CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2023, n. 42840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42840 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42840 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23.9.2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di GE Di AN per il reato di cui all'art. 189 cod. strada meglio descritto in rubrica (fatto del 27.5.2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: i) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza in grado di appello al codifensore dell'imputato avv. Del ET;
li) violazione di legge per insussistenza del dolo eventuale;
iii) erroneo diniego di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. 4. Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 189 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione - pari ad anni sette e mesi sei - in data 27.11.2022. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Risulta, anzi, fondato il primo motivo, essendo stato riscontrato in atti l'omesso avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato; situazione che integra una nullità a regime intermedio che, nella specie, risulta tempestivamente eccepita dall'avv. Del ET nelle conclusioni scritte presentate in quella sede. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso pacificamente maturate. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 2 re estensore 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P. Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42840 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23.9.2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di GE Di AN per il reato di cui all'art. 189 cod. strada meglio descritto in rubrica (fatto del 27.5.2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: i) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza in grado di appello al codifensore dell'imputato avv. Del ET;
li) violazione di legge per insussistenza del dolo eventuale;
iii) erroneo diniego di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. 4. Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 189 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione - pari ad anni sette e mesi sei - in data 27.11.2022. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Risulta, anzi, fondato il primo motivo, essendo stato riscontrato in atti l'omesso avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato; situazione che integra una nullità a regime intermedio che, nella specie, risulta tempestivamente eccepita dall'avv. Del ET nelle conclusioni scritte presentate in quella sede. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso pacificamente maturate. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 2 re estensore 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P. Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 giugno 2023