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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 650/2023 del R.G.A.C., pendente tra corrente in Viterbo alla via Vico Squarano Parte_1
nr. 34/A – P. VA , in persona dei suoi legali rapp.ti Sig.ra nata a P.IVA_1 Parte_1
Viterbo il 13/12/1957 ed ivi residente a[...] – Cod. Fisc. C.F._1
e Sig. ato a Viterbo il 24/01/1962 ed ivi residente a[...] – Parte_1
Cod. Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Cardoni (Cod. Fisc. C.F._2 [...]
– fax 06.321.94.37 - indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Viterbo alla via Igino Garbini nr. 59, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma 3° cod. proc. civ. da considerarsi estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice
e con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, C.F. e n. Controparte_1 CP_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di ZZ , Gruppo IVA MPS - partita P.IVA_2
IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo P.IVA_3
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario , codice Banca 1030.6, Controparte_1
codice Gruppo 1030.6, partiva IVA , in persona del Dott. CP_2 P.IVA_3 Controparte_3
nato a [...] il [...], codice fiscale nella qualità di C.F._4
Responsabile Livello 3 Procedimenti Giudiziari della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 15 giugno Persona_1 CP_1
2021 repertorio n. 40124 raccolta n.20466 registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Fiandanese (C.F. , con studio in Roma, C.F._5
Via Trionfale, 6551 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
, come da procura speciale in calce e da separato foglio Email_2
congiunto materialmente alla comparsa di costituzione.
Convenuta
Oggetto: pagamento indebito oggettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice ha chiesto il pagamento della somma di € 110.999,52 dovuta dalla convenuta e derivante, quanto ad € 58.677,05 dalla sentenza nr. 1459/2021 del CP_1
Tribunale di Viterbo, passata in giudicato, quale saldo creditorio del conto corrente nr. 10827 alla data del 30/09/2014, e quanto ad € 52.322,47 a titolo di restituzione dell'importo indebitamente versato per la chiusura del predetto conto corrente.
Esponeva in particolare di aver iniziato un giudizio per sentire dichiarare la nullità/inefficacia del conteggio di interessi e di ulteriori addebiti praticati sul rapporto di conto corrente n. 10827.49, sottoscritto nel 1999 e, per l'effetto, ottenere la rideterminazione dei rapporti di dare e avere pendenti tra le parti e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente percepite;
che con sentenza 1459/2021 il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale di cui al contratto di apertura di credito stipulato in data 16/09/2003 e per l'effetto, mediante il ricalcolo del rapporto di dare-avere, aveva accertato il suo credito alla data del 30/09/14 per € 58.677,05, escludendo la domanda restitutoria poiché al momento della proposizione della domanda giudiziale il rapporto contrattuale era ancora in corso;
che nelle more del giudizio, in data 15/07/15, aveva estinto il conto corrente n. 10827.49 mediante versamento della somma necessaria al totale saldo della esposizione debitoria per un importo complessivo di €
52.322,47; che tale importo non era dovuto risultando a quella data un saldo attivo del cliente, sicché esso andava restituito quale indebito oggettivo unitamente alla somma € 58.677,05 accertata dalla sentenza del Tribunale di Viterbo;
che pertanto il credito complessivo vantato verso la convenuta era pari € 110.999,52, di cui chiedeva la restituzione.
Si è costituta la eccependo, quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma di CP_1
€ 58.677,05, quale saldo ricalcolato del c/c n. 10827 alla data del 30.09.2014: 1) la sua inammissibilità in quanto coperta dal giudicato della sentenza n. 1459/21 con cui si è dichiarata la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale di cui al contratto di apertura di credito stipulato in data 16.09.2003 e si è accertato che il saldo del conto corrente n. 10827 alla data del 30.9.2014 era pari a € 58.677,05, con rigetto di ogni altra domanda avanzata da parte attrice, tra cui andrebbe inclusa la domanda restitutoria;
2) la mancanza di prova dei pagamenti poiché la sentenza avrebbe accertato solo l'illegittimità degli addebiti;
3) la prescrizione delle rimesse solutorie.
Quanto alla richiesta di restituzione della somma di € 52.322,47 la contesta di aver sollecitato CP_1
la chiusura del conto, contesta i versamenti e contesta la somma ritenuta non dovuta poiché non tiene conto del fatto che, dopo l'accertamento del saldo del conto contenuto nella sentenza n.
1459/21, il rapporto è proseguito fino al 15.7.2015.
In ragione della natura documentale della causa, acquisiti i documenti prodotti, essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 senza ulteriore attività istruttoria e previa assegnazione dei termini dui cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata.
Dalla lettura della sentenza n. 1459/21 del Tribunale di Viterbo si evince che essa si è pronunciata sulla domanda di accertamento dell'illiceità degli addebiti eseguiti dall'istituto di credito sul conto corrente n. 10827 sottoscritto nel 1999, a cui era accessorio il contratto di apertura di una linea di credito sottoscritto dalle parti in data 16.9.2003, e su quella afferente al risarcimento del danno chiesto dalla società per l'asserito illegittimo comportamento tenuto dalla “che avrebbe CP_1
comportato la cessazione dell'attività d'impresa e la svendita di un immobile di proprietà attorea resasi necessaria per ripianare la pregressa esposizione debitoria contratta con altri creditori.”
Il giudice ha, invece, espressamente escluso ogni ipotesi condannatoria alla restituzione dell'asserito indebito oggettivo poiché ha ritenuto la relativa domanda inammissibile in ragione del fatto che, alla data di introduzione del giudizio, il rapporto di conto corrente tra le parti era ancora in essere.
Non vi sono dubbi circa tale inammissibilità sia perché il giudice ha affrontato in maniera esplicita la individuazione del thema decidendum sia perché l'inammissibilità della domanda restitutoria era stata avanzata dalla stessa banca convenuta;
infatti, a pag. 4 della sentenza citata si legge espressamente che è “inammissibile la domanda di condanna della banca alla restituzione delle eventuali, all'esito del necessario approfondimento istruttorio, somme indebitamente percepite e a nulla rilevando che nel corso del giudizio –in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e comunque successivamente allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie -, la medesima parte attrice abbia mutato le proprie allegazioni rappresentando la chiusura del conto corrente in data antecedente all'introduzione del giudizio, precisamente in data 15.7.2015, e a tal fine depositato tardivamente, tra l'altro senza richiesta di autorizzazione o istanza in tal senso, documentazione a supporto del predetto fatto storico, dovendosi dunque considerare fondata
l'eccezione di controparte di tardività e dunque di inammissibilità tanto del deposito che delle domande in conseguenza avanzate dalla correntista, trattandosi di documentato di formazione nonché già nella sfera di disponibilità dell'attore nel periodo temporale antecedente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e non potendo il principio di economia processuale, invocato da parte attrice e pure in tal caso sostenibile, determinare il mancato rispetto delle fasi e dei termini processualmente previsti per lo svolgimento del giudizio”.
Venendo alla decisione essa ha accertato la nullità delle clausole afferenti alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi apposti al contratto di apertura di credito e ha rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30.9.2014 nella misura di €
58.677,05 a favore della parte attrice;
inoltre, la decisione ha investito l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la asserita pattuizione e applicazione di tassi debitori usurari e la domanda di risarcimento del danno avanzate da parte attrice che sono state tutte rigettate.
Sulla scorta della motivazione è dunque evidente che lì dove nel dispositivo, dopo l'accertamento della nullità e la rideterminazione del saldo del conto corrente a favore della parte attrice, il giudice ha statuito il rigetto di ogni altra domanda avanzata, esso deve intendersi riferito alle sole domande ritenute ammissibili e, quindi, non include la domanda di ripetizione di indebito su cui non si è formato alcun giudicato, ben potendo essa essere riproposta in altro giudizio, quale quello che ci occupa, con il solo limite della prescrizione decennale, che non è decorsa.
La Banca convenuta ha contestato anche il fatto che l'accertamento contenuto nella sentenza n.
1419 del 2021 non costituirebbe prova dell'avvenuto pagamento poiché il CTU si sarebbe limitato ad espungere gli addebiti ritenuti illegittimi, senza individuare rimesse di natura solutoria e, quindi, pagamenti ripetibili, di cui peraltro eccepisce la prescrizione.
Orbene, la sentenza di cui si discute ha dato specifico conto di tali contestazioni, infatti con riferimento all'eccezione di prescrizione, che era già stata avanzata da parte convenuta in quel giudizio, ne ha rilevato la genericità e il fatto che essa non fosse circostanziata in ordine alle rimesse solutorie, sicché non può tornarsi sulla questione in questa sede, né può validamente opporsi alla richiesta di pagamento formulata dall'attore l'assenza di prova della natura solutoria delle rimesse e la prescrizione di quelle che effettivamente rivestivano tale natura. Infatti, la perizia su cui si fonda la sentenza n. 1419 del 2021, che è pacifico che è passata in giudicato, ha rideterminato il saldo del contratto di conto corrente in essere tra le parti sulla base degli effettivi movimenti bancari, in entrata e in uscita, rilevabili dagli estratti conto del c/corrente nr. 10827, presenti nella documentazione di causa, dal 16.9.2003 al 30.09.2014, come si evince dagli specchietti allegati dal perito che fanno riferimento ai saldi per valuta, che segnano l'effettiva variazione quantitativa del conto medesimo nel rapporto fra banca e correntista, e non a quelli contabili.
All'esito di tale operazione si è accertato un saldo a credito del correntista e l'eventuale contestazione della ricostruzione effettuata, in ragione della mancata effettività dei movimenti/pagamenti o della prescrizione delle rimesse, avrebbe dovuto costituire specifico motivo di gravame.
Deve, quindi, confermarsi che alla data del 30 settembre 2014 parte attrice aveva diritto all'importo di € 58.677,05.
Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di € 52.322,47, parte attrice ha dedotto di averla pagata per estinguere il conto corrente che era rimasto aperto fino al 15 luglio 2015 e che, in pendenza del giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 1419 del 2021, non vi erano state ulteriori movimentazioni.
Invero, non è contestato ed è documentalmente provata l'avvenuta estinzione del conto prima dell'adozione della sentenza n. 1419 del 2021 e la alla data di introduzione di quel giudizio, CP_1
riteneva di vantare un credito derivante da quel rapporto di € 49.898,46 a debito del cliente. ha provato di aver effettuato un ordine di bonifico Parte_1
da €. 8.650,00 per estinzione c/c; di aver effettuato presso la Banca di Viterbo un CP_4
giroconto di € 35.000,00 e di aver emesso un assegno postale di € 8. 650,00 per estinzione c/c.
A tali elementi indiziari si aggiunge che dalla contabile di estinzione prodotta da Controparte_1
emerge un obbligo del correntista di versare € 22,47.
[...]
Pertanto, la documentazione prodotta dall'attrice e il fatto che il conto presso Controparte_1
è stato estinto quando la riteneva di vantare un credito verso il correntista di €
[...] CP_1
49.898,46, senza che siano stati addotti ulteriori e diversi elementi idonei a ritenere ridotta l'asserita esposizione debitoria, inducono a ritenere provato il versamento dell'importo di € 52.322,47, corrispondente a € 49.898,46 oltre spese ed interessi. Tuttavia, alla luce della decisione assunta con la sentenza 1469 del 2021, che ha dimostrato che alla data del 30 settembre 2014 vi era un credito a favore del correntista, deve concludersi che tale versamento non era dovuto e va pertanto restituito.
In sintesi, parte attrice ha diritto a vedersi restituire il complessivo importo di € 110.977,05.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così decide: Parte_1
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna , a pagare Controparte_1
a la somma di € 110.977,05; Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese di lite che liquida in € 14.103 per compensi,
[...] Parte_1
oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo l'11 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 650/2023 del R.G.A.C., pendente tra corrente in Viterbo alla via Vico Squarano Parte_1
nr. 34/A – P. VA , in persona dei suoi legali rapp.ti Sig.ra nata a P.IVA_1 Parte_1
Viterbo il 13/12/1957 ed ivi residente a[...] – Cod. Fisc. C.F._1
e Sig. ato a Viterbo il 24/01/1962 ed ivi residente a[...] – Parte_1
Cod. Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Cardoni (Cod. Fisc. C.F._2 [...]
– fax 06.321.94.37 - indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Viterbo alla via Igino Garbini nr. 59, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma 3° cod. proc. civ. da considerarsi estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice
e con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, C.F. e n. Controparte_1 CP_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di ZZ , Gruppo IVA MPS - partita P.IVA_2
IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo P.IVA_3
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario , codice Banca 1030.6, Controparte_1
codice Gruppo 1030.6, partiva IVA , in persona del Dott. CP_2 P.IVA_3 Controparte_3
nato a [...] il [...], codice fiscale nella qualità di C.F._4
Responsabile Livello 3 Procedimenti Giudiziari della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 15 giugno Persona_1 CP_1
2021 repertorio n. 40124 raccolta n.20466 registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Fiandanese (C.F. , con studio in Roma, C.F._5
Via Trionfale, 6551 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
, come da procura speciale in calce e da separato foglio Email_2
congiunto materialmente alla comparsa di costituzione.
Convenuta
Oggetto: pagamento indebito oggettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice ha chiesto il pagamento della somma di € 110.999,52 dovuta dalla convenuta e derivante, quanto ad € 58.677,05 dalla sentenza nr. 1459/2021 del CP_1
Tribunale di Viterbo, passata in giudicato, quale saldo creditorio del conto corrente nr. 10827 alla data del 30/09/2014, e quanto ad € 52.322,47 a titolo di restituzione dell'importo indebitamente versato per la chiusura del predetto conto corrente.
Esponeva in particolare di aver iniziato un giudizio per sentire dichiarare la nullità/inefficacia del conteggio di interessi e di ulteriori addebiti praticati sul rapporto di conto corrente n. 10827.49, sottoscritto nel 1999 e, per l'effetto, ottenere la rideterminazione dei rapporti di dare e avere pendenti tra le parti e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente percepite;
che con sentenza 1459/2021 il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale di cui al contratto di apertura di credito stipulato in data 16/09/2003 e per l'effetto, mediante il ricalcolo del rapporto di dare-avere, aveva accertato il suo credito alla data del 30/09/14 per € 58.677,05, escludendo la domanda restitutoria poiché al momento della proposizione della domanda giudiziale il rapporto contrattuale era ancora in corso;
che nelle more del giudizio, in data 15/07/15, aveva estinto il conto corrente n. 10827.49 mediante versamento della somma necessaria al totale saldo della esposizione debitoria per un importo complessivo di €
52.322,47; che tale importo non era dovuto risultando a quella data un saldo attivo del cliente, sicché esso andava restituito quale indebito oggettivo unitamente alla somma € 58.677,05 accertata dalla sentenza del Tribunale di Viterbo;
che pertanto il credito complessivo vantato verso la convenuta era pari € 110.999,52, di cui chiedeva la restituzione.
Si è costituta la eccependo, quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma di CP_1
€ 58.677,05, quale saldo ricalcolato del c/c n. 10827 alla data del 30.09.2014: 1) la sua inammissibilità in quanto coperta dal giudicato della sentenza n. 1459/21 con cui si è dichiarata la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale di cui al contratto di apertura di credito stipulato in data 16.09.2003 e si è accertato che il saldo del conto corrente n. 10827 alla data del 30.9.2014 era pari a € 58.677,05, con rigetto di ogni altra domanda avanzata da parte attrice, tra cui andrebbe inclusa la domanda restitutoria;
2) la mancanza di prova dei pagamenti poiché la sentenza avrebbe accertato solo l'illegittimità degli addebiti;
3) la prescrizione delle rimesse solutorie.
Quanto alla richiesta di restituzione della somma di € 52.322,47 la contesta di aver sollecitato CP_1
la chiusura del conto, contesta i versamenti e contesta la somma ritenuta non dovuta poiché non tiene conto del fatto che, dopo l'accertamento del saldo del conto contenuto nella sentenza n.
1459/21, il rapporto è proseguito fino al 15.7.2015.
In ragione della natura documentale della causa, acquisiti i documenti prodotti, essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 senza ulteriore attività istruttoria e previa assegnazione dei termini dui cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata.
Dalla lettura della sentenza n. 1459/21 del Tribunale di Viterbo si evince che essa si è pronunciata sulla domanda di accertamento dell'illiceità degli addebiti eseguiti dall'istituto di credito sul conto corrente n. 10827 sottoscritto nel 1999, a cui era accessorio il contratto di apertura di una linea di credito sottoscritto dalle parti in data 16.9.2003, e su quella afferente al risarcimento del danno chiesto dalla società per l'asserito illegittimo comportamento tenuto dalla “che avrebbe CP_1
comportato la cessazione dell'attività d'impresa e la svendita di un immobile di proprietà attorea resasi necessaria per ripianare la pregressa esposizione debitoria contratta con altri creditori.”
Il giudice ha, invece, espressamente escluso ogni ipotesi condannatoria alla restituzione dell'asserito indebito oggettivo poiché ha ritenuto la relativa domanda inammissibile in ragione del fatto che, alla data di introduzione del giudizio, il rapporto di conto corrente tra le parti era ancora in essere.
Non vi sono dubbi circa tale inammissibilità sia perché il giudice ha affrontato in maniera esplicita la individuazione del thema decidendum sia perché l'inammissibilità della domanda restitutoria era stata avanzata dalla stessa banca convenuta;
infatti, a pag. 4 della sentenza citata si legge espressamente che è “inammissibile la domanda di condanna della banca alla restituzione delle eventuali, all'esito del necessario approfondimento istruttorio, somme indebitamente percepite e a nulla rilevando che nel corso del giudizio –in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e comunque successivamente allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie -, la medesima parte attrice abbia mutato le proprie allegazioni rappresentando la chiusura del conto corrente in data antecedente all'introduzione del giudizio, precisamente in data 15.7.2015, e a tal fine depositato tardivamente, tra l'altro senza richiesta di autorizzazione o istanza in tal senso, documentazione a supporto del predetto fatto storico, dovendosi dunque considerare fondata
l'eccezione di controparte di tardività e dunque di inammissibilità tanto del deposito che delle domande in conseguenza avanzate dalla correntista, trattandosi di documentato di formazione nonché già nella sfera di disponibilità dell'attore nel periodo temporale antecedente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e non potendo il principio di economia processuale, invocato da parte attrice e pure in tal caso sostenibile, determinare il mancato rispetto delle fasi e dei termini processualmente previsti per lo svolgimento del giudizio”.
Venendo alla decisione essa ha accertato la nullità delle clausole afferenti alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi apposti al contratto di apertura di credito e ha rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30.9.2014 nella misura di €
58.677,05 a favore della parte attrice;
inoltre, la decisione ha investito l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la asserita pattuizione e applicazione di tassi debitori usurari e la domanda di risarcimento del danno avanzate da parte attrice che sono state tutte rigettate.
Sulla scorta della motivazione è dunque evidente che lì dove nel dispositivo, dopo l'accertamento della nullità e la rideterminazione del saldo del conto corrente a favore della parte attrice, il giudice ha statuito il rigetto di ogni altra domanda avanzata, esso deve intendersi riferito alle sole domande ritenute ammissibili e, quindi, non include la domanda di ripetizione di indebito su cui non si è formato alcun giudicato, ben potendo essa essere riproposta in altro giudizio, quale quello che ci occupa, con il solo limite della prescrizione decennale, che non è decorsa.
La Banca convenuta ha contestato anche il fatto che l'accertamento contenuto nella sentenza n.
1419 del 2021 non costituirebbe prova dell'avvenuto pagamento poiché il CTU si sarebbe limitato ad espungere gli addebiti ritenuti illegittimi, senza individuare rimesse di natura solutoria e, quindi, pagamenti ripetibili, di cui peraltro eccepisce la prescrizione.
Orbene, la sentenza di cui si discute ha dato specifico conto di tali contestazioni, infatti con riferimento all'eccezione di prescrizione, che era già stata avanzata da parte convenuta in quel giudizio, ne ha rilevato la genericità e il fatto che essa non fosse circostanziata in ordine alle rimesse solutorie, sicché non può tornarsi sulla questione in questa sede, né può validamente opporsi alla richiesta di pagamento formulata dall'attore l'assenza di prova della natura solutoria delle rimesse e la prescrizione di quelle che effettivamente rivestivano tale natura. Infatti, la perizia su cui si fonda la sentenza n. 1419 del 2021, che è pacifico che è passata in giudicato, ha rideterminato il saldo del contratto di conto corrente in essere tra le parti sulla base degli effettivi movimenti bancari, in entrata e in uscita, rilevabili dagli estratti conto del c/corrente nr. 10827, presenti nella documentazione di causa, dal 16.9.2003 al 30.09.2014, come si evince dagli specchietti allegati dal perito che fanno riferimento ai saldi per valuta, che segnano l'effettiva variazione quantitativa del conto medesimo nel rapporto fra banca e correntista, e non a quelli contabili.
All'esito di tale operazione si è accertato un saldo a credito del correntista e l'eventuale contestazione della ricostruzione effettuata, in ragione della mancata effettività dei movimenti/pagamenti o della prescrizione delle rimesse, avrebbe dovuto costituire specifico motivo di gravame.
Deve, quindi, confermarsi che alla data del 30 settembre 2014 parte attrice aveva diritto all'importo di € 58.677,05.
Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di € 52.322,47, parte attrice ha dedotto di averla pagata per estinguere il conto corrente che era rimasto aperto fino al 15 luglio 2015 e che, in pendenza del giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 1419 del 2021, non vi erano state ulteriori movimentazioni.
Invero, non è contestato ed è documentalmente provata l'avvenuta estinzione del conto prima dell'adozione della sentenza n. 1419 del 2021 e la alla data di introduzione di quel giudizio, CP_1
riteneva di vantare un credito derivante da quel rapporto di € 49.898,46 a debito del cliente. ha provato di aver effettuato un ordine di bonifico Parte_1
da €. 8.650,00 per estinzione c/c; di aver effettuato presso la Banca di Viterbo un CP_4
giroconto di € 35.000,00 e di aver emesso un assegno postale di € 8. 650,00 per estinzione c/c.
A tali elementi indiziari si aggiunge che dalla contabile di estinzione prodotta da Controparte_1
emerge un obbligo del correntista di versare € 22,47.
[...]
Pertanto, la documentazione prodotta dall'attrice e il fatto che il conto presso Controparte_1
è stato estinto quando la riteneva di vantare un credito verso il correntista di €
[...] CP_1
49.898,46, senza che siano stati addotti ulteriori e diversi elementi idonei a ritenere ridotta l'asserita esposizione debitoria, inducono a ritenere provato il versamento dell'importo di € 52.322,47, corrispondente a € 49.898,46 oltre spese ed interessi. Tuttavia, alla luce della decisione assunta con la sentenza 1469 del 2021, che ha dimostrato che alla data del 30 settembre 2014 vi era un credito a favore del correntista, deve concludersi che tale versamento non era dovuto e va pertanto restituito.
In sintesi, parte attrice ha diritto a vedersi restituire il complessivo importo di € 110.977,05.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così decide: Parte_1
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna , a pagare Controparte_1
a la somma di € 110.977,05; Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese di lite che liquida in € 14.103 per compensi,
[...] Parte_1
oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo l'11 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi