Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2013, n. 49414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49414 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 05/11/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 1516
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 9668/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
AG AN N. IL 28/03/1958;
avverso la sentenza n. 2080/2012 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 05/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio delle sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca dell'auto.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza con contestuale motivazione emessa in data 5.11.2002 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal G.i.p. del Tribunale di La Spezia con cui è stata applicata a MA TO la pena concordata di 168 ore di lavori di pubblica utilità (in sostituzione di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda) oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, (lett. c) (tasso alcolemico di g/l 1,77 e 1,72). Deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'omessa confisca del veicolo condotto dal prevenuto, non emergendo che lo stesso appartenesse a persona realmente estranea al reato.
In subordine, qualora risultasse l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dovrebbe essere raddoppiata come previsto dal dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). 11 Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca dell'auto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non risultando dalla sentenza impugnata che l'autovettura condotta dall'imputato precisata nell'imputazione (Opel Corsa tg. DW046GA) appartenesse a persona estranea al reato, avrebbe dovuto essere disposta la confisca della stessa.
Sul punto, questa Corte ha affermato che "il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d'ebbrezza, pur se essa ha acquisito natura di natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro" (Sez. 4^, n. 45365 del 25.11.2010, Rv. 249071). Orbene, seppure non è di norma possibile nella sentenza di patteggiamento una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere applicata in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.
Applicando il principio di diritto ora richiamato al caso che occupa, per condivise ragioni, deve allora procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della confisca, contestualmente disponendo la detta sanzione amministrativa (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 48000 del 30.11.2012, Rv. 254962). Invero, nel caso di specie, risulta legittimo l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena ratificato dal giudice;
pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo, sanzione che viene direttamente disposta da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involge accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa confisca del veicolo predetto, disponendosi la confisca medesima.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa confisca dell'auto Opel Corsa tg. DW046GA;
confisca che dispone.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013