Articolo 4 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 agosto 1982
Art. 4.
L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 , e' sostituito dal seguente:
"L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente