Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME POR O ITA3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA 0 6 3 3 LA COR S PREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 2074/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 3392 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Rel. ConsigliereDott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 5 FEB 2001 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, RE 3000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, CG408285 giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale contro ar sig. AGOSTINI MARINELLI ANDREA, RENZI STEFANO, elettivamente per diritti L. rappresentati e 1 21 FEB. 2001. 471domiciliati in ROMA VIA ARNO 2000 IL CANCELLIERE difesi dall'avvocato AGOSTINI FRANCO, giusta delega in 4947 -1- atti;
- controricorrenti nonchè
contro
BA IO, FA CO, UF CH, LA IO, AC CO, ER MA, ME DE, BA CE, EL RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 938/97 del Tribunale di ANCONA, emessa il 23/05/97 R.G.N. 497/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GORGA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi al Pretore di AN EN TE, DI RI, OF EN, RI LE, MA DR, SE RI, CE IC, TI MA, AN IA, LL TA, CA ID, BA NC e UD CO, premesso di aver percepito dall'INPS la indennità ordinaria di disoccupazione agricola post trattamento speciale in base all'art.7, comma 4, d.l. n.86 del 1988, convertito nella legge 20 maggio 1988 n.160, per gli anni e per il numero di giornate indicati negli allegati documenti, chiedevano la condanna dell'Istituto alla riliquidazione della prestazione con la inclusione della rivalutazione monetaria, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.288 del 1994. L'INPS si costituiva eccependo la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex artt. 6 legge n.166/91 e 4 d.l. n.238/92 e per non essere più erogabile, ex art.23, comma 1, della legge n.537/93, ai lavoratori percepenti il trattamento speciale di disoccupazione l'indennità ordinaria. Il Pretore, riuniti i ricorsi, con sentenza del 4 luglio 1995 accoglieva la domanda. L'INPS proponeva appello deducendo che gli assicurati BA, RI, CA LL, MA e UD, in relazione all'anno 1988, non risultavano iscritti in qualità di lavoratori agricoli;
che DI, TI e EN non risultavano aver percepito per l'anno 1988 alcuna indennità di disoccupazione agricola;
che CE e OF non avevano percepito l'indennità di disoccupazione post trattamento speciale, bensì, il primo, l'indennità di disoccupazione speciale, il secondo l'indennità di disoccupazione a percentuale;
che AN e LL erano incorsi in decadenza ai sensi del combinato disposto degli artt.4, comma 1, d.l. n. 384/92 e 6 d.l. n. 103/91. 3 Con sentenza in data 23 maggio 1997, il Tribunale rigettava l'appello osservando, quanto alla posizione di AN e LL, che non sussisteva l'affermata decadenza alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 6491 del 1996 e, quanto alla posizione dei restanti appellati, che le contestazioni delle circostanze da costoro addotte a fondamento del vantato diritto alla rivalutazione, introducendo fatti completamente nuovi, erano inammissibili in quanto formulate per la prima volta in appello anziché nella memoria di costituzione dinanzi al Pretore. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza nei (soli) confronti di EN TE, DI RI, OF EN, RI LE, MA DR, SE RI, CE IC, TI RI,CA ID, BA NC e UD CO. Resistono con controricorso EN TE e MA DR. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendo violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. con riferimento all'art.2697 cod.civ. (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS assume che l'iscrizione come lavoratore agricolo e la percezione della indennità di disoccupazione costituiscono requisiti necessari per il conseguimento della rivalutazione monetaria della indennità stessa e che incombeva agli assicurati dar prova della loro sussistenza, in quanto fatti costitutivi del diritto azionato. Pertanto, le deduzioni svolte dall'Istituto in ordine alla carenza di tali requisiti non potevano essere qualificate, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, eccezioni in senso stretto, ma, consistendo esse in mere difese ( come tali proponibili per la prima volta in appello), imponevano al giudice di accertare se fosse stata o meno fornita la relativa prova, se del caso provvedendo di ufficio, ex art. 421 c.p.c., agli atti istruttori resi necessari dalla incompletezza del materiale prodotto. Il ricorso non è fondato. Risulta dalla impugnata sentenza, nella parte dedicata alla narrazione dei fatti di causa, che gli assicurati, nel ricorso al Pretore, avevano dedotto di aver percepito dall'INPS la indennità ordinaria di disoccupazione agricola post-trattamento speciale per gli anni ed il numero di giorni da essi specificamente indicati, fondando su tali circostanze di fatto la domanda di rivalutazione della corrisposta prestazione previdenziale. Questa specifica allegazione non fu contestata dall'INPS nella memoria difensiva e per tutto il corso del giudizio di primo grado, essendosi in questa sede l'Istituto limitato ad affermare la inammissibilità della domanda di rivalutazione per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 6 della legge n.166 del 1991 e 4 del d.l. n.238/92 e per non essere più erogabile la indennità ordinaria di disoccupazione agricola ai percettori del trattamento speciale, mentre nessun rilievo ebbe a formulare in ordine all' avvenuta corresponsione della indennità stessa, che era stata allegata "ex adverso" a fondamento della richiesta di integrazione del relativo importo, risultato inadeguato per effetto della sentenza costituzionale n.288 del 1994. Per una precisa scelta difensiva di parte convenuta la materia del contendere (vale a dire l'assieme dei punti effettivamente controversi) fu dunque espressamente circoscritta all'accertamento della tempestività o meno dell'azione proposta per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione e della non ulteriore spettanza della indennità ordinaria ai percettori del trattamento speciale di disoccupazione;
e ciò comportava che non potessero poi essere contestati dall'INPS per la prima volta in fase di gravame, con l'effetto di farli divenire controversi (e, dunque, da dimostrare), i fatti, affermati dalla controparte, che in un primo tempo l'Istituto aveva omesso di contrastare, dovendo essi, al contrario, in conseguenza di quel comportamento processuale, considerarsi implicitamente ammessi e posti fuori dal "thema probandum". " Trova, infatti, nel caso, applicazione il principio di ordine generale - ma tanto più riferibile al rito del lavoro dato il sistema di preclusioni che lo caratterizza in vista della sollecita definizione del processo - secondo cui i fatti allegati da una parte a fondamento della domanda possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte stessa dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando questa si sia limitata a contestazioni esplicite e specifiche che come nella specie - non li pongano in discussione, evidenziando in tal modo il proprio non interesse al loro accertamento (vedi Cass. 20 ottobre 2000 n.13904, 18 luglio 2000 n. 9424, 8 aprile 2000 n.4482, 24 novembre 1998 n.11919, 6 dicembre 1996 n.10872, 23 maggio 1995 n.5643, 18 febbraio 1995 n.1759, 20 maggio 1993 n.5733). Sotto un profilo più generale può poi osservarsi, condividendosi quanto rilevato da una parte della dottrina e le considerazioni espresse nella motivazione della recente pronuncia di questa Corte in data 7 ottobre 1999 n.11252 (che, a sua volta, riprende i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite 3 febbraio 1998 n.1099), che, sebbene l'adempimento dell' onere di “prendere posizione” sui fatti affermati dall'attore, che il precetto dell'art. 416, terzo comma, c.p.c. impone al convenuto, il quale, costituendosi, abbia accettato il contraddittorio, non esiga necessariamente la formulazione, avverso i fatti allegati a ragione della domanda, di vere e proprie eccezioni di merito (la opposizione cioè di fatti impeditivi modificativi o estintivi degli effetti della situazione giuridica dedotta dall'attore - eccezione in senso lato - ovvero la deduzione di una situazione giuridica diversa dal rapporto su cui si fonda la domanda e con la quale si tende ad ottenerne il rigetto - eccezione in senso stretto-), è tuttavia richiesto che il convenuto medesimo alleghi gli eventuali fatti, intesi a contrastare quelli rappresentati dalla controparte (come, ad esempio, la carenza di un 6 requisito o di un presupposto fattuale del diritto azionato), nella memoria difensiva o, al più tardi, nella udienza di discussione fissata ai sensi dell'art.420 c.p.c. (in definitiva, fino al momento in cui, nel rispetto del contraddittorio, l'altra parte può reagire alle contestazioni in fatto e non oltre tale momento); derivando dalla inosservanza di un onere siffatto la preclusione, per la parte inadempiente, del potere di allegare i suddetti fatti ostativi per la prima volta innanzi al giudice di appello e, così, di ampliare la materia del contendere (intesa come assieme dei punti effettivamente controversi), per come individuata e fissata nel giudizio di primo grado. Peraltro, a ritenere diversamente, dovrebbe consentirsi alla controparte un'attività probatoria supplementare, con l'effetto, non ammissibile in un procedimento di tipo chiuso, come quello per le controversie di lavoro, di far svolgere la prova in sede di appello anziché nella fase iniziale del giudizio (art. 414 n.5, art. 416, terzo comma, art.420, quinto comma, c.p.c.), senza che ricorra la indispensabilità richiesta dall'art.437 c.p.c. ai fini del superamento di intervenute decadenze istruttorie. Anche, dunque, per queste ragioni la decisione del Tribunale deve ritenersi giuridicamente corretta e il ricorso va rigettato. Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi (art.92, secondo comma, c.p.c.) 3 0 3 1 compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P A 5 S . D S . T , A R O N T A L , ' L
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3 L A O S L 7 - B E E 8 I P D - S D 1 I I La Corte rigetta il ricorso;
compensalespese. S 1 N A N T G E E S O S O G I Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 A P G A D E M I E L O , T A O T Il Presidente Il Cons. estensore A D R I L T R E for alloca t burim Paraquani I L S T I E D N G D E E O S R E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 5 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M E DI CANCELLERIA R P W O N