Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6342 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 / Z 4 A / N R 6 2 T S . I R E REPUBBLICA ITALIANA . G P . I E D IN NOME L POPOLO ITALIA0 2 / 0 2 R R L F E A D D I S E A A CORTE E N I T E Oggetto S N R E I E S A SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria E A I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 18343/98 Cron. 18231 Dott. Massimo ODDO Consigliere 7 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 80518 N. sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI CEPPA IMM DI PAOLO ROMIO C SNC, in persona dei UFFICIO COPIE legali rappresentanti tempore,pro elettivamenteRichiesta copia studio dal Sig. per diritti € domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la il cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato FORTUNATI GIAMPAOLO, giusta mandato a Richiesta copia studio margine;
dal Sig. ricorrente -per diritti € IL CANCELLIERE
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI Richiesta copia studio 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO dal Sig.. per diritti € 2463 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
il IL CANCELLIERE -1 controricorrente avverso la sentenza n. 29/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 26/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto il rigetto per inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne un accertamento di valore effettuato dall'Ufficio del Registro di Padova il 2 dicembre 1994, e relativo ad una dichiarazione, presentata dalla società CEPPA ai fini dell'imposta decennale INVIM, riferita ad un'unità immobiliare ad uso ufficio, sita in Padova. Per l'esattezza, l'Ufficio accertava un maggior valore di L.416.000.000 a fronte di quello dichiarato di L.240.000.000. La società CEPPA impugnava l'accertamento in sede giurisdizionale, e la Commissione Tributaria di primo grado di Padova respingeva il ricorso e confermava l'accertamento. La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
2. Propone ricorso per cassazione la società Ceppa Immobiliare, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni ulteriore provvedimento ed esponendo un solo motivo di gravame, con il quale lamenta, in particolare, la violazione dell'art.51 del D.P.R. n.131 del 1986. Argomenta a questo proposito che nel compiere l'accertamento l'Ufficio ha a disposizione, per legge, tre metodi alternativi, e precisamente: 3 6 4 2 1) quello comparativo, facendo riferimento ai trasferimenti, avvenuti negli ultimi anni, di immobili di analoghe caratteristiche e condizioni;
2) quello di capitalizzazione del reddito al tasso medio applicato alla stessa data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari;
3) quello di acquisizione degli elementi forniti dai Comuni. L'atto impositivo inoltre a parere del ricorrente - - dovrebbe contenere degli elementi di fatto che giustifichino - nell'ambito del criterio prescelto - la maggior imposizione. Né questo criterio poteva mutare una volta prescelto dall'Ufficio. Nel caso di specie invece - lamenta la società ricorrente - l'Ufficio avrebbe posto quale motivazione della pretesa impositiva la sola indicazione della consistenza e dell'ubicazione dell'immobile, senza precisare quale criterio fosse stato prescelto. Anche la Commissione di secondo grado si sarebbe limitata a ritenere indispensabili, “come elementi minimi" della motivazione dell'accertamento, il richiamo fatto dall'Ufficio ad una generica descrizione dell'immobile e della sua posizione. L'accertamento, in realtà, sarebbe stato privo di motivazione, anzi la motivazione sarebbe stata meramente apparente. Non sarebbero state tenute in considerazione, invece, le risultanze di una perizia tecnica sull'immobile, che ne avrebbero dimostrato le cattive condizioni.
3. L'Amministrazione finanziaria ha presentato un atto di costituzione nel quale chiedeva di partecipare alla discussione orale. Ed effettivamente alla discussione orale hanno partecipato, oltre alla Procura Generale, sia la difesa della società ricorrente che l'Avvocatura di Statoperl'Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Nell'unico motivo del suo ricorso per cassazione la società contribuente allega asseriti vizi di motivazione relativi non alla sentenza di appello, ma direttamente l'accertamento tributario. La ricorrente lamenta, infatti, la violazione dell'art.51 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, che disciplina la valutazione del valore dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento, ai fini dell'imposta di registro, e, pereffetto dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, anche agli effetti dell'imposta INVIM.
2. Secondo l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, l'accertamento tributario è sufficientemente motivato, e non affetto da nullità specifiche per difetti di motivazione suoi propri. La pronunzia motiva, infatti, in maniera congrua e razionale sulla adeguatezza della motivazione dell'accertamento tributario, rilevando che quest'ultimo conteneva gli elementi indispensabili, R come requisiti minimi, per fondare la pretesa tributaria (quali la descrizione dell'immobile, e l'indicazione della sua consistenza, ubicazione, stato d'uso, destinazione), e consentire contemporaneamente alla contribuente l'esercizio del suo diritto di difesa, e sottolineando che la valutazione espressa dall'Ufficio risultava congrua in considerazione della posizione centrale dell'immobile, della sua estensione e dei valori di mercato, di due milioni di lire al metro quadro, correnti all'epoca.
3. In realtà l'eventuale ipotetica carenza di motivazione dell'accertamento che non si traduca (come non si traduce nel caso di specie) in una carenza di motivazione della pronunzia di merito impugnata rimane una questione di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità. Del resto, non per caso, le argomentazioni esposte dalla ricorrente si riferiscono ad elementi di fatto, in particolare là dove lamenta la mancata considerazione delle risultanze di una consulenza tecnica. Concludendo, dunque, il ricorso appare infondato, e non può che essere respinto. La società ricorrente va condannata a rifondere in favore dell'Amministrazione finanziaria le spese di giudizio, liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese liquidate in L.2.150.000 (di cui L.150.000 per spese) oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Presidente (dr. Stefano Monaci (de AlfionAlfio Finiacch рел CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPO TAT Oggi 3 MAG. 2002 Apaid Casano,Агьовловов снось ; E N O I 6 Z 8 9 A 1 R / T 4 6 S / I 6 2 G N . E .R R T E .P N A D L A D L L I E A O E D . T P I B S N A E N T A E S I S 1 E 3 I R 1 A E . T N A M 1 05