Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POR LO ITALIAN0 1441 /02 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24439/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 1174/01 Dott. PA VITTORIA Consigliere Cron. 3762 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Rep. 403 Ud. 16/11/01 TALEVI Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AURORA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TULLIO MOSER, con studio in 38100 TRENTO VIA DIETRO LE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MURA B,13, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ricorrente dal Sig.
1.55 per diritti contro 4 FEB. 2002 IL CANCELLIERE RD IO, RD EC, EN TULLIA;
intimati - e sul 2° ricorso n° 01/01/1174 proposto da: 3000 CANCELLERIA 2001 RD IO, RD EC, EN TULLIA, 1964 elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 62, DG724684 presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che li difende unitamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
AURORA SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 1086/00 del Tribunale di TRENTO, emessa il 26/9/2000 depositata il 12/10/00; RG.1169/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AR е EC RD, eredi di PA Bi- gliardi, e LI OZ, tutti creditori della srl Società Agenzia Primula della somma di oltre lire 77 milioni in base a sentenza di condanna, con atto di precetto del 17 maggio 1997, hanno intimato alla debi- trice il pagamento del credito ed hanno promosso un 2 procedimento di espropriazione forzata immobiliare in danno della Società Agenzia Primula.
2. La Società Aurora, subentrata alla Società Agen- zia Primula, con ricorso del 27 novembre 1998 al tribu- nale di Trento, ha proposto opposizione all'esecuzione ed hanno denunciato la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva, in quanto nell'atto di precetto, nel pignoramento e nell'istanza di vendita i creditori risultavano assistiti da difensore al quale non era stata conferita la procura alle liti. Nel corso del giudizio la Società Aurora ha eccepi- to che LI OZ non poteva "partecipare al pro- cesso esecutivo", in quanto non indicata nell'atto di precetto.
3. L'opposizione è stata dichiarata inammissibile dal tribunale con sentenza del 12 ottobre 2000. Il tribunale ha ritenuto che l'opposizione era sta- ta proposta contro gli atti esecutivi, ed era tardiva per la scadenza del termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto.
4. La Società Aurora ha proposto ricorso con il quale ha chiesto la cassazione della decisione del tri- bunale ed ha depositato memoria. Resistono con controricorso AR e EC Bi- gliardi e LI OZ, che hanno proposto anche ri- 3 corso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorso principale e quello incidentale debbo- no essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima il terzo motivo del ricorso principale con il quale la Società Aurora sostiene che l'opposizione si doveva qualificare come opposizione all'esecuzione e, subordi- natamente, che l'opposizione agli atti esecutivi poteva essere proposta anche nel corso del processo esecutivo. Il motivo non è fondato.
2.1. La nullità dell'atto di precetto, mancante della procura al difensore, configura opposizione agli atti esecutivi, che deve essere fatta valere nel termi- ne perentorio di cinque giorni dalla notificazione del- l'atto di precetto, da ultimo: Cass. 18 giugno 2001, n. 8219. Con questa decisione sono stati enunciati i seguen- ti principi: l'atto di precetto deve essere sottoscrit- to dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, il quale deve essere munito di procura;
la regola, quando non sia osservata, comporta che l'atto di precetto è invalido e, quindi, non è in 4 grado di condurre l'esecuzione forzata efficacemente verso il suo esito finale;
si tratta di invalidità non assoluta, ma di nullità che deve essere rilevata dalla parte intimata, attraverso opposizione;
questa si qua- lifica come opposizione agli atti esecutivi e deve es- sere proposta nel termine perentorio di cinque giorni, che decorre dalla notificazione dell'atto di precetto.
2.2. Il Collegio condivide i principi;
essi appar- tengono alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e la ricorrente non ha addotto nuovi argomenti in con- trario. Nel merito non sono contestati i seguenti elementi di fatto: l'atto di precetto, il pignoramento e l'istanza di vendita recano, rispettivamente la data del 17 mag- gio 1997, dell'11 luglio 1997 e del 26 settembre 1997; il ricorso in opposizione è stato depositato il 27 settembre 1998. Ne deriva che l'opposizione agli atti esecutivi era tardiva rispetto a tutti gli atti impugnati.
3. La decisione raggiunta non consente l'esame del primo e del secondo motivo con i quali la Società Auro- ra sostiene che LI OZ non poteva essere consi- derata parte creditrice nel processo esecutivo ed il ricorso principale deve essere rigettato. 50 Infatti, la questione è stata sollevata sotto forma di opposizione agli atti esecutivi, in quanto è stato dedotto che nell'atto di precetto "non si capiva quali fossero i soggetti che avevano intimato il precetto".
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale censurato il capo della sentenza relativo alla compen- sazione delle spese del giudizio di merito. AR e EC RD e LI OZ sosten- gono che la giustificazione adottata ("trattandosi di questioni opinabili...") non è sufficientemente motiva- ta. Il motivo non è fondato, in quanto in sede di le- gittimità non è dato censurare le motivazioni che il giudice del merito ha adottato sulla compensazione del- le spese del giudizio, quando si tratti di motivazione sorretta dall'enunciazione di ragioni plausibili, com'è quella che si trattava di questioni opinabili.
5. Conclusivamente i ricorsi riuniti debbono essere rigettati. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate in ragione della reciproca soccomben- za.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo 6 -- giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 16 novembre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My fue Si Never Presidente нейVito finitim an ли Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 NA LI jogg. IL CANCELLIERE C1 NA LI 109T 129 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1. 2012 456T 20,66 serie 4 al n. 2170 versate € 173.77 apposta in calce alla copia autentica TOT. 149,77 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) довтл о 06 173,77 7