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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6421/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
IL RA UD
ST BR UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6421/2025, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Simona Nasso
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 6 luglio 2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (28 febbraio 2004), Persona_1
maggiorenne, e (12 novembre 2007), tuttora minorenne. Per_2
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno confermato le confermato le richieste in ordine alle condizioni della separazione così come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito trascritte:
2 3 4 Orbene, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 Pt_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 28 Parte_1
marzo 1973 a Roma e , nata il [...] a Parte_2
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 6 luglio 2002;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00661, Parte 2, Serie A04, Anno 2002;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
5 - spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il UD estensore
ST BR
Il Presidente
RT NZ
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
IL RA UD
ST BR UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6421/2025, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Simona Nasso
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 6 luglio 2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (28 febbraio 2004), Persona_1
maggiorenne, e (12 novembre 2007), tuttora minorenne. Per_2
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno confermato le confermato le richieste in ordine alle condizioni della separazione così come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito trascritte:
2 3 4 Orbene, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 Pt_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 28 Parte_1
marzo 1973 a Roma e , nata il [...] a Parte_2
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 6 luglio 2002;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00661, Parte 2, Serie A04, Anno 2002;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
5 - spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il UD estensore
ST BR
Il Presidente
RT NZ
6