Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTED/ ARTI (19REPUBBLICA ITALIANA CISTRAZIONE POLIO VCASSAZIONE007 2 IN NOME DEL POPOLO IT IAN LA CORTE LONE TERŽA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20479/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Consigliere Cron. 1570 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 04.11.02 Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da OS LI elettivamente domiciliata in Roma ' ' via Giorgio Scalia n. 39 i presso l'avv. Massimo unitamente agli avv. Vincenzo Tafuri e Maretto Tagliatatela che la rappresentano e Consiglia difendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
C.I.S.I - Consorzio Intercomunale servizi Ischia intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 152 del 23 giugno 1999 2056 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Vincenzo Tafuri per la ricorrente il ' quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso Generale dott. Antonietta Carestia per l'inammissibilità del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22 luglio 1998 la signora RO TO utente del servizio di fornitura idrica erogato dal Consorzio Intercomunale Servizi Ischia 10 convenne in ' giudizio e chiese dichiararsi che nulla era da lei dovutogli Nel resistere il convenuto indicò invece in ' lire 2.204.000 , od in subordine in lire 1.034.500 il proprio credito ' per il quale spiegò domanda riconvenzionale . sentenza in data 23 giugno 1999 l'adito Con Giudice di pace di Ischia ha respinto la domanda attrice ed ha invece accolto quella riconvenzionale subordinata condannando la TO al pagamento di lire 1.034.500 oltre interessi Б ' legali e spese di lite . 2 E' pervenuto а tale decisione osservando che mancava ogni prova che la somma richiesta dal Consorzio si riferisse come affermava l'attrice - non già al terzo trimestre del 1997 sibbene ad un arco di tempo compreso dal 1980 in poi ' ed ha non si era mai posto in rilievo che la stessa premurata di comunicare la lettura del contatore J come avrebbe dovuto essendo stata trovata chiusa la casa dai dipendenti del Consorzio di tanto . Era invece fondata la riconvenzionale incaricati subordinata , provata dalla fattura del 4.8.1997 ' di rettifica di quella del 4 luglio precedente Per la cassazione di tale decisione la TO ha proposto ricorso affidato a cinque motivi J L'intimato non ha svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile . infatti il convenuto spiegato domanda Avendo riconvenzionale - con la quale ha indicato in via princifale l'ammontare del proprio credito in lire 2.204.000 e , dunque in somma eccedente il limite ' posto dall'art. 113 secondo comma c.p.c. per la decisione equitativa erala sentenza appellabile e non immediatamente ricorribile giacché l'art. 339 terzo comma c.p.c. dichiara 3 inappellabili le sole sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità . Stante l'ammontare così indicato la sentenza ' conseguentemente ritenersi impugnata non può ' ' pronunciata in tal senso senza che in , contrario , rilevi che essa abbia poi accolto la invece riconvenzionale subordinata di valore ' facendo al inferiore al limite anzidetto ' riguardo riferimento a motivi di equità e giustizia Per determinare infatti il valore di una causa incardinata dinanzi al giudice di pace al fine di stabilire se debba essere decisa secondo equità in quanto non eccedente in ероса anteriore - i due milioni di all'entrata in vigore dell'euro ' occorre aver riguardo alle norme che lire disciplinano la competenza per valore contenute negli artt. 10 , 11 12 , 13 14 16 e 17 f c.p.c. ( Cass. nn. 11203/00 e 1789/99 ) ' agli effetti in esame Pur dovendosi , considerare separatamente domanda principale e domanda riconvenzionale nella specie , a norma degli artt. 10 primo comma e 14 primo comma c.p.c. il valore rappresentato dalla somma di denaro indicata in via principale dal convenuto attore ' era come detto eccedente il i in riconvenzione con la conseguenza che avverso limite suindicato , proposto appello la sentenza avrebbe dovuto essere ARTT.ESENTS (IST.N e non ricorso Resta pertanto assorbito l'esame dei motivi di J D ricorso spese del presente Non deve provvedersi sulle non avendo l'intimato vittorioso svolto JA) A giudizio attività difensiva .
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Nulla per le spese del giudizio di cassazione ' nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte , il 4 novembre 2002 Il Presidente Mosinationins Il Consigliere est. Fra m in 6-fic 내 alle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 GEN, 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 DEPO Battista Oggi Innore i n