Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Costituisce "giusto motivo", idoneo ad escludere l'antigiuridicità del mancato adempimento da parte del genitore dell' obbligo scolastico del figlio minore, il rifiuto di questi di ricevere l'istruzione obbligatoria, sempre che si tratti di rifiuto categorico, assoluto, cosciente e volontario e che tale rifiuto permanga anche dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci, secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 25980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25980 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 984
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2984/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.P., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 5 giugno 2008 dal giudice di pace di Sarzana;
udita nella pubblica udienza del 5 maggio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione della pena e per il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice di pace di Sarzana dichiarò R.P. colpevole del reato di cui all'art. 731 cod. pen., per avere omesso di ottemperare all'obbligo dell'istruzione elementare del figlio R.D., di anni quindici e mezzo, condannandolo alla pena di Euro 100,00 di ammenda.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice ha omesso di considerare che nella specie sussisteva un giusto motivo che impediva di adempiere all'obbligo di istruzione, a causa del rifiuto categorico ed assoluto del ragazzo a recarsi a scuola a causa del disagio dovuto alla maggiore età rispetto agli altri alunni, tanto che la madre l'aveva anche iscritto in una scuola specializzata. La sentenza impugnata inoltre non ha tenuto conto che il ragazzo aveva quindici anni e mezzo e rifiutava le regole della scuola e di frequentare classi con ragazzi di tre anni più piccoli di lui.
2) che erroneamente è stata contestata e calcolata nella determinazione della pena la recidiva, perché per effetto della L. n. 251 del 2005 la recidiva rileva nei soli delitti non colposi, e quindi non rileva nella contravvenzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va invero preliminarmente rilevato che la L. 31 dicembre 1962, n.1859, art. 8, comma 3, dispone che l'alunno che non abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, è comunque prosciolto dall'obbligo scolastico "se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico". Nel caso in esame è pacifico che il figlio dell'imputata aveva già da tempo superato i quindici anni di età. Non risulta dalla sentenza impugnata che il ragazzo avesse in precedenza perso qualche anno di scuola. L'imputata da parte sua sostiene appunto che il figlio aveva sempre adempiuto all'obbligo scolastico. Il giudice avrebbe quindi dovuto preliminarmente accertare se ormai il figlio dell'imputata era prosciolto dall'obbligo scolastico, ossia se effettivamente avesse osservato per almeno otto anni le norme su tale obbligo. Sul punto invece manca nella sentenza impugnata qualsiasi accertamento e qualsiasi motivazione.
In secondo luogo, la sentenza impugnata è viziata da carenza di motivazione nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte dall'imputata, ed in particolare il categorico rifiuto del ragazzo, già quindicenne, di recarsi a scuola per frequentare una classe con ragazzi di tre anni più giovani di lui;
il fatto che alcune volte il ragazzo era scappato dalla classe;
il fatto che si era rifiutato fermamente di allontanarsi da A. per frequentare un Centro specializzato dove la madre lo aveva iscritto;
il fatto che non avevano sortito effetto nemmeno gli interventi del padre, che si era adirato. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte deve ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l'istruzione obbligatoria, costituisca "giusto motivo" idoneo ad escludere l'antigiuridicità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 cod. pen. ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligato, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socioeconomico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale (cfr. Sez. 3^, 23 novembre 1987, Gentilezza, m. 178.226; Sez. 3^, 7 giugno 2006, Rizzo). Nel caso in esame l'imputata aveva appunto eccepito l'esistenza di un "giusto motivo" costituito dalle ragioni dianzi indicate, ed in particolare dal fatto che il figlio, essendo stato respinto diverse volte, ed essendo quindi costretto a frequentare una classe con ragazzi aventi tre anni meno di lui, si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di frequentare la scuola, nonostante ella avesse fatto il possibile per condurcelo e per convincerlo, secondo le proprie condizioni e le proprie capacità, anche facendo ricorso agli organi di assistenza e anche iscrivendo il figlio ad una scuola specializzata. D'altra parte, il giudice ha errato anche nel non considerare che le maniere forti e gli atti di convincimento che i genitori sono tenuti ad adottare nei confronti dei figli che si rifiutino di recarsi a scuola debbono evidentemente essere valutati in modo diverso a seconda dell'età del ragazzo. Nella specie, appunto, il giudice di pace ha fornito una motivazione meramente astratta, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare che si trattava di una madre e di un figlio che aveva già superato i quindici anni e mezzo. Va infine osservato, per completezza, che la sentenza impugnata è errata anche nella determinazione della pena perché ai fini della sua quantificazione il giudice ha espressamente tenuto conto anche della recidiva, mentre, per effetto della L. n. 251 del 2005, la recidiva non è rilevante sia per i delitti colposi sia per le contravvenzioni, quale è il reato contestato nella specie. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al giudice di pace di Sarzana, diverso giudicante.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di
Sarzana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009