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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
FR ELIANA, AT
MO ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 361/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- INGIUZIONE n. 0185266 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5706/2025 depositato il 03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorreva contro il Comune di Castellammare di Stabia, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 185266/2023 del 28/09/2023, notificata in data 11.10.2023, emessa dalla ET s.p.a. per il mancato pagamento dei tributi TARI-TARES annualità 2018, per l'importo complessivo di €. 1.233,40
Eccepiva:
- “la mancata notifica degli atti presupposti”;
- “l'omessa indicazione dell'immobile tassato, del soggetto legittimato passivo del tributo, del calcolo della somma dovuta e della data di maturazione di tali somme"
- “l'intervenuta prescrizione e decadenza annuale -ex art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dei crediti”; -
“l'assenza del dettaglio degli importi richiesti e del calcolo degli interessi”;
- "l'inesistenza e/o illegittimità dell'attività delegata dal Comune al Concessionario" per l'intervenuta scadenza del contratto e l'illegittimità delle successive proroghe, richiamando, sul punto, plurima giurisprudenza;
- “la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale”, in carenza della prova fornita dall'ente dell'esecutività del ruolo esattoriale vidimato, firmato e trasmesso;
- “la carenza di legittimazione passiva della ricorrente”, atteso che la stessa all'interno della società Società_2 snc di Nominativo_1 , non aveva alcun ruolo, non era né amministratore, né legale rappresentante, né tanto meno aveva poteri decisionali o di rappresentanza.
Il Comune di Castellammare di Stabia evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva riguardo l'atto oggetto di diretta impugnazione, emesso e notificato da GE SpA, Ente Riscossore.
L'ente territoriale, inoltre, ribadiva la piena legittimità del proprio operato.
La Corte di Primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese.
La Corte, in particolare, accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione della GE a causa dell'illegittimità della proroga dell'attività della GE spa il cui incarico è cessato il 26.05.2021, in quanto la convenzione stipulata tra l'ente privato e quello territoriale è stata assunta senza previa delibera del consiglio comunale. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, il mandato del vecchio
Concessionario al massimo poteva essere prorogato di sei mesi;
quindi, entro e non oltre il mese di novembre
2021, mentre il sollecito oggetto di opposizione, è stato notificato ad ottobre 2023 (quasi due anni dopo).
Il Comune di Castellammare di Stabia propone appello avverso la sentenza di primo grado, contestandola diffusamente.
Il contribuente resiste con proprie controdeduzioni e successiva memoria illustrativa, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
La questione relativa alla legittimazione della ET, centrale nella presente controversia, è stata più volte esaminata da questa Corte, in numerose pronunce che hanno ritenuto legittimata GE alla luce delle proroghe intervenute - proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia - plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024,
27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23.
Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a GE quanto al Comune di Castellammare di Stabia.
Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquiennale, con scadenza al 8.6.2021.
Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt.
165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti.
Con la stessa determina veniva affidato alla ET anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del
Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione.
E' di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesima condizioni. Il 31 agosto
2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquiennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.
p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23,, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da GE a MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'ANAC (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorchè la proroga scaturisca
— ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara.
La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria
(Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dele prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal
Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa,
l'affidamento dell'incarico a GE di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario.
In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
Pertanto, non sono da ritenersi rilevanti le censure mosse da parte appellante sull'illegittimità della prosecuzione delle attività della ET, atteso che, come in precedenza precisato, tale Determinazione non prefigura assolutamente un atto normativo indicante un indirizzo o una programmazione ex novo.
Ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate, l'appello del contribuente va accolto.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 290,00 per il primo grado, ed in Euro 380,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
FR ELIANA, AT
MO ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 361/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- INGIUZIONE n. 0185266 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5706/2025 depositato il 03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorreva contro il Comune di Castellammare di Stabia, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 185266/2023 del 28/09/2023, notificata in data 11.10.2023, emessa dalla ET s.p.a. per il mancato pagamento dei tributi TARI-TARES annualità 2018, per l'importo complessivo di €. 1.233,40
Eccepiva:
- “la mancata notifica degli atti presupposti”;
- “l'omessa indicazione dell'immobile tassato, del soggetto legittimato passivo del tributo, del calcolo della somma dovuta e della data di maturazione di tali somme"
- “l'intervenuta prescrizione e decadenza annuale -ex art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dei crediti”; -
“l'assenza del dettaglio degli importi richiesti e del calcolo degli interessi”;
- "l'inesistenza e/o illegittimità dell'attività delegata dal Comune al Concessionario" per l'intervenuta scadenza del contratto e l'illegittimità delle successive proroghe, richiamando, sul punto, plurima giurisprudenza;
- “la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale”, in carenza della prova fornita dall'ente dell'esecutività del ruolo esattoriale vidimato, firmato e trasmesso;
- “la carenza di legittimazione passiva della ricorrente”, atteso che la stessa all'interno della società Società_2 snc di Nominativo_1 , non aveva alcun ruolo, non era né amministratore, né legale rappresentante, né tanto meno aveva poteri decisionali o di rappresentanza.
Il Comune di Castellammare di Stabia evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva riguardo l'atto oggetto di diretta impugnazione, emesso e notificato da GE SpA, Ente Riscossore.
L'ente territoriale, inoltre, ribadiva la piena legittimità del proprio operato.
La Corte di Primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese.
La Corte, in particolare, accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione della GE a causa dell'illegittimità della proroga dell'attività della GE spa il cui incarico è cessato il 26.05.2021, in quanto la convenzione stipulata tra l'ente privato e quello territoriale è stata assunta senza previa delibera del consiglio comunale. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, il mandato del vecchio
Concessionario al massimo poteva essere prorogato di sei mesi;
quindi, entro e non oltre il mese di novembre
2021, mentre il sollecito oggetto di opposizione, è stato notificato ad ottobre 2023 (quasi due anni dopo).
Il Comune di Castellammare di Stabia propone appello avverso la sentenza di primo grado, contestandola diffusamente.
Il contribuente resiste con proprie controdeduzioni e successiva memoria illustrativa, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
La questione relativa alla legittimazione della ET, centrale nella presente controversia, è stata più volte esaminata da questa Corte, in numerose pronunce che hanno ritenuto legittimata GE alla luce delle proroghe intervenute - proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia - plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024,
27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23.
Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a GE quanto al Comune di Castellammare di Stabia.
Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquiennale, con scadenza al 8.6.2021.
Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt.
165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti.
Con la stessa determina veniva affidato alla ET anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del
Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione.
E' di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesima condizioni. Il 31 agosto
2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquiennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.
p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23,, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da GE a MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'ANAC (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorchè la proroga scaturisca
— ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara.
La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria
(Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dele prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal
Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa,
l'affidamento dell'incarico a GE di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario.
In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
Pertanto, non sono da ritenersi rilevanti le censure mosse da parte appellante sull'illegittimità della prosecuzione delle attività della ET, atteso che, come in precedenza precisato, tale Determinazione non prefigura assolutamente un atto normativo indicante un indirizzo o una programmazione ex novo.
Ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate, l'appello del contribuente va accolto.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 290,00 per il primo grado, ed in Euro 380,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU