CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16089 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, MARIA CA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. FRANCESCO MALDONATO, il quale, replicando a tale requisitoria, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno modificava la pronuncia resa in sede di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 12 giugno 2018 limitatamente alle pene Penale Sent. Sez. 5 Num. 16089 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/03/2023 accessorie a fronte dei principi enunciati dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, confermando nel resto le statuizioni della decisione di condanna di primo grado. Il ricorrente è stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e fallimentare in relazione a condotte poste in essere, dal 29 marzo 2010, quale amministratore unico, e dal 10 maggio 2012, quale liquidatore, della società Azzurra s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Vallo della Lucania n. 11 del 17 luglio 2013. Secondo la prospettazione accusatoria il IT, con una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e distraeva o comunque dissipava il patrimonio societario. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. ES AL, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il IT lamenta, in ordine alla ritenuta integrazione del reato di bancarotta documentale, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 1 e 223 l.fall., in quanto la Corte territoriale non avrebbe colto la rilevanza delle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine alla circostanza che la frammentarietà delle scritture contabili non poteva essere ascritta ad esso ricorrente in quanto riflettente, a propria volta, la frammentarietà delle scritture che aveva ricevuto al momento dell'assunzione della carica. Inoltre, ritenendo integrata la condotta anche per l'omesso deposito del bilancio iniziale di liquidazione, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 2492 c.c., dovendo essere depositato solo il bilancio finale della stessa, ciò che non era avvenuto in quanto, nelle more, la società era stata dichiarata fallita. Contesta altresì il IT che la sentenza oggetto di ricorso ha dichiarato non fondato il motivo di appello secondo cui le rimanenze in bilancio erano mere appostazioni contabili volte a facilitare l'accesso al credito ritenendo si trattasse di mera ipotesi del consulente di parte, nonostante si trattasse di elemento tratto da altra fonte documentale (doc. 2 allegato al ricorso per cassazione). Infine, sottolinea il ricorrente che la Corte d'Appello di Salerno aveva finito con l'addebitargli fatti anteriori al momento nel quale egli aveva assunto la carica di amministratore nonostante avesse provveduto, già nel 2012, a porre la società in liquidazione per evitare di danneggiare ulteriormente il ceto creditorio. 2 (s, 2.2. Con il secondo motivo, il IT deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 2 e 223 I.fall. In proposito, secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe travisato i dati probatori affermando, per un verso, che l'importo di Euro 3.700.000,00 collocato sia tra le poste debitorie che tra quelle creditorie fosse riconducibile ad un mero scambio di titoli di credito volto ad ottenere facilitazioni creditizie dal ceto bancario e non di per sé indicativo di una condotta distrattiva e, per un altro, che si tratterebbe di condotta sintomatica, nondimeno, dell'utilizzo di fatto della società fallita come veicolo per lo svolgimento dell'attività di altri soggetti, suggerendo che il depauperamento del patrimonio sociale fosse stato funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività di altre imprese. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., sempre rispetto alla bancarotta patrimoniale - quanto alla ritenuta distrazione dell'importo di Euro 527.827,00 - in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 2 e 223 I.fall. Invero, trattandosi di un importo che sarebbe dovuto derivare, secondo la stessa impostazione dei giudici di merito, dal ricavato della vendita di immobili della società avvenuto negli anni 2008 e 2009, alcun addebito avrebbe potuto essere ascritto all'imputato che aveva assunto la carica di amministratore solo nel 2010, tenuto conto che, peraltro, la stessa Curatela fallimentare non aveva esperito alcuna azione di recupero nei confronti dei precedenti amministratori. 2.4. Assume altresì il IT la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 43 c.p., 216 e 223 I.fall. per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il dolo, tanto per i fatti di bancarotta documentale, quanto di bancarotta patrimoniale, quale derivazione in re ipsa dalle condotte ascritte, in violazione dei consolidati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità. 2.5. Il IT censura, infine, con il quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata per aver violato l'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 c.p. e 216 e 223 I.fall., avendo fatto ricorso la Corte d'appello ad una motivazione per relationem alle argomentazioni della sentenza di primo grado quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono complessivamente fondati e devono essere accolti. 2. Occorre innanzi tutto evidenziare che la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425): tale accertamento non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Rv. 247520), né da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito. Fermo restando, dunque, che in tema di bancarotta fraudolenta l'imprenditore deve fornire la prova di una destinazione dei beni conforme all'oggetto sociale, nella fattispecie concreta, tuttavia, non è stato dimostrato che, alla data nella quale il IT è divenuto amministratore, vi fossero beni strumentali e nelle casse sociali i proventi di alcune operazioni di dismissione immobiliare compiute negli anni 2008 e 2009. Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto, in via del tutto apodittica, con un ragionamento del quale non è dato comprendere il significato né, a volerlo intendere, individuare il fatto che innesterebbe la responsabilità del ricorrente, anche tenendo conto del al momento nel quale ha assunto cariche sociali, che il depauperamento del patrimonio aziendale sarebbe stato funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività di altre imprese. Ciò in base alla deduzione per la quale la "strana partita" da 3.700.000 euro appostata sia tra i crediti che i debiti tra il gruppo ON in concordato preventivo e la società fallita, sia pure ascrivibile ad uno scambio di titoli di credito al fine di ottenere facilitazioni creditizie dal ceto bancario e non indicativa di una condotta distrattiva sarebbe stata sintomatica dell'utilizzo di fatto della società poi fallita come veicolo per lo svolgimento dell'attività di altri soggetti. Deduzione che, peraltro, rispetto alla posizione del IT, poiché come evidenziato non vi è prova che al momento dell'assunzione di cariche sociali da parte dello stesso vi fossero ancora beni strumentali e soldi nelle casse della società, non avrebbe comunque potuto essere operata. 3. Stante la carenza di prova sulla distrazione da parte del ricorrente, neppure può ritenersi integrato il dolo della bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili. Invero, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale in applicazione del principio per il quale il relativo dolo generico può essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti 4 di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. Tuttavia, l'accertata manifesta illogicità della motivazione della decisione in ordine alla ritenuta bancarotta distrattiva fa venir meno il presupposto del predetto ragionamento inferenziale. 4. Per altro verso, occorre evidenziare che neppure è ipotizzabile, poi, la bancarotta fraudolenta documentale per il mancato deposito del bilancio iniziale di liquidazione, poiché il bilancio non rientra nel novero dei libri e delle scritture contabili rispetto ai quali può essere integrato detto reato ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. (ex aliis, Sez. 5, n. 37077 del 7/06/2022, Rv. 283797-01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 03). Invero, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare la differente fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Rv. 268503 - 01). 5. La questione della sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva resta, poi, assorbita dalla necessità della Corte d'Appello di motivare sull'integrazione delle condotte oggettive integranti i relativi fatti, così come quella in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 6. Il collegio rileva d'ufficio, incidentalmente, che, anche qualora fosse stata confermata la responsabilità del IT per i reati ascritti, la pena irrogata sarebbe stata illegale poiché, in presenza di più fatti di bancarotta, era stata applicata allo stesso la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. in luogo della c.d. continuazione fallimentare, in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy). 7. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, MARIA CA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. FRANCESCO MALDONATO, il quale, replicando a tale requisitoria, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno modificava la pronuncia resa in sede di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 12 giugno 2018 limitatamente alle pene Penale Sent. Sez. 5 Num. 16089 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/03/2023 accessorie a fronte dei principi enunciati dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, confermando nel resto le statuizioni della decisione di condanna di primo grado. Il ricorrente è stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e fallimentare in relazione a condotte poste in essere, dal 29 marzo 2010, quale amministratore unico, e dal 10 maggio 2012, quale liquidatore, della società Azzurra s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Vallo della Lucania n. 11 del 17 luglio 2013. Secondo la prospettazione accusatoria il IT, con una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e distraeva o comunque dissipava il patrimonio societario. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. ES AL, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il IT lamenta, in ordine alla ritenuta integrazione del reato di bancarotta documentale, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 1 e 223 l.fall., in quanto la Corte territoriale non avrebbe colto la rilevanza delle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine alla circostanza che la frammentarietà delle scritture contabili non poteva essere ascritta ad esso ricorrente in quanto riflettente, a propria volta, la frammentarietà delle scritture che aveva ricevuto al momento dell'assunzione della carica. Inoltre, ritenendo integrata la condotta anche per l'omesso deposito del bilancio iniziale di liquidazione, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 2492 c.c., dovendo essere depositato solo il bilancio finale della stessa, ciò che non era avvenuto in quanto, nelle more, la società era stata dichiarata fallita. Contesta altresì il IT che la sentenza oggetto di ricorso ha dichiarato non fondato il motivo di appello secondo cui le rimanenze in bilancio erano mere appostazioni contabili volte a facilitare l'accesso al credito ritenendo si trattasse di mera ipotesi del consulente di parte, nonostante si trattasse di elemento tratto da altra fonte documentale (doc. 2 allegato al ricorso per cassazione). Infine, sottolinea il ricorrente che la Corte d'Appello di Salerno aveva finito con l'addebitargli fatti anteriori al momento nel quale egli aveva assunto la carica di amministratore nonostante avesse provveduto, già nel 2012, a porre la società in liquidazione per evitare di danneggiare ulteriormente il ceto creditorio. 2 (s, 2.2. Con il secondo motivo, il IT deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 2 e 223 I.fall. In proposito, secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe travisato i dati probatori affermando, per un verso, che l'importo di Euro 3.700.000,00 collocato sia tra le poste debitorie che tra quelle creditorie fosse riconducibile ad un mero scambio di titoli di credito volto ad ottenere facilitazioni creditizie dal ceto bancario e non di per sé indicativo di una condotta distrattiva e, per un altro, che si tratterebbe di condotta sintomatica, nondimeno, dell'utilizzo di fatto della società fallita come veicolo per lo svolgimento dell'attività di altri soggetti, suggerendo che il depauperamento del patrimonio sociale fosse stato funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività di altre imprese. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., sempre rispetto alla bancarotta patrimoniale - quanto alla ritenuta distrazione dell'importo di Euro 527.827,00 - in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 2 e 223 I.fall. Invero, trattandosi di un importo che sarebbe dovuto derivare, secondo la stessa impostazione dei giudici di merito, dal ricavato della vendita di immobili della società avvenuto negli anni 2008 e 2009, alcun addebito avrebbe potuto essere ascritto all'imputato che aveva assunto la carica di amministratore solo nel 2010, tenuto conto che, peraltro, la stessa Curatela fallimentare non aveva esperito alcuna azione di recupero nei confronti dei precedenti amministratori. 2.4. Assume altresì il IT la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 43 c.p., 216 e 223 I.fall. per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il dolo, tanto per i fatti di bancarotta documentale, quanto di bancarotta patrimoniale, quale derivazione in re ipsa dalle condotte ascritte, in violazione dei consolidati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità. 2.5. Il IT censura, infine, con il quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata per aver violato l'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 c.p. e 216 e 223 I.fall., avendo fatto ricorso la Corte d'appello ad una motivazione per relationem alle argomentazioni della sentenza di primo grado quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono complessivamente fondati e devono essere accolti. 2. Occorre innanzi tutto evidenziare che la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425): tale accertamento non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Rv. 247520), né da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito. Fermo restando, dunque, che in tema di bancarotta fraudolenta l'imprenditore deve fornire la prova di una destinazione dei beni conforme all'oggetto sociale, nella fattispecie concreta, tuttavia, non è stato dimostrato che, alla data nella quale il IT è divenuto amministratore, vi fossero beni strumentali e nelle casse sociali i proventi di alcune operazioni di dismissione immobiliare compiute negli anni 2008 e 2009. Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto, in via del tutto apodittica, con un ragionamento del quale non è dato comprendere il significato né, a volerlo intendere, individuare il fatto che innesterebbe la responsabilità del ricorrente, anche tenendo conto del al momento nel quale ha assunto cariche sociali, che il depauperamento del patrimonio aziendale sarebbe stato funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività di altre imprese. Ciò in base alla deduzione per la quale la "strana partita" da 3.700.000 euro appostata sia tra i crediti che i debiti tra il gruppo ON in concordato preventivo e la società fallita, sia pure ascrivibile ad uno scambio di titoli di credito al fine di ottenere facilitazioni creditizie dal ceto bancario e non indicativa di una condotta distrattiva sarebbe stata sintomatica dell'utilizzo di fatto della società poi fallita come veicolo per lo svolgimento dell'attività di altri soggetti. Deduzione che, peraltro, rispetto alla posizione del IT, poiché come evidenziato non vi è prova che al momento dell'assunzione di cariche sociali da parte dello stesso vi fossero ancora beni strumentali e soldi nelle casse della società, non avrebbe comunque potuto essere operata. 3. Stante la carenza di prova sulla distrazione da parte del ricorrente, neppure può ritenersi integrato il dolo della bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili. Invero, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale in applicazione del principio per il quale il relativo dolo generico può essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti 4 di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. Tuttavia, l'accertata manifesta illogicità della motivazione della decisione in ordine alla ritenuta bancarotta distrattiva fa venir meno il presupposto del predetto ragionamento inferenziale. 4. Per altro verso, occorre evidenziare che neppure è ipotizzabile, poi, la bancarotta fraudolenta documentale per il mancato deposito del bilancio iniziale di liquidazione, poiché il bilancio non rientra nel novero dei libri e delle scritture contabili rispetto ai quali può essere integrato detto reato ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. (ex aliis, Sez. 5, n. 37077 del 7/06/2022, Rv. 283797-01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 03). Invero, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare la differente fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Rv. 268503 - 01). 5. La questione della sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva resta, poi, assorbita dalla necessità della Corte d'Appello di motivare sull'integrazione delle condotte oggettive integranti i relativi fatti, così come quella in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 6. Il collegio rileva d'ufficio, incidentalmente, che, anche qualora fosse stata confermata la responsabilità del IT per i reati ascritti, la pena irrogata sarebbe stata illegale poiché, in presenza di più fatti di bancarotta, era stata applicata allo stesso la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. in luogo della c.d. continuazione fallimentare, in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy). 7. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere Estensore