Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2021, proposto da
RO VI NI LA NI, in proprio e nella qualità di procuratore generale dei figli RO VI NI LA GI, RO VI NI LA AR TE, RO VI NI LA ZI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi De Meis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Azienda Agricola RO VI Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Nardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna del Comune di Roseto degli Abruzzi,
previa dichiarazione di illegittimità dell’occupazione permanente disposta ed eseguita dal Comune di Roseto degli Abruzzi per opere di pubblica utilità senza titolo abilitante sui terreni dei ricorrenti,
- alla restituzione in favore dei ricorrenti - previa rimessione in pristino stato a sua cura e spese - del bene immobile illecitamente occupato;
- al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per il periodo di occupazione sine titulo con l’aggiunta di interessi e rivalutazione come per legge, in quanto debiti di valore da fatto illecito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. MA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 28 maggio 2002 il Comune di Roseto degli Abruzzi, odierno resistente, diede inizio alla occupazione d’urgenza per la realizzazione di spazi collettivi, da destinare sia a verde che ad attività sportive e culturali, nell’antico borgo di Santa Lucia in relazione al terreno sito in Roseto degli Abruzzi, frazione Santa Lucia, distinto in catasto al foglio 48, particella 38, in proprietà dei signori RO VI NI LA NI, RO VI NI LA GI, RO VI NI LA AR TE, RO VI NI LA ZI, odierni ricorrenti.
Nello specifico, in data 23 aprile 2002 era stata notificata la deliberazione di G.M. n. 91 del 4 aprile precedente, con la quale era risultato approvato il relativo progetto, per le finalità sostitutive del decreto di occupazione di urgenza, di cui alla L.R. 2/1979, art. 2, disposta per anni 3, della superficie di terreno per complessivi 716 metri quadrati, ricompresi sempre nella particella 38 del menzionato foglio 48.
Alla scadenza del triennio si è dovuta registrare l’assenza di conversione del procedimento di espropriazione legittima anche se le opere progettate sono state realizzate con conseguente trasformazione dei terreni.
Preso atto di tale situazione il signor RO VI NI LA NI, in proprio e nella qualità di procuratore generale dei figli GI RO VI NI LA, AR TE RO VI NI LA e ZI RO VI NI LA, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4/5 gennaio 2021 e depositato in data 15 gennaio 2021, con cui ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni del Comune di Roseto degli Abruzzi, previa dichiarazione di illegittimità dell’occupazione permanente dei terreni di proprietà sua e dei figli, deducendo il seguente articolato motivo:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 13, L. 2359/1865, della L. n. 1/78 e della L. n. 865/1971. Violazione art. 42 Costituzione e dei principi di tutela di diritti fondamentali e illeceità dell’occupazione per mancata conclusione del procedimento di esproprio con violazione del carattere vincolante dell’azione amministrativa. Inosservanza art. 42 bis d.P.R. 327/2001. Violazione delle regole del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto i profili dell’eccesso di potere, dello sviamento, dell’ingiustizia manifesta e del mancato esercizio della funzione pubblica. Violazione dei doveri di buona fede, lealtà, cooperazione e dialogo con l’amministrato. Perplessità. Ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio, in data 4 luglio 2025, il Comune di Roseto degli Abruzzi, depositando copiosa documentazione fra cui la visura catastale dei terreni occupati da cui risulta che gli stessi, con atto del 5 gennaio 2021 (data in cui il ricorso è stato notificato al Comune di Roseto degli Abruzzi), risultano intestati alla Azienda Agricola RO VI e non ai ricorrenti.
In data 15 luglio 2025 ha spiegato intervento ad adiuvandum l’Azienda Agricola RO VI Società Semplice Agricola affermando che “ successivamente alla instaurazione del presente gravame, i ricorrenti hanno costituito una società semplice di persone, iscritta al Registro delle Imprese il 18 gennaio 2021 ovvero l'Azienda Agricola RO VI Società Semplice Agricola corrente in Roseto degli Abruzzi (TE) contrada Borsacchio 6, composta dagli stessi ricorrenti quali soci ed Amministratore, trattandosi di padre (Sig. NI RO VI NI LA) e figli (GI RO VI NI LA, AR TE RO VI NI LA, ZI RO VI NI LA) e, dunque, vertendosi in fattispecie di sostanziale identità di soggetti con parte ricorrente - così come del sotteso diritto sostanziale di cui alla causa petendi del presente giudizio – con intervenuto conferimento, nell'azienda agricola dei ricorrenti, della part.lla 38 fg 48 con atto trascritto, previo frazionamento della originaria part.lla 38 nelle part.lle 421 e 489, in data 28 gennaio 2021 come è dato evincere dalla documentazione che si deposita. ”.
In data 16 luglio 2025 il Comune di Roseto degli Abruzzi ha depositato propria memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva in quanto “ secondo quanto si evince dalla prodotta visura catastale, il fondo di che trattasi (attualmente parte della particella 421, foglio 48) risulta intestato dal 5/01/2021, data della notifica a questo Ente del ricorso introduttivo, alla Azienda Agricola RO VI e non ai ricorrenti…Ne consegue che, poichè alla detta società deve essere riconosciuta la natura di soggetto di diritto distinto rispetto alle persone dei soci, titolare di un proprio patrimonio e tale da poter essere considerato autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, sostanziali e processuali (cfr., ex multis, Cass. 18.9.2012 n. 15622; Cass. 17.1.2007 n. 1045; Cass. 13.12.2006 n. 26744), il ricorso doveva essere proposto dalla Azienda Agricola RO VI e non dagli odierni ricorrenti che, comunque, non essendo intestatari del bene al momento della notifica del ricorso, non conseguirebbero alcun attuale vantaggio dalla decisione dello stesso. Pertanto, dovrà essere dichiarata l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, quantomeno in riferimento alla domanda di restituzione del fondo. ”.
Le parti hanno poi depositato memorie finali e infine, all’udienza pubblica del 17 settembre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva formulata dal Comune di Roseto degli Abruzzi.
Nello specifico il Comune ha rilevato come i terreni oggetto di occupazione di che trattasi siano di proprietà della Società Agricola RO VI dal 5 gennaio 2021, data in cui il ricorso è stato notificato al medesimo Comune, e dunque gli odierni ricorrenti, al momento della notifica al Comune del ricorso e del successivo deposito dello stesso, non erano proprietari dei terreni di che trattasi e, dunque, non erano legittimati a proporre il ricorso.
Nello specifico il Comune di Roseto degli Abruzzi ha affermato che “ il ricorso doveva essere proposto dalla Azienda Agricola RO VI e non dagli odierni ricorrenti che, comunque, non essendo intestatari del bene al momento della notifica del ricorso, non conseguirebbero alcun attuale vantaggio dalla decisione dello stesso. ”.
1.2. - L’eccezione è fondata.
Il Collegio osserva che risulta incontestato che alla data del 5 gennaio 2021, data in cui il Comune di Roseto degli Abruzzi ha ricevuto il ricorso (e, dunque, data di notifica del ricorso per parte resistente), il soggetto proprietario del terreno di cui viene chiesto il rilascio (con conseguente domanda dei risarcimento dei danni) non erano le persone fisiche odierne ricorrenti ma l’Azienda Agricola RO VI Società Semplice Agricola e, dunque, tale Azienda Agricola era il soggetto legittimato a proporre il ricorso e non gli odierni ricorrenti che alla stessa avevano conferito i terreni di che trattasi con decorrenza dal 5 gennaio 2021.
Né al riguardo risulta rilevante la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui “ Il ricorso, come evincibile dall’atto depositato in giudizio, è stato consegnato all’Unep del Tribunale di Teramo per la notifica all’Ente resistente in data 04 gennaio 2021, data in cui i ricorrenti erano pienamente legittimati a notificare la domanda per cui è causa in quanto proprietari della part.lla 38 mappale 48 oggi denominata al n. 421 fg 48 ” e che, dunque, sempre secondo parte ricorrente, “ Costituisce ius receptum che “per il notificante, rileva, ai fini del perfezionamento della notifica, il momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario. A tal fine, la prova della tempestiva consegna dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su di esso recante il numero cronologico e la data” (in termini T.A.R. Campania sez. VII - Napoli, 31/12/2018, n. 7430; “per il notificante, il procedimento notificatorio produrrà effetto sin dalla consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario” -T.A.R. Valle d'Aosta sez. I - Aosta, 15/02/2017, n. 4). ”.
Sul punto il Collegio osserva che parte ricorrente ha consegnato il ricorso all’UNEP in data 4 gennaio 2021 ma lo stesso ricorso è stato notificato dall’UNEP al Comune di Roseto degli Abruzzi il giorno successivo, il 5 gennaio 2021, e dunque solo in tale data la notifica si è perfezionata per il Comune e, in tale data, i signori RO VI NI LA non erano più proprietari dei terreni in quanto gli stessi erano divenuti di proprietà della Società Agricola.
Ne deriva, dunque, che il ricorso notificato al Comune, alla data in cui lo stesso è stato notificato a tale Ente, era proposto da soggetti non più titolari della situazione giuridica dedotta in giudizio e, dunque, lo stesso risulta inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Statuito quanto sopra, il Collegio osserva altresì che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ ai fini della pendenza del processo e della conseguente costituzione del rapporto processuale, si deve avere riguardo alla data del deposito del ricorso e non già a quella della sua notifica: in questo senso, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5363, secondo cui: “Nel processo amministrativo, l'instaurazione del rapporto processuale si verifica all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del Tar; l'individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa (vocatio in jus), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso si ha nel momento del relativo deposito”. ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2709/2024).
La sopra riportata statuizione, condivisa dal Collegio, risulta rilevante in quanto dalla stessa ne consegue che, nella presente vicenda, al momento della costituzione del rapporto processuale (avvenuto col deposito del 15 gennaio 2021) i ricorrenti non erano più proprietari dei terreni di cui invocano la restituzione.
Stabilito quanto sopra, il Collegio osserva come il successivo intervento in giudizio da parte dell’Azienda Agricola RO VI, avvenuto in data 15 luglio 2025, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente nella memoria del 15 luglio 2025, non costituisce “ ipotesi di successione a titolo particolare di cui al combinato disposto dell'art.39 cpa e 111 cpc e non determina alcuna sostituzione a livello processuale dell'originario ricorrente né l'estromissione in giudizio dei deducenti .” e ciò in quanto, sempre contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, tale intervento non è un “ fatto sopravvenuto alla instaurazione della domanda e del giudizio nel primo atto difensivo successivo al fatto… ”, atteso che l’instaurazione della domanda fin dal principio (notifica perfezionata per il Comune e deposito del ricorso) è avvenuta ad opera di soggetti non legittimati in quanto non proprietari dei terreni di cui si chiede la restituzione.
Non si è dunque in presenza di un giudizio in cui il ricorrente era legittimato a proporre ricorso e poi, in corso di causa, tale legittimazione è mutata a favore di altro soggetto che ha spiegato intervento ad adiuvandum ma, invece, si versa in una situazione in cui fin dall’inizio i ricorrenti non erano legittimati a proporre la domanda restitutoria in quanto non proprietari del bene di che trattasi alla data di perfezionamento della notifica per il Comune ed alla (successiva) data di instaurazione del rapporto processuale avvenuta col deposito del ricorso.
Infine, su tale punto, il Collegio osserva che risultano infondate le argomentazioni di parte ricorrente formulate nella propria memoria del 23 luglio 2025 secondo cui l’avvenuto conferimento dei terreni di che trattasi all’Azienda Agricola RO VI “ non determina alcuna sostituzione a livello processuale e/o diverso diritto sostanziale rispetto a quello oggetto di causa petendi e petita avanzati dai ricorrenti, da ultimo con la memoria istruttoria del 15 luglio 2025, quale primo atto difensivo successivo al richiamato conferimento nè sussiste diversità, sotto il profilo sostanziale ed anche formale, delle parti ovvero ricorrenti e interventore poichè identico centro di imputazione di interessi e/o diritti. A tal riguardo, l’azienda agricola può essere svolta sia da un imprenditore agricolo singolo sia anche da più di uno riuniti in una società semplice, che non essendo dotata per sua natura della personalità giuridica, rappresenta solamente l’insieme di due o più imprenditori individuali (persone fisiche) e non una entità autonoma. La società semplice è “l’unione di più soci” e non costituisce di per sé una persona giuridica dotata di autonomia rispetti ai soci. ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che la Società Semplice rappresenta un distinto soggetto rispetto alle singole persone fisiche dei soci e tale circostanza è confermata dalla stessa condotta processuale della predetta Società Semplice, la quale è intervenuta nel giudizio subito dopo il deposito da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi della visura da cui si evince che la stessa è proprietaria dei terreni di che trattasi dal 5 gennaio 2021 ed ha affermato, nell’atto di intervento, di instare “ per l’ammissione dello spiegato intervento volontario adesivo dipendente in qualità di successore a titolo particolare ex art 111 cpc nel processo… ”, così confermando di essere un soggetto distinto dagli odierni ricorrenti in quanto successore a titolo particolare dei medesimi.
2. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
3. - La peculiarità del caso costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per le ragioni esposte in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM AN, Presidente
AR Colagrande, Consigliere
MA RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RA | RM AN |
IL SEGRETARIO