Art. 4.
L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 , e' sostituito dal seguente:
"L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".
L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 , e' sostituito dal seguente:
"L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".