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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
NN AR AG Presidente
NN Chiara Giammusso Consigliere
Antonella Marrone Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. R.G. 5621 dell'anno 2024, trattenuta in decisione scaduto il termine di deposito delle note sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, vertente t r a
( ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 ura allegata al ricorso in primo grado
Appellante e
), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rocura allegata alla comparsa di costituzione Appellata e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6097/24 del Tribunale di Roma pubblicata il 09.04.2024.
1 Conclusioni
Parte appellante: “A parziale riforma della sentenza n. 6097/24 pubbl. il 09.04.24 (R.g. n. 55765/20), emessa Tribunale Ordinario di Roma I Sezione – Rel. Dott.ssa Albano - in data 09.04.24 e non notificata, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa e previa ogni declaratoria di legge, anche sulla base di quanto dedotto e dei motivi esposti nel presente atto di impugnazione, disporre, a decorrere dalla domanda di prime cure, (I) IN VIA PRINCIPALE, la cessazione di ogni obbligo di mantenimento stabilito a carico del Signor a titolo di assegno divorzile nei Parte_1 confronti della Signora ed an iglio disponendo la CP_1 Per_1 restituzione a carico dell'a elle somme versate a tale t vore della stessa e, dal mese di ottobre 2023, per il mantenimento del figlio , ovvero, (II) IN Per_1
VIA SUBORDINATA, la riduzione dell'assegno divorzile imento disposto in prime cure - sia in favore del figlio che della Signora - nella misura Per_1 CP_1 ritenuta di giustizia disponendo la ne a carico dell' delle somme versate in eccedenza a tale titolo in favore della stessa e, dal mese di ottobre 2023, per il mantenimento del figlio . Con vittoria di spese, competenze e onorari del Per_1 doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria richiesta: 1) Rigettare il ricorso in appello presentato dal sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza n. 6097/2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 9/04/2024 3) Con vittoria di spese di lite”.
Premesso che con la sentenza n. 6097/24 pubblicata il 09.04.2024, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 il 01.05.1988; obbligava a corrispondere a
[...] Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 3.300 quale assegno divorzile;
confermava l'assegnazione della casa familiare alla;
determinava nell'importo mensile di € 500 il contributo CP_1 dovuto dal alla per il mantenimento del figlio;
onerava altresì il Pt_1 CP_1 Pt_1 della totalità delle spese straordinarie in favore del figlio;
compensava infine le spese di lite;
ha proposto appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 domanda, in via principale, la cessazione di ogni obbligo di contributo stabilito a suo carico in favore della e del figlio , ovvero in subordine la riduzione;
CP_1 Per_1
costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza;
2 con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico - patrimoniali e autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati ritualmente trasmessi, non ha fatto pervenire il proprio parere, peraltro non necessario non ricorrendo interessi di soggetti minori o questioni di status;
l'udienza di trattazione del 20.11.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i difensori delle parti hanno ribadito le pregresse conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appello è in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 comma 6, l. n. 898/1970 e 115 c.p.c., in quanto il Tribunale, nel riconoscere il diritto all'assegno di divorzio, non avrebbe tenuto conto “(i) dell'inattività dell'appellata nel ricercare un nuovo lavoro, (ii) della gestione della propria capacità patrimoniale ad opera della stessa … (iii) del fatto che abbia un compagno ormai stabilmente con il quale convive, condividendone la quotidianità sia presso la residenza familiare che presso l'abitazione del partner sia all'esterno pranzando o cenando assieme, partecipando alle attività sportive o di svago comprese le vacanze e le festività”.
Il motivo è infondato.
L'art. 5, comma 6, della L. 898/1970 prevede che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il giudice “…tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità riconosce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. Assumono rilievo le scelte e i ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Ai fini del riconoscimento dell'assegno, pertanto, il giudice deve prima verificare se vi sia uno squilibrio nelle condizioni economico – patrimoniali delle parti e, in caso positivo, valutare se esso derivi “dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale
3 importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro” (Corte di cassazione, Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi che possono incidere sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
Il Tribunale ha correttamene ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, applicando i menzionati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Deve ritenersi, infatti, sussistente una situazione di forte squilibrio patrimoniale, economico e reddituale tra le parti. Tanto emerge dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado (al punto che il Tribunale ha ritenuto superfluo disporre la CTU contabile richiesta dalla resistente) e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste da questa Corte. Il è titolare di impresa individuale sita in Pt_1
Roma, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento, ha tre dipendenti, è proprietario e comproprietario di diversi immobili, molti dei quali locati, nonché titolare e contitolare di conti correnti, quote sociali e investimenti finanziari, come elencato dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal medesimo depositata. La , invece, come meglio si dirà in seguito, non svolge CP_1 alcuna attività lavorativa, è titolare di un solo immobile (in cui vive la madre) e risulta avere quale unica fonte di reddito l'assegno versato dall'ex coniuge. L'origine di tale disparità può ragionevolmente ricondursi alle scelte compiute dai coniugi nel corso del matrimonio. L'appellata, come da dichiarazioni rese all'udienza di primo grado del 18.10.2023 e come risulta dalla sentenza del Giudice del lavoro in atti, ha lavorato per trent'anni presso l'attività commerciale del (“VISOR JR”), fornendo il proprio Pt_1 contributo anche per le diverse esigenze della famiglia e dei figli.
Accertata la situazione di sperequazione e la sua origine, occorre verificare se, come sostenuto nel ricorso in appello, l'assenza di una fonte di reddito da lavoro in capo alla nell'attualità possa qualificarsi in termini di inerzia colpevole. Dalla CP_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta che l'appellata si trova priva di qualsiasi occupazione lavorativa. Ebbene, il collocamento nel mondo del lavoro appare estremamente complesso avuto riguardo all'età della beneficiaria (59 anni) e alla durata del matrimonio (31 anni). Si tratta, infatti, di un lasso di tempo indubbiamente ragguardevole, nel corso del quale la ha investito le sue energie nel ruolo di CP_1 moglie-lavoratrice nell'impresa dell'ex coniuge, contribuendo al soddisfacimento anche economico delle esigenze di famiglia. Né può essere inteso come rifiuto ingiustificato della a reinserirsi nel mondo del lavoro il fatto che non riesca a trovare, a 59 CP_1 anni, un impiego stabile. Non vi sono elementi probatori al riguardo, limitandosi la difesa del ad affermazioni generiche contestate peraltro da controparte, che Pt_1
4 lamenta di essere stata estromessa dall'attività dell'ex coniuge, dopo 30 anni, senza ricevere alcun utile o guadagno, in un momento storico, coincidente con la diffusione del Covid - 19, che ha reso oltremodo complessa la ricerca di un nuovo lavoro.
L'ulteriore assunto secondo cui l'appellata gestirebbe in modo “irragionevolmente liberale” il proprio patrimonio non trova riscontri nella documentazione presente in atti, dalla quale si trae, invece, conferma della condizione di debolezza economica della stessa. Infatti, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta che la : è titolare CP_1 di un solo bene immobile, sito a Roma in via dei Lentuli, dove ha sempre vissuto sin dal 1998, dunque da molti anni prima dell'inizio della crisi coniugale, la madre;
ha quale unica fonte di reddito l'assegno versato dal;
è titolare di due conti correnti (- n. Pt_1
000400709630 presso Unicredit con saldo dicembre 2024 di 1628,55 euro;
- n. 1220 presso Fineco con saldo dicembre 2024 di 600 euro); è contitolare con i figli Per_1 ed di un portafogli investimenti n. 41228376 presso Unicredit a firma Per_2 congiunta di 9048,90 euro;
è proprietaria di una autovettura Smart. Risulta, inoltre, aver alienato, nel 2020, un bene in comproprietà con la madre, , e le due Persona_3 sorelle, e - sito nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), Via CP_2 Per_4
Fiorentino n.
9 - per il corrispettivo indicato in atto di € 75.000,00.
Da ultimo, l'appellante afferma che la avrebbe intrapreso un rapporto di stabile CP_1 convivenza “con un nuovo partner (che si realizza in parte nella casa familiare ed in parte nell'abitazione del partner e nella quotidianità pranzando o cenando assieme o condividendo cinema, sport, uscite)”. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'inizio da parte dell'ex coniuge di una nuova e stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non comporta necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. In caso di nuova convivenza, va dunque giudizialmente accertato il carattere di stabilità e la decorrenza iniziale (Corte di cassazione 23/03/2023, n. 8277). Incombe sul coniuge obbligato a corrispondere l'assegno l'onere di provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge. Detta prova non può dirsi raggiunta in questa sede, non essendo presenti in atti elementi tali da dimostrare la sussistenza di una convivenza more uxorio avente i sopra menzionati caratteri. L'appellante si è limitato a dedurre, in maniera estremamente generica, l'esistenza di una convivenza more uxorio con un nuovo partner, senza fornire alcuna prova;
tali affermazioni, peraltro già presenti negli atti del giudizio di primo grado, sono puntualmente contestate dalla resistente.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 337 septies c.c. e 115 c.p.c., poiché il Tribunale, nel riconoscere
5 l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , avrebbe omesso di chiarire Per_1 le ragioni a fondamento di tale riconoscimento e dell'attribuzione al padre per intero del contributo alle spese straordinarie. Ad avviso del , l'impugnata sentenza non Pt_1 avrebbe valutato l'atteggiamento passivo del ragazzo che, come riconosciuto anche dalla madre (verbale udienza del 18.10.23), “…non fa nulla”, ha lavorato per un breve periodo e gli è stata offerta da entrambi i genitori l'opportunità di lavorare.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in caso di raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in difetto di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico-reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (Corte di cassazione 09/12/2024, n. 31564). La valutazione circa la sussistenza del diritto al mantenimento deve essere dunque condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età” (Corte di cassazione 23/01/2024, n. 2259). Se per il figlio neomaggiorenne, che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Corte di cassazione 20/09/2023, n. 26875).
L'applicazione dei sopra citati principi consente di individuare nel caso di specie gli elementi sintomatici di una condotta colpevole rilevante ai fini della revoca del contributo economico. Si osserva, infatti, che ha 25 anni;
in passato avrebbe Per_1 ricevuto delle offerte di lavoro da parte di entrambi i genitori;
soltanto saltuariamente avrebbe svolto dei lavori;
non risulta frequentare alcun percorso universitario o di qualificazione tecnica – professionale;
non emergono peculiari situazioni personali tali da rappresentare un concreto ed oggettivo impedimento nella ricerca e nello svolgimento di mansioni di lavoro;
al contrario è la stessa appellata ad affermare che
(…) ha svolto e svolge lavori saltuari come uomo di fatica nei supermercati pur non essendo Per_1 ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro” attribuendo al figlio stesso un atteggiamento di disimpegno irresponsabile. Manca dunque la prova, gravante sulla resistente, di aver
6 il figlio , beneficiario del mantenimento, curato con ogni possibile impegno la Per_1 propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
L'appello sul punto va, pertanto, accolto, sia pure parzialmente quanto alla decorrenza, dovendosi dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del nei Pt_1 confronti del figlio, a far data del deposito della presente decisione, apparendo equo e congruo, ai fini della valutazione della condizione di impegno/disimpegno del giovane, il tempo ad oggi decorso dal termine del percorso di studi.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
6097/24 del Tribunale di Roma così dispone:
- dichiara cessato l'obbligo di mantenimento da parte di in favore del figlio Parte_1
e del conseguente versamento del relativo assegno a a Per_1 Controparte_1 decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese processuali del presente grado;
manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione, in Roma il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
NN AR AG
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Giuseppe Pullara
7
NN AR AG Presidente
NN Chiara Giammusso Consigliere
Antonella Marrone Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. R.G. 5621 dell'anno 2024, trattenuta in decisione scaduto il termine di deposito delle note sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, vertente t r a
( ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 ura allegata al ricorso in primo grado
Appellante e
), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rocura allegata alla comparsa di costituzione Appellata e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6097/24 del Tribunale di Roma pubblicata il 09.04.2024.
1 Conclusioni
Parte appellante: “A parziale riforma della sentenza n. 6097/24 pubbl. il 09.04.24 (R.g. n. 55765/20), emessa Tribunale Ordinario di Roma I Sezione – Rel. Dott.ssa Albano - in data 09.04.24 e non notificata, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa e previa ogni declaratoria di legge, anche sulla base di quanto dedotto e dei motivi esposti nel presente atto di impugnazione, disporre, a decorrere dalla domanda di prime cure, (I) IN VIA PRINCIPALE, la cessazione di ogni obbligo di mantenimento stabilito a carico del Signor a titolo di assegno divorzile nei Parte_1 confronti della Signora ed an iglio disponendo la CP_1 Per_1 restituzione a carico dell'a elle somme versate a tale t vore della stessa e, dal mese di ottobre 2023, per il mantenimento del figlio , ovvero, (II) IN Per_1
VIA SUBORDINATA, la riduzione dell'assegno divorzile imento disposto in prime cure - sia in favore del figlio che della Signora - nella misura Per_1 CP_1 ritenuta di giustizia disponendo la ne a carico dell' delle somme versate in eccedenza a tale titolo in favore della stessa e, dal mese di ottobre 2023, per il mantenimento del figlio . Con vittoria di spese, competenze e onorari del Per_1 doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria richiesta: 1) Rigettare il ricorso in appello presentato dal sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza n. 6097/2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 9/04/2024 3) Con vittoria di spese di lite”.
Premesso che con la sentenza n. 6097/24 pubblicata il 09.04.2024, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 il 01.05.1988; obbligava a corrispondere a
[...] Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 3.300 quale assegno divorzile;
confermava l'assegnazione della casa familiare alla;
determinava nell'importo mensile di € 500 il contributo CP_1 dovuto dal alla per il mantenimento del figlio;
onerava altresì il Pt_1 CP_1 Pt_1 della totalità delle spese straordinarie in favore del figlio;
compensava infine le spese di lite;
ha proposto appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 domanda, in via principale, la cessazione di ogni obbligo di contributo stabilito a suo carico in favore della e del figlio , ovvero in subordine la riduzione;
CP_1 Per_1
costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza;
2 con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico - patrimoniali e autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati ritualmente trasmessi, non ha fatto pervenire il proprio parere, peraltro non necessario non ricorrendo interessi di soggetti minori o questioni di status;
l'udienza di trattazione del 20.11.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i difensori delle parti hanno ribadito le pregresse conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appello è in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 comma 6, l. n. 898/1970 e 115 c.p.c., in quanto il Tribunale, nel riconoscere il diritto all'assegno di divorzio, non avrebbe tenuto conto “(i) dell'inattività dell'appellata nel ricercare un nuovo lavoro, (ii) della gestione della propria capacità patrimoniale ad opera della stessa … (iii) del fatto che abbia un compagno ormai stabilmente con il quale convive, condividendone la quotidianità sia presso la residenza familiare che presso l'abitazione del partner sia all'esterno pranzando o cenando assieme, partecipando alle attività sportive o di svago comprese le vacanze e le festività”.
Il motivo è infondato.
L'art. 5, comma 6, della L. 898/1970 prevede che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il giudice “…tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità riconosce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. Assumono rilievo le scelte e i ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Ai fini del riconoscimento dell'assegno, pertanto, il giudice deve prima verificare se vi sia uno squilibrio nelle condizioni economico – patrimoniali delle parti e, in caso positivo, valutare se esso derivi “dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale
3 importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro” (Corte di cassazione, Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi che possono incidere sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
Il Tribunale ha correttamene ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, applicando i menzionati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Deve ritenersi, infatti, sussistente una situazione di forte squilibrio patrimoniale, economico e reddituale tra le parti. Tanto emerge dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado (al punto che il Tribunale ha ritenuto superfluo disporre la CTU contabile richiesta dalla resistente) e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste da questa Corte. Il è titolare di impresa individuale sita in Pt_1
Roma, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento, ha tre dipendenti, è proprietario e comproprietario di diversi immobili, molti dei quali locati, nonché titolare e contitolare di conti correnti, quote sociali e investimenti finanziari, come elencato dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal medesimo depositata. La , invece, come meglio si dirà in seguito, non svolge CP_1 alcuna attività lavorativa, è titolare di un solo immobile (in cui vive la madre) e risulta avere quale unica fonte di reddito l'assegno versato dall'ex coniuge. L'origine di tale disparità può ragionevolmente ricondursi alle scelte compiute dai coniugi nel corso del matrimonio. L'appellata, come da dichiarazioni rese all'udienza di primo grado del 18.10.2023 e come risulta dalla sentenza del Giudice del lavoro in atti, ha lavorato per trent'anni presso l'attività commerciale del (“VISOR JR”), fornendo il proprio Pt_1 contributo anche per le diverse esigenze della famiglia e dei figli.
Accertata la situazione di sperequazione e la sua origine, occorre verificare se, come sostenuto nel ricorso in appello, l'assenza di una fonte di reddito da lavoro in capo alla nell'attualità possa qualificarsi in termini di inerzia colpevole. Dalla CP_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta che l'appellata si trova priva di qualsiasi occupazione lavorativa. Ebbene, il collocamento nel mondo del lavoro appare estremamente complesso avuto riguardo all'età della beneficiaria (59 anni) e alla durata del matrimonio (31 anni). Si tratta, infatti, di un lasso di tempo indubbiamente ragguardevole, nel corso del quale la ha investito le sue energie nel ruolo di CP_1 moglie-lavoratrice nell'impresa dell'ex coniuge, contribuendo al soddisfacimento anche economico delle esigenze di famiglia. Né può essere inteso come rifiuto ingiustificato della a reinserirsi nel mondo del lavoro il fatto che non riesca a trovare, a 59 CP_1 anni, un impiego stabile. Non vi sono elementi probatori al riguardo, limitandosi la difesa del ad affermazioni generiche contestate peraltro da controparte, che Pt_1
4 lamenta di essere stata estromessa dall'attività dell'ex coniuge, dopo 30 anni, senza ricevere alcun utile o guadagno, in un momento storico, coincidente con la diffusione del Covid - 19, che ha reso oltremodo complessa la ricerca di un nuovo lavoro.
L'ulteriore assunto secondo cui l'appellata gestirebbe in modo “irragionevolmente liberale” il proprio patrimonio non trova riscontri nella documentazione presente in atti, dalla quale si trae, invece, conferma della condizione di debolezza economica della stessa. Infatti, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta che la : è titolare CP_1 di un solo bene immobile, sito a Roma in via dei Lentuli, dove ha sempre vissuto sin dal 1998, dunque da molti anni prima dell'inizio della crisi coniugale, la madre;
ha quale unica fonte di reddito l'assegno versato dal;
è titolare di due conti correnti (- n. Pt_1
000400709630 presso Unicredit con saldo dicembre 2024 di 1628,55 euro;
- n. 1220 presso Fineco con saldo dicembre 2024 di 600 euro); è contitolare con i figli Per_1 ed di un portafogli investimenti n. 41228376 presso Unicredit a firma Per_2 congiunta di 9048,90 euro;
è proprietaria di una autovettura Smart. Risulta, inoltre, aver alienato, nel 2020, un bene in comproprietà con la madre, , e le due Persona_3 sorelle, e - sito nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), Via CP_2 Per_4
Fiorentino n.
9 - per il corrispettivo indicato in atto di € 75.000,00.
Da ultimo, l'appellante afferma che la avrebbe intrapreso un rapporto di stabile CP_1 convivenza “con un nuovo partner (che si realizza in parte nella casa familiare ed in parte nell'abitazione del partner e nella quotidianità pranzando o cenando assieme o condividendo cinema, sport, uscite)”. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'inizio da parte dell'ex coniuge di una nuova e stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non comporta necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. In caso di nuova convivenza, va dunque giudizialmente accertato il carattere di stabilità e la decorrenza iniziale (Corte di cassazione 23/03/2023, n. 8277). Incombe sul coniuge obbligato a corrispondere l'assegno l'onere di provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge. Detta prova non può dirsi raggiunta in questa sede, non essendo presenti in atti elementi tali da dimostrare la sussistenza di una convivenza more uxorio avente i sopra menzionati caratteri. L'appellante si è limitato a dedurre, in maniera estremamente generica, l'esistenza di una convivenza more uxorio con un nuovo partner, senza fornire alcuna prova;
tali affermazioni, peraltro già presenti negli atti del giudizio di primo grado, sono puntualmente contestate dalla resistente.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 337 septies c.c. e 115 c.p.c., poiché il Tribunale, nel riconoscere
5 l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , avrebbe omesso di chiarire Per_1 le ragioni a fondamento di tale riconoscimento e dell'attribuzione al padre per intero del contributo alle spese straordinarie. Ad avviso del , l'impugnata sentenza non Pt_1 avrebbe valutato l'atteggiamento passivo del ragazzo che, come riconosciuto anche dalla madre (verbale udienza del 18.10.23), “…non fa nulla”, ha lavorato per un breve periodo e gli è stata offerta da entrambi i genitori l'opportunità di lavorare.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in caso di raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in difetto di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico-reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (Corte di cassazione 09/12/2024, n. 31564). La valutazione circa la sussistenza del diritto al mantenimento deve essere dunque condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età” (Corte di cassazione 23/01/2024, n. 2259). Se per il figlio neomaggiorenne, che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Corte di cassazione 20/09/2023, n. 26875).
L'applicazione dei sopra citati principi consente di individuare nel caso di specie gli elementi sintomatici di una condotta colpevole rilevante ai fini della revoca del contributo economico. Si osserva, infatti, che ha 25 anni;
in passato avrebbe Per_1 ricevuto delle offerte di lavoro da parte di entrambi i genitori;
soltanto saltuariamente avrebbe svolto dei lavori;
non risulta frequentare alcun percorso universitario o di qualificazione tecnica – professionale;
non emergono peculiari situazioni personali tali da rappresentare un concreto ed oggettivo impedimento nella ricerca e nello svolgimento di mansioni di lavoro;
al contrario è la stessa appellata ad affermare che
(…) ha svolto e svolge lavori saltuari come uomo di fatica nei supermercati pur non essendo Per_1 ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro” attribuendo al figlio stesso un atteggiamento di disimpegno irresponsabile. Manca dunque la prova, gravante sulla resistente, di aver
6 il figlio , beneficiario del mantenimento, curato con ogni possibile impegno la Per_1 propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
L'appello sul punto va, pertanto, accolto, sia pure parzialmente quanto alla decorrenza, dovendosi dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del nei Pt_1 confronti del figlio, a far data del deposito della presente decisione, apparendo equo e congruo, ai fini della valutazione della condizione di impegno/disimpegno del giovane, il tempo ad oggi decorso dal termine del percorso di studi.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
6097/24 del Tribunale di Roma così dispone:
- dichiara cessato l'obbligo di mantenimento da parte di in favore del figlio Parte_1
e del conseguente versamento del relativo assegno a a Per_1 Controparte_1 decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese processuali del presente grado;
manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione, in Roma il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
NN AR AG
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Giuseppe Pullara
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