Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilià di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 53594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53594 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
53594-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 16.11.2017 Sentenza n. 2664 Reg. gen. n. 15586/2017 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Sergio Di Paola Consigliere Consigliere est. dott. Maria Daniela Borsellino dott. Pierluigi Cianfrocca Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15/9/2016 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Demartini che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronunzia in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, riformando, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello e della parte civile costituita, la sentenza assolutoria del Tribunale di Genova del 31/3/2015, affermava la responsabilità di AN TO per il reato di tentata estorsione in, danno di ES NO per avere compiuto, con la minaccia di rovinarlo e 1 attivare un'azione civile nei suoi confronti, atti idonei a farsi consegnare da quest'ultimo, che gli aveva commissionato alcuni lavori inerenti la costruzione di una villetta, somme di denaro non dovute. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale esaminava con attenzione il percorso logico seguito dal Tribunale per pervenire al giudizio assolutorio, fondato principalmente sull'assunto difensivo dell'imputato, secondo cui le somme effettivamente versate dal committente persona offesa non gli sarebbero state corrisposte perché indebitamente trattenute dal direttore dei lavori, incaricato di consegnargliele, e sull'interpretazione di una conversazione registrata tra le parti, e ne argomentava l'erroneità, facendo riferimento al compendio probatorio assunto nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare ad un'emergenza processuale del tutto trascurata dal primo giudice:il rinvenimento nella disponibilità del AN di un'agenda in cui l'imputato aveva annotato i pagamenti ricevuti dalla persona offesa nel corso del 2007, che risultavano in misura superiore rispetto gli importi indicati nelle fatture. Tale prova documentale veniva ritenuta idonea a smentire la veridicità dell'assunto difensivo del AN, di non avere ricevuto somme dalla persona offesa in misura superiore a quanto quietanzato. La corte territoriale riteneva pertanto provato che l'imputato avesse con dolo cercato di ottenere un profitto ingiusto, pretendendo dal committente il pagamento di somme non dovute, perchè a lui già corrisposte, anche se non fatturate, come attestato nella detta agendina.
3. Ricorre per cassazione TO AN, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. B cod. proc.pen, poiché la sentenza reca la data del 17/4/2014 e nel corpo della motivazione non è stata indicata la effettiva data dell'udienza mentre è stata indicata la data del deposito. A giudizio del ricorrente tale erronea indicazione del giorno in cui è stata emessa la sentenza comporta un'evidente violazione del diritto della difesa. 2) violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., poiché la pronunzia della corte territoriale non ha fornito una rigorosa e convincente critica della decisione di primo grado e ha ribaltato il giudizio assolutorio senza prendere in adeguata considerazione l'assunto difensivo dell'imputato, secondo cui le somme corrisposte dal committente ES non gli erano mai pervenute, essendo state indebitamente trattenute dal geom. Romano, direttore dei lavori. Per far ciò la corte ha attribuito valore determinante alle risultanze contenute in un'agenda sequestrata dalla Guardia di Finanza e ha travisato il contenuto della telefonata registrata dalla persona offesa, nel corso della quale l'imputato non ammetteva di avere ricevuto il denaro corrisposto dal ES, come sostenuto 2 dalla Corte, ma si limitava a non contestare che il denaro fosse stato versato dal ES al direttore dei lavori, Romano. 3) violazione di legge in relazione agli artt.56 e 629 c.p. e omessa e contraddittoria motivazione poiché la pronunzia della corte territoriale ritiene acriticamente credibili le accuse formulate dalla persona offesa e dalla sua consorte in merito alle minacce ricevute ad opera del AN, senza tenere in adeguata considerazione le perplessità manifestate sul punto dal Tribunale. 4) il ricorrente ha infine dedotto la sopravvenuta estinzione del reato ascritto per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa è manifestamente infondato poiché in calce alla sentenza della Corte di appello di Genova è annotata l'ordinanza emessa il 17 gennaio 2017 con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale contenuto in sentenza, relativamente alla data di decisione che deve leggersi 15 settembre 2016 e non 17 aprile 2014, nonché alla data del deposito della motivazione, che deve ritenersi apposta il 14 novembre 2016 e non il 14 aprile 2016. Tale ordinanza di correzione dell'errore materiale è stata regolarmente notificata all'imputato e al suo difensore e ha eliminato ogni possibile incertezza in merito alla data della sentenza e alla data del deposito della motivazione. Non va poi trascurato che nell'intestazione della sentenza della Corte di Appello, in alto a destra, è stato correttamente riportato il numero della sentenza e la data di decisione ed ancora che il difensore dell'imputato ha proposto rituale ricorso e non ha subito alcun pregiudizio dei suoi diritti di impugnazione.
2.Anche il secondo motivo di appello è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha provveduto ad esaminare in maniera rigorosa la sentenza di primo grado e ha correttamente esplicitato le ragioni per cui la decisione del primo giudice deve ritenersi erronea. Il Tribunale aveva acriticamente accolto l'assunto difensivo dell'imputato e non aveva tenuto in alcuna considerazione la prova documentale costituita dall'agenda nella quale l'imputato aveva annotato i pagamenti ricevuti in nero nel corso del 2007, in misura di gran lunga superiore a quanto da lui affermato. Nessun dubbio circa la rilevanza probatoria di tale documento che proviene dall'imputato stesso e non è stato da questi disconosciuto. La corte territoriale evidenziava inoltre che il primo giudice aveva fornito un'interpretazione erronea del contenuto della conversazione intercorsa con l'imputato e registrata 3 в artigianalmente dalla persona offesa, riportata per esteso nella sentenza del Tribunale, nel corso della quale, a dispetto di quanto sostenuto dal primo giudice, il AN rispondeva affermativamente alla specifica domanda formulata dal ES se avesse ricevuto la somma di 162.000 euro.
2.1 Va a questo punto precisato che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze Dasgupta e Patalano, in forza delle quali in caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio, il collegio del gravame è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, qualora pervenga ad una valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, differente da quella compiuta dal giudice di primo grado. Ed infatti entrambe le pronunzie suindicate hanno precisato che tale obbligo non ricorre nel caso in cui il primo giudice sia incorso in un travisamento della prova "per omissione, invenzione o falsificazione". Da tale affermazione di principio discende che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è necessaria nel caso in cui il ribaltamento in appello poggi su di una prova travisata per omissione dal giudice di primo grado, id est tralasciata, non considerata da questi ai fini della decisione assolutoria. Sulla scia di questo corollario, recentemente è stato altresì precisato che "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove." (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Chiri, Rv. 26978201; Nel caso in esame, l'obbligo di rinnovazione non ricorre, in quanto l'affermazione di responsabilità, in riforma della precedente pronuncia assolutoria, è fondata su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio, comprendente anche l'agenda attestante le somme ricevute dall'imputato, che, pur rappresentando un elemento di particolare attitudine dimostrativa, era stato obliterato nella pronuncia assolutoria ( in questo senso anche sez.6 n.35899 del 30/5/2017 Rv. 270546). Ciò che viene in rilievo, in altri termini, non è un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti dichiarative ma la valutazione di un elemento probatorio l'agenda la cui valenza dimostrativa era stata sostanzialmente omessa dalla pronuncia assolutoria. Inoltre il primo giudice era pervenuto alla conclusione assolutoria sulla scorta di un'interpretazione erronea della conversazione intercorsa tra la persona offesa e l'imputato, che non teneva in alcuna considerazione il portato indiscusso della prova documentale, e cioè dell'agenda proveniente dall'imputato, che dimostrava la pretestuosità dell'assunto difensivo di quest'ultimo. 4 In conclusione, il ribaltamento di giudizio operato dalla Corte non si fonda su una diversa valutazione di uno o più prove dichiarative, sicché manca il presupposto applicativo del principio affermato nelle succitate sentenze delle Sezioni Unite 3.Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la difesa lamenta che non vi è prova circa gli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato in ordine all'ingiusta pretesa e alla violenza e minaccia. Le censure in merito all'interpretazione della conversazione registrata fornita dalla Corte d'appello anche alla luce della prova documentale acquisita e trascurata dal primo giudice, non può essere oggetto di doglianza in questa sede, dovendo il giudizio di legittimità limitarsi a verificare la congruenza logica interna del ragionamento portato avanti dal giudice di merito, che nel caso di specie ha sottoposto ad adeguata critica la valutazione del tribunale, evidenziandone in modo specifico gli errori e le carenze. Ed infatti il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Va pertanto esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, e deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Come evidenziato dai giudici di appello, dal tenore della conversazione si evince innanzitutto la conferma dell'importo delle somme effettivamente versate dal committente, nella misura di € 162.000 da questi indicata;
la prova che tali somme erano state percepite dal AN, il quale a specifica domanda del suo interlocutore rispondeva affermativamente, e la volontà manifestata dall'imputato al suo committente di esercitare azione civile per il recupero di somme a suo dire spettantegli, pur nella dichiarata consapevolezza che il ES aveva regolarmente adempiuto alle sue obbligazioni, anche se in maniera non tracciabile. E' infatti evidente che nel caso in esame l'esternare la volontà di esercitare un'azione civile per il recupero di somme non dovute e già percepite, sul presupposto della difficoltà di controparte di dimostrare l'effettivo adempimento, eseguito con mezzi di pagamento non tracciabili, costituisce minaccia idonea a costringere la persona offesa a soddisfare le ingiuste pretese di controparte. 5 ев La corte territoriale ha poi sottolineato che il tenore della conversazione costituisce sicuro riscontro della piena attendibilità della persona offesa e della moglie, che concordemente avevano riferito di avere subito reiterate richieste con tono intimidatorio, nonchè specifiche minacce dall'imputato di ricorrere a metodi violenti per ottenere il soddisfacimento delle sue ingiuste pretese.
4.La manifesta infondatezza del ricorso proposto ne impone la dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza non possono essere rilevate in questa sede le eventuali cause di estinzione del reato che siano venuti a maturazione dopo la sentenza della corte di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. 2017 Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2011 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Thick Car Maria Daniela Borsellino Deniel Brselle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 NOV. 2017 IL 01243 ancelliereCANCELLIERE Claudia maneli 6