Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare in carcere non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2007, n. 26549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26549 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
26549 /07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/06/2007
SENTENZA
N.938,07 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. ESPOSITO ANTONIO 11 N. 014800/2007 2. Dott.BERNABAI RENATO
3. Dott.MACCHIA ALBERTO 11
4. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA It
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINAN
sul ricorso proposto da :
1) TE AT N. IL 13/08/1978
avverso ORDINANZA del 29/03/2007
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BERNABAI RENATO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Sidlanella, che ha chieste ilrigetto del Licorso
mento del in corso
Monaco, del foro di Napoli, che ha chiesto l'accogli SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 21 Febbraio 2007 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'istanza proposta nell'interesse di RT LV volta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere eseguita l'11
Febbraio 2002, per tardività dell'interrogatorio ex art. 294 cod. di rito, assunto il 16 febbraio 2007.
Il successivo appello era rigettato dal Tribunale dell libertà di Napoli con ordinanza 29 Marzo 4 Aprile 2007, che riteneva applicabile la norma generale sui termini processuali di cui all'articolo 172 cod. proc. penale, secondo cui il dies a quo non doveva essere computato nel calcolo, in carenza di deroga espressa contenuta nell'art. 294 cod. proc. penale.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo l'erronea applicazione dell'articolo 294 cod. di rito, dovendosi conteggiare anche il giorno d'inizio dell'esecuzione della misura cautelare.
All'udienza del 12 Giugno 2007 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, cod. proc. penale, non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice e si atteggia perciò come un normale termine processuale, al quale si applica la regola generale dell'articolo 172, comma quarto, cod. proc. penale. Ne consegue che non si computa il giorno iniziale di decorrenza: e cioè, nella specie il
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giorno in cui si è iniziata l'esecuzione della custodia (Cass., sez. 6, 5 Marzo
2007, n. 10.863; Cass., sez. 1, 24 Settembre 2002, n. 33.128; Cass., sez. 6,
17 Novembre 1999, n. 3778).
Pertanto, non era tardivo l'interrogatorio assunto nei confronti del
RT il 16 Febbraio 2007, vale a dire entro il quinto giorno dall'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 disp. att. cod. proc. penale
Roma, 12 Giugno 2007
IL PRESIDENTE
IL REL. EST.
Pasla
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 LUG 2007
IL CANCELLIERE
Angelo Maria Cingomi 2