Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16019 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
46019/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CASSAZIONE - Riponjo- ·PROCURA SIECIALE - REQUISIT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteDott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 19913/00 Cron.32628 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rep. 4214 - ConsigliereDott. Carlo CIOFFI Ud. 30/04/03 MAZZACANE - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COND VIA BRENNERO 48 ROMA, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore LA IC, elettivamente domiciliato in presso lo studio ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, dell'avvocato GAETANO MARGIOTTA, che 10 difende, giusta delega in atti;
ricorrente - -
contro
OM LM RA, LM GIUSEPPE elettivamente domiciliati in ROMA VIA FULCIERI 2003 PAULUCCI DE' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato 726 FRANCO DI MARIA, che li difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 891/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato DI MARIA Franco, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.10.1995 MA NA e PP AL, premesso di essere proprietari dell'appartamento contrassegnato con l'interno 12 dello stabile sito in Roma, via Brennero 48, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Condomin o del suddetto edificio chiedendo accertarsi il loro diritto al dall'impianto centrale di riscaldamento distacco considerato che l'erogazione di calore nella propria unità abitativa era insufficiente. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni derivati dal distacco dall'impianto centrale di riscaldamento, nonché la revisione delle tabelle millesimali per avere la NA ed il AL ricavato due vani ulteriori nell'appartamento di loro proprietà. Il Tribunale adito con sentenza n. 2899/1998 dichiarava il diritto degli attori al distacco dall'impianto centrale di riscaldamento, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di revisione delle tabelle millesimali e rigettava ogni altra domanda. 3 A seguito di impugnazione nei confronti di tale decisione da parte della NA e del AL cui resisteva il Condomini di via Brennero 48 in Roma, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 15.3.2000 rigettava l'appello e condannava l'appellato al rimborso in favore degli appellanti di un terzo delle spese di entrambi i gradi di dichiarando compensati i residui duegiudizio, terzi. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevata l'infondatezza del quarto motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, essendo quest'ultima giustificata dalla soccombenza reciproca riteneva tuttavia giusto compensare per due terzi le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo terzo a dell'appellato, sulla basecarico di una valutazione complessiva dell'esito della lite. Per la cassazione di tale sentenza il Condominio di via Brennero 48 in Roma ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo;
la NA ed il AL hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibi- lità del ricorso per invalidità della procura, rilasciata dal Condominio di via Brennero 48 in Roma a margine della comparsa di costituzione e risposta dal giudizio di primo grado anche per i gradi successivi dal giudizio. Invero secondo l'orientamento consolidato di questa Corte la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita - a pena di inammissibilità del ricorso - con specifico riferimento alla fase processuale del legittimità e, pertanto, necessa-giudizio di riamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, non potendo a tale effetto valere la procura apposta in calce о a margine dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quindi in pubblicazione del provve-ероса anteriore alla dimento impugnato, ancorchè conferita per tutti i gradi di giudizio (vedi tra le più recenti pronunce in tal senso Cass. 18.4.2000 n. 5044; Cass.
5.8.2000 n. 10319; Cass.
7.3.2003 n. 3410). Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 136,50 per spese e di euro 1200,00 per onorari di avvocato, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 30 aprile 2003 V. diff. Pron. Visen Memaline extens IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lelezico Roma 24 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 AZIONE CORTE COP Si attesta la regs on esso l'Agenzia 2-02.04 delle Entrate 8Roma serie 4 al n. 2914 versal € 149172 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) rome