Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
L'esclusione del vincolo paesaggistico prevista dall'art. 82, comma 6, del DPR. 24 luglio 1997 n. 616 per le zone ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 (e, in mancanza di questi, per i centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), non può applicarsi ai piani particolareggiati, atteso che detta esclusione non può essere estesa oltre le letterali previsioni di legge, ovvero a quelle zone non incluse in un piano pluriennale di attuazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la esistenza del vincolo paesaggistico su un'area che risultava inclusa in un piano particolareggiato degli arenili, approvato con delibera della regione Toscana).
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- 1. Anzianità di servizio e computo del periodo di formazione e lavoroAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2007
- 2. Anzianità di servizio, periodo di formazione e lavoro, computo, inderogabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10961 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE RENATO Presidente del 28/06/2000
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ONORATO PIERLUIGI " N. 2649
2. Dott. CECCHERINI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE ALDO " 13106/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TT RE n. il 09.12.1965
avverso sentenza del 24.01.2000 CORTE APPELLO FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CECCHERINI ALDO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Ranieri che ha concluso per A S R per prescrizione;
Udito il difensore Avv.to Giancarlo De Mattia - Roma - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 marzo 1999 il Pretore di Pietrasanta ha condannato DR ET alla pena di mesi uno di arresto e L. 32.000.000 di ammenda per i reati, unificati nel vincolo della continuazione, di cui agli art. 20 lett. c l. n. 47 del 1985 (capo a), 1 sexies l. n. 431 del 1985 (capo b) e 1161 cod. nav. (capo c). Il ET è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli per aver realizzato un manufatto con struttura portante in ferro, copertura in p.v.c., pavimentazione in legno e chiusura in un lato in pannelli di alluminio e vetro delle dimensioni: lato mare lunghezza mt.
9.75 e lato monti lunghezza mt. 6,20, lato sud larghezza mt. 9,75 e lato nord larghezza mt. 5,70 per un'altezza massima di mt. 3,20;
nonché la demolizione di una parete di mt. 2,40 al fine di realizzare un più ampio locale uso guardaroba (fatti commessi alla fine del 1995).
Con sentenza in data 24 - 28 gennaio 2000, la Corte d'appello di Firenze ha concesso le attenuanti generiche all'imputato appellante, riducendo la pena a giorni venti di arresto e L. 21.000.000 di ammenda, e confermando nel resto la sentenza impugnata. Contro questa sentenza l'imputato ricorre per cassazione, proponendo i seguenti motivi di annullamento.
1. Errore di diritto, avendo la Corte negato la precarietà delle opere malgrado il loro accertato carattere stagionale, basandosi sulla ripetitività dell'abuso per più stagioni, laddove la condotta contestata doveva essere valutata in sè, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto: la condotta abusiva terminava ogni volta con la rimozione delle opere a fine stagione.
2. Errore di diritto consistente nell'affermazione del vincolo paesistico, sebbene la zona fosse compresa in un piano poliennale di attuazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, vertente sulla violazione di legge commessa nella qualificazione dell'opera cme non precaria, è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell'affermare che la natura precaria di un manufatto, ai fini della esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo (si veda per tutte, tra le più recenti, sent. n. 4002 del 26 marzo 1999, rv. 213270). L'assunto difensivo della irrilevanza delle intenzioni dell'imputato è dunque da condividere, ma non giova alla difesa: il reato si perfeziona con la realizzazione di un manufatto le cui obiettive caratteristiche lo dimostrano destinato a soddisfare esigenze non precarie, a nulla rilevando che, durante la stagione estiva, l'agente ritenga più conveniente rimuoverlo. Peraltro, anche quanto all'uso stagionale la Corte ha già avuto anche modo di precisare che la nozione di precarietà non può essere confusa con quella di stagionalità (sent. n. 12890 del 9 dicembre 1998, rv. 212185:
integra il reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 la realizzazione di una struttura destinata a ristorante a carattere stagionale, in quanto il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell'opera; la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura: nella specie la Corte ha ritenuto integrare il reato de quo la realizzazione di una struttura formata da pali in legno i quali sorreggevano una copertura destinata a ristorante stagionale). In ordine al secondo motivo si osserva quanto segue. L'art. 82, comma sesto d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, stabilisce che il vincolo paesistico - derivante dalla circostanza che ricorre una delle ipotesi di cui al comma precedente, come nel caso qui giudicato - non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ora, il ricorrente sostiene che, sebbene nella fattispecie l'area dell'opera abusiva fosse compresa in zona qualificata dal piano regolatore L7 (in realtà, secondo il ricorrente, si tratterebbe di zona F: non v'è dubbio, tuttavia, che questo particolare non modifica i termini del problema sollevato dal motivo di ricorso), il vincolo non si applicherebbe, perché l'area era inclusa in un piano particolareggiato degli arenili, prodotto nel giudizio di primo grado, che era stato approvato con delibera regionale del 13 febbraio 1980. Questo piano particolareggiato, sostiene il ricorrente, dovrebbe essere parificato, agli effetti del sesto comma dell'art. 82 d.PR. n. 616 del 1977 cit., ad un piano pluriennale di attuazione.
La tesi così sintetizzata non può essere seguita per due ragioni. Innanzi tutto i piani particolareggiati hanno durata decennale: quello invocato dal ricorrente, pertanto, era scaduto fin dal 13 febbraio 1990, e dunque anteriormente all'abuso commesso, che non può conseguentemente trovare legittimazione in esso. L'applicazione della norma invocata presuppone infatti l'esistenza del vincolo alla data di entrata in vigore della norma medesima (D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modifica in legge 8 agosto 1985 n. 431).
In secondo luogo, sebbene sul punto si registri qualche oscillazione giurisprudenziale, e il ricorrente si richiami al precedente di questa Corte n. 5244 del 27 maggio 1996, Gatto (rv. 205108), che ha parificato i programmi di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare ai programmi pluriennali, non si ritiene che la norma possa trovare applicazione per i piani particolareggiati. La Corte ha già avuto modo di affermare che l'esclusione dal vincolo paesaggistico di cui alla norma citata è limitata sul piano temporale e non va estesa oltre le previsioni letterali di legge, sicché le zone di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali, ancorché parzialmente edificate, sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni, qualora non siano state incluse in un piano pluriennale di attuazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge GA (sent. n. 1093 del 12 maggio 1998, Lucifero rv. 210856; conf. sent. n. 3882 del 1998). Ora, i piani di fabbricazione differiscono dai programmi pluriennali, come erano configurati dall'art. 13 della l. 10 gennaio 1977 n. 10, sotto un duplice profilo: innanzi tutto la funzione di questi ultimi consisteva in una temporalizzazione degli interventi sul territorio, da parte dell'amministrazione, mentre i piani particolareggiati dettano le regole per l'attuazione del piano regolatore generale da parte degli interessati allo svolgimento di attività edilizie;
in secondo luogo i programmi pluriennali avevano durata massima di cinque anni, di contro a quella decennale dei piani particolareggiati. Coerentemente con tale impostazione e con la valorizzazione di queste essenziali differenze, questa Corte aveva già escluso che i piani di lottizzazione (per funzione e contenuto abbastanza simili ai piani particolareggiati) fossero equiparabili ai programmi pluriennali;
e questo indirizzo deve essere qui ribadito. Il motivo è pertanto infondato.
Infondato è poi il terzo motivo di ricorso. La contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. è reato permanente, e la permanenza cessa con la rimozione dell'opera abusiva, ovvero con il rilascio dell'autorizzazione. Nè l'una ne' l'altra sono neppure allegate. In mancanza di una cessazione naturalistica della permanenza, questa non può essere peraltro spinta oltre la sentenza di primo grado, perché la giurisdizione non può avere ad oggetto fatti non ancora verificatisi;
conseguentemente, la cessazione della permanenza della contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. deve essere stabilita alla data della sentenza di primo grado, vale a dire alla data 1 marzo 1999. E poiché è stata ritenuta la continuazione, è da quella data che decorre il termine di prescrizione per tutte le contravvenzioni contestate, termine non ancora maturato per nessuna di esse.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2000