Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 2
In tema di notificazioni, in presenza di una attestazione formale da parte dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto a persona capace e convivente, non sono da considerarsi adempimenti necessari ai fini della validità e del perfezionamento dell'atto, l'identificazione del ricevente e l'indicazione del luogo ove l'atto viene notificato.
Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.
Commentari • 3
- 1. Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)https://www.filodiritto.com/
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
Leggi di più… - 2. Rinvio richiesto dalla difesa sospende sempre prescrizione fino alla nuova udienza (Cass. 3438/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020
- 3. Cane che morde.. inguaia il padrone (Cass. 51448/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 28081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28081 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/06/2015
Dott. MACCHIA ER - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1269
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45798/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RV ER, n. a Sepino il 22.05.1945, rappresentato e assistito dall'avv. Messere Arturo, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, n. 59/2014, in data 26.06.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione dell'avv. D'Onofrio Ugo per la parte civile RV CO che ha chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero di rigettarsi il ricorso;
chiede altresì che, ove venga dichiarata la prescrizione dei reati, si rigetti quella parte del ricorso (terzo motivo) che vorrebbe, già alla data di emissione della sentenza di secondo grado (26.6.2014), prescritti tutti i reati maturati entro la data del 16.07.2006, affermandosi.
Invece, per tutti i reati, la non intervenuta prescrizione alla suddetta data della sentenza d'appello; conseguentemente, si chiede la conferma delle statuizioni civili di condanna con condanna di RV CO ai pagamento di spese, diritti ed onorari di parte civile, oltre accessori di legge, per la cui liquidazione si rimette all'equo apprezzamento della Suprema Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26.06.2014, la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Campobasso in data 05.11.2013, assolveva RV ER dai reato di cui al capo B (art. 612 c.p., comma 2) per insussistenza del fatto e confermava il giudizio di penale responsabilità in relazione ai capi A (art. 640 c.p., art. 61, n. 4 e 11) e C (art. 646 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 11 e art. 81 c.p.) e valutate le circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice come prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate e ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 250,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, nell'interesse di RV ER, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e); inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 157, 161, 180 e 420 ter c.p.p.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 640 e 646 c.p. e art. 533 c.p.p.;
mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606, lett. b) in relazione all'art. 157 c.p., (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrenti come l'avviso di fissazione della nuova udienza per il giorno 01.02.2011 veniva notificato, su ordine del Tribunale del 05.10.2010, non presso il domicilio correttamente eletto dall'interessato (in Sepino, via Ponte delle Tavole 15) ma presso un "diverso domicilio", non corrispondente ne' alla residenza ne' al domicilio del prevenuto e, comunque, a mani di persona non identificata e non qualificatasi nemmeno con il nome ed il cognome.
2.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come si sia giunti all'individuazione di RV ER, quale autore unico della truffa contestata al capo A), sulla base della sola deposizione del denunciante (RV CO) e della documentazione da lui versata, pur in mancanza di una perizia grafologica che attribuisse alla mano del ricorrente le annotazioni non veritiere mediante le quali sarebbe stato commesso il reato. La contraddittorietà della motivazione risiede nel fatto che la sentenza da un lato riconosce la credibilità del denunciante (RV CO) e, dall'altro, la nega: la riconosce affermando la responsabilità dell'imputato per i capi A) e C), la nega quando afferma che RV IT (originariamente imputato in concorso con il fratello ER) per il reato di truffa non ha commesso il fatto nonostante il denunciante lo avesse indicato come "autore materiale" insieme ad ER del fatti (e la nega ancora quando dichiara (Insussistenza del reato di cui al capo B).
Perimenti carente è la motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di appropriazione indebita di cui all'esito di due gradi di giudizio non è dato conoscere l'ammontare.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha del tutto trascurato la circostanza che la gran parte degli episodi di truffa, alla data della pronuncia di secondo grado, erano in realtà prescritti. Risultano invero dai verbali di causa due soie sospensioni del corso della prescrizione, per un totale di complessivi mesi cinque e giorni nove, che imponevano di affermare la penale responsabilità dell'imputato limitatamente al periodo compreso tra il 17 luglio ed il 16 settembre 2006, con conseguente riduzione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito indicate, con riferimento ai terze assorbente motivo, risulta fondato e - come tale - è meritevole di accoglimento.
2, Infondato è il primo motivo di doglianza.
Invero, dopo la notifica, non andata a buon fine, effettuata dall'ufficiale giudiziario che, in data 12.10.2010, aveva tentato di notificare l'atto a RV ER nel domicilio dichiarato da quest'ultimo, di Sepino (CB) Contrada Ponte delle Tavole 15, attività che non aveva avuto buon fine per il riscontrato trasferimento del destinatario in altra località, la notifica si perfezionava nella successiva data del 02.11.2010 con consegna dell'atto alla moglie convivente.
2.1. La notifica in parola deve ritenersi valida in quanto l'identificazione della ricevente l'atto non è da considerarsi adempimento necessario ai fini del perfezionamento della notifica e l'omessa indicazione del luogo ove l'atto viene notificato non risulta parimenti necessario ai fini della validità della notifica stessa, in presenza di un attestazione formale da parte dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto, esercitando fa propria funzione all'interno del territorio di competenza, a persona capace e convivente (dato, quello della residenza del RV nel Comune di Sepino, avvalorato dallo stesso certificato anagrafico de) predetto Comune datato 08.09.2014, attestante l'avvenuta immigrazione in quel Comune da parte di RV ER a far data dal 21.08.1973, con residenza continuativa quantomeno fino alla date del 08.09.2014).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza che propone inammissibili censure in fatto non proponibili nella presente sede di legittimità.
Invero, le osservazioni critiche articolate nel motivo di ricorso si risolvono nella introduzione di temi in fatte diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa nel doppio giudizio di conformità, in punto responsabilità, operato dai giudici del merito, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate in sentenza non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato.
4. Fondato è, invece, il terzo motivo di doglianza.
Il reato sub A (truffa aggravate) risulta commesso dall'01.07.2005 al 15.09.2006; il reato sub 8 (appropriazione indebita aggravata) risulta commesso il 15.09.2006.
4.1. Entrambi i reati hanno un comune termine prescrizionale ordinario pari ad anni sei che si proroga, per gli eventi interruttivi, a complessivi anni sette e mesi sei. Il termine finale, nella specie, si fissa così al 15.03.2014. Allo stesso va tuttavia aggiunto un ulteriore periodo a ragione dell'intervenuta di sospensione del dibattimento, verificatosi nel giudizio di primo grado, pari a complessivi giorni sessantasei, per rinvio dell'udienza dei 25.05.2010 al 05.10.2010 a ragione di malattia dell'imputato certificata con diagnosi di giorni sette a partire del 24.05.2010 (in presenza di un differimento superiore a due mesi, termine massimo di sessanta giorni di sospensione va cumulato a quello "residuo" di malattia, pari a giorni sei, giusti gli insegnamenti di Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio). Il termine finale di prescrizione si proroga così, fissandosi definitivamente, al 21.05.2014, data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
4.2. Non cumulabile a questi fini, è l'ulteriore termine di mesi due e giorni ventitrè per rinvio dell'udienza dibattimentale (sempre di primo grado) del 02.04.2012 alla data del 25.06.2012 per concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo al riguardo il pubblico ministero, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, a ragione di una richiesta che ha fatto propria anche la parte civile, nelle previsioni di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3 che, con riferimento ai differimento conseguente a richiesta e non a legittimo impedimento di parte, prevede come ipotesi di sospensione solo quella che provenga dall'imputato o dal suo difensore.
5. Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
vanno confermate le statuizioni civili ed il ricorrente va condannato alla rifusione in favore della parte civile RV CO delle spese sostenute in questo grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione;
conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile RV CO delle spese sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 12 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015