Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato la condotta del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere l'esenzione del ticket per prestazioni sanitarie, le quali rientrano nel novero delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale; in tal caso il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. anche nell'ipotesi del comma secondo in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2008, n. 41383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41383 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 3370
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 013180/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) PA NZ N. IL 19/02/1971;
avverso SENTENZA del 28/11/2007 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio chiedeva la emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di AL ZI, imputata della violazione dell'art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, lett. o) e art. 76 perché dichiarava, al fine di ottenere l'esenzione del ticket per prestazioni sanitarie, un reddito familiare per il 2005 inferiore a quello effettivamente percepito.
La AL veniva assolta da tale accusa perché il fatto non costituisce reato dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. del 28 novembre 2007. Rilevava il GIP che nei fatti non era ravvisabile la violazione contestata, ma il delitto di cui all'art. 316 ter c.p., che non era perseguibile ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. cit., comma 2.
Quanto al possibile delitto di truffa, in astratto ravvisabile, ma in concreto non contestato, il GIP rilevava la mancanza dell'elemento psicologico.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio deduceva la violazione di legge non essendo ravvisabile il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. e non essendo in alcun modo giustificabile la condotta dell'imputata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero non sono fondati.
Ha, infatti, ragione il GUP quando rileva che nei fatti è ravvisabile il delitto di cui all'art. 316 ter c.p.. Vi è stato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità concernente la definizione del concetto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sviluppatasi principalmente per quanto concerne le richieste di ottenere la erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento.
Secondo alcune pronunce (vedi Cass., Sez. 6^ penale, 11 maggio 2005 - 20 luglio 2005, n. 26919, CED 231865) il reddito minimo di inserimento, dovendo essere qualificato come erogazione di natura assistenziale, non poteva rientrare nella previsione normativa dell'art. 316 ter c.p., che faceva riferimento in via esclusiva ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico - finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive.
In senso contrario (vedi Cass., Sez. 6^ penale 12 giugno 2006 - 13 ottobre 2006, n. 34437, CED 234873) la Corte di legittimità aveva rilevato che non vi era alcuna ragione per escludere le erogazioni di indennità di natura assistenziale dal novero di quelle considerate dall'art. 316 ter c.p., tenuto conto della formulazione letterale della norma.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite Penali (SS.UU. penali, 19 aprile 2007 - 27 aprile 2007, n. 16568, CED 235962) che hanno ritenuto che integra il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. la indebita percezione anche di erogazioni pubbliche di natura assistenziale.
Tra queste ultime certamente rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni ospedaliere, dovendosi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, che nel concetto di erogazione rientri non solo l'ottenimento di una somma di danaro a titolo di contributo, ma anche l'esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perché anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità.
Corretta e non censurabile, pertanto, appare la impostazione del GUP, che ha ritenuto di qualificare il fatto contestato alla AL come violazione dell'art. 316 ter c.p.. Ciò posto non vi è alcun dubbio che il reato di cui all'art. 483 c.p., contestato all'imputata, risulti assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., dal momento che tale ultimo reato ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso (così Cass., Sez. 3^ penale, 31 maggio 2006 - 2 agosto 2006, n. 27598, CED 235091; SS.UU. penali, 10 aprile 2007 - 27 aprile 2007, n. 16568 citata). D'altronde appare sufficiente leggere l'art. 316 ter c.p. per convincersi della correttezza della soluzione adottata;
tale norma, infatti, punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ...... consegue indebitamente ........ erogazioni.
Corretta è, infine, l'applicazione, operata dal GUP al caso di specie, del più volte citato art. 316 ter c.p., comma 2, essendo l'ammontare della somma indebitamente percepita dall'imputata inferiore ad Euro 3.999,96.
Per le ragioni indicate il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008