Sentenza 19 gennaio 2004
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IL PRECEDENTE Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 dicembre 2011 – 22 marzo 2012, n. 4596 Presidente Triola – Relatore Manna Svolgimento del processo C..C., partecipante al condominio (omissis), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di quest'ultimo dal giudice di pace di Siracusa, col qual quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.721.200 (Euro 888,26) a titolo di oneri condominiali. A sostegno, opponeva un controcredito di maggior importo per danni arrecati alla sua proprietà esclusiva da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello di proprietà esclusiva e dai muri esterni dell'edificio, domandando in via …
Leggi di più… - 3. Danni per modifica dell'assetto stratigrafico del lastrico solare: chi paga?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2022
Non sono a carico dei condomini i danni alla facciata causati dalla modifica dell'assetto stratigrafico del lastrico solare ad opera del condomino, nonché le spese per il rifacimento dei parapetti Indice La vicenda La questione La soluzione Le riflessioni conclusive riferimenti normativi: art. 1126 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 19/01/2004, n. 735 1. La vicenda A seguito di lavori di ristrutturazione due condomini titolari di una terrazza a livello riscontravano, tra l'altro, problemi di infiltrazioni che avevano determinato danni al sottostante appartamento, nonché la tracimazione delle acque dal terrazzo con deterioramento dell'intonaco del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NN IA, AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELL'OCEANO ATLANTICO 2, presso lo studio dell'avvocato IA GRAZIA LEUCI, difesi dall'avvocato GIOVANNI DELL'ACQUA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND ZZ CO VIA G VACCA 6 SALERNO, in persona dell'Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GENNARO IOVINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 227/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato IOVINO Gennaro, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 luglio 1993 MA RA e LA RA, proprietarie degli appartamenti all'ultimo piano e della circostante terrazza di copertura dell'edificio di via Vacca n. 6 a Salerno, impugnarono davanti al Tribunale della stessa città la deliberazione adottata il precedente 18 giugno dall'assemblea dei condomini, con cui era stato decisa la riparazione della superficie della suddetta terrazza, mediante la posa in opera soltanto di una nuova guaina bituminosa: dedussero che la mancata previsione del collocamento anche di una idonea pavimentazione menomava il loro diritto reale di calpestio. Il condominio convenuto si costitui in giudizio osservando che già nel 1980, in esecuzione di una deliberazione del 31 luglio di quell'anno, il lastrico in questione era stato munito soltanto di un manto impermeabilizzante, poi deterioratosi e quindi da sostituire, sicché contestò la fondatezza della domanda ed eccepì inoltre la prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici.
All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 26 marzo 1997 il Tribunale respinse la domanda. Impugnata da MA RA e LA RA, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Salerno, che con sentenza del 28 giugno 2000 ha rigettato il gravame, ritenendo: con la deliberazione in questione non è stata disposta alcuna "innovazione", non essendosi alterata l'entità sostanziale o la destinazione del bene comune;
si è trattato invece di opere di ordinaria amministrazione, consistenti nel ripristino della guaina bituminosa che nel 1980 era stata collocata a copertura della terrazza, con il consenso delle stesse RA, espresso dalla loro madre che le rappresentava in assemblea;
non è stato quindi leso il diritto di calpestio delle appellanti, le quali del resto hanno riconosciuto di averlo sempre esercitato, anche se in modo disagevole nei mesi estivi.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione MA RA e LA RA in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. Il condominio dell'edificio sito in via Vacca n. 6 a Salerno si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso vengono denunciate, rispettivamente:
- "violazione o falsa applicazione degli artt. 1102, 1117, 1120, 1135, 1137, 1418 e 1421 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c", per avere il giudice a quo trascurato che l'assemblea dei condomini non può legittimamente disporre innovazioni che incidano, come nella specie, sui diritti che competono ai singoli relativamente loro proprietà individuali;
- "violazione degli artt. 1325, 1350, 1362, 1392 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c", in quanto nella sentenza impugnata si è erroneamente attribuita rilevanza al consenso manifestato nell'assemblea del 1980, in nome delle proprietarie della terrazza, alla copertura di questa soltanto con un manto impermeabilizzante:
consenso espresso invalidamente in forma orale e privo del valore negoziale di una rinuncia al diritto reale di calpestio;
- "violazione delle stesse norme, anche sotto il profilo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", non avendo la Corte di appello spiegato la ragione per cui ha ritenuto che l'applicazione di un semplice rivestimento di asfalto potesse comportare un miglioramento, anziché una menomazione della praticabilità della terrazza.
Nessuna di queste censure è fondata.
L'art. 1126 cod. civ., disponendo che "quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno", si riferisce esclusivamente alle componenti essenziali della struttura, come le parti murarie e l'impermeabilizzazione, che effettivamente svolgono la funzione di copertura e protezione del sottostante fabbricato. Restano invece escluse dalla previsione della norma gli accessori che sono destinati soltanto a consentire o migliorare la praticabilità della superficie, come i parapetti e appunto i pavimenti, alla cui manutenzione ordinaria e straordinaria deve provvedere il proprietario esclusivo, senza che gli altri condomini siano obbligati neppure in parte a contribuirvi, salvo che sia stato necessario smantellarli, per rendere possibile la riparazione o la ricostruzione del lastrico vero e proprio (cfr. Cass. 5 novembre 1990 n. 10602, 19 ottobre 1992 n. 11449, 1 dicembre 2000 n. 15389). Ne consegue, in primo luogo, che nel 1993 l'assemblea non doveva, come MA RA e LA RA pretendevano, decidere il rifacimento a spese del condominio anche della pavimentazione della terrazza, che all'epoca mancava ormai da tredici anni, essendosi stabilito nel 1980, su proposta proprio della rappresentante di MA RA e LA RA, di sovrapporle la guaina bituminosa poi deterioratasi. Ma neppure con riferimento a questa precedente deliberazione, verso la quale nel corso del giudizio le originarie attrici hanno spostato il tiro, si può aderire alle loro tesi. Oggetto della "rinuncia" che in quell'occasione, secondo le ricorrenti, è stata compiuta invalidamente in loro nome, è semmai il diritto che avrebbero potuto vantare, nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti, a farli concorrere per due terzi nella spesa necessaria per la ricostruzione della pavimentazione: diritto di carattere non reale ma personale, disponibile anche in forma non scritta e soggetto alla prescrizione eccepita dalla parte convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio.
Sono dunque inconferenti le doglianze formulate da MA RA e LA RA, a proposito della "innovazione" che l'assemblea condominiale avrebbe deliberato, con pregiudizio per il loro "diritto reale di calpestio".
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004