Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento fiduciario; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sorretto da giusta causa il licenziamento intimato da un istituto di credito ad un suo dipendente, responsabile dell'ufficio crediti speciali, per il mancato controllo delle pratiche delle filiali - controllo a lui demandato insieme al coordinamento dell'attività - ritenendo non rilevanti disfunzioni successive addebitabili ad altre strutture).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ALDO BALLARIN 170, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE VIRGADAURA, rappresentato dall'avvocato GIUSEPPE TINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A., BANCA INTESA S.P.A.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 19948/01 proposto da:
INTESABCI S.P.A., (nuova denominazione, a decorrere dal 1 maggio 2001, di BANCA INTESA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
IL ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ALDO BALLARIN 170, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE VIRGADAURA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TINTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 157/01 del Tribunale di CALTAGIRONE, depositata il 30/03/01 R.G.N. 608/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. CURCURUTO FILIPPO;
Udito l'Avvocato TINTO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato FERZI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Pretore di Caltagirone annullò il licenziamento intimato al DO LE LO ricorrente dalla SO.BA.SI ( SO NC IC ) s.p.a., il 19 giugno 1992, ordinò la immediata reintegrata del LO nel posto di lavoro, condannò il Banco Ambrosiano Veneto, s.p.a. incorporante la SO.BA.SI, al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, al versamento dei contributi previdenziali ed al risarcimento dei danni da illegittimo licenziamento, liquidati in lire 20 milioni. Rigettò la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento del danno cagionato alla NC dai fatti posti a base del licenziamento.
Il LO impugnò la sentenza limitatamente al capo concernente la liquidazione del danno, chiedendo la condanna del Banco a corrispondergli a tale titolo 15 milioni mensili dalla data del licenziamento al soddisfo.
L'appellato, costituitosi a resistere, propose anche appello incidentale in relazione:
a) alle pronunzie di annullamento del licenziamento e di condanna al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento del danno, rilevando che il LO non aveva provato di aver subito un danno superiore alle cinque mensilità e non aveva comunque sofferto alcun danno oltre quello coperto dalla indennità ex articolo 18 Stat.lav.;
b) alla pronunzia di rigetto della domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Caltagirone con la sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte ha rigettato entrambe gli appelli.
Dei fatti di causa, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha fornito la seguente ricostruzione.
Il Dott. LO, assunto, dal 1^ ottobre 1987, dalla NC di Marsala con la qualifica di Funzionario ed il grado di Condirettore, era stato preposto alla filiale di Palermo quale responsabile. Era stato quindi trasferito presso la sede centrale di Marsala, assumendo la responsabilità ed avviando l'attività dell'Ufficio Crediti Speciali, di nuova costituzione, all'inizio del 1990, e non, come da lui sostenuto, solo dal gennaio del 1991, perché tale affermazione era smentita dalle emergenze documentali e testimoniali, ossia dalla deposizione del teste ND, dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero e dal contenuto della relazione da lui indirizzata al Direttore Generale dell'istituto bancario in data 11 settembre 1990, concernente i risultati di detto ufficio.
Nel settembre 1991 il LO era stato allontanato dal servizio per motivi cautelari. Riammessovi, gli era stato contestato il 26 maggio 1992, dalla SO.BA.SI s.p.a., che aveva incorporato la NC di Marsala, l'inadempimento ai suoi doveri di collaborazione per il periodo marzo 1990-settembre 1991, in relazione all'inesigibilità nei confronti della Regione Sicilia dei contributi in conto interessi sui crediti agrari erogati dalla NC di Marsala a 163 soggetti risultati poi privi della qualifica di coltivatore diretto. Il 19 giugno 1992 la SO.BA.SI gli aveva comunicato che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il successivo 30 novembre 1992, con espresso esonero dalla prestazione durante il preavviso, e con riserva di chiedere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contestatogli.
Il Tribunale ha quindi accertato, in base alle dichiarazioni dei testi, quale fosse il contenuto delle prestazioni dovute dal LO nella qualità di responsabile dell'Ufficio Crediti Speciali.
In proposito, ha messo in rilievo che le richieste di erogazione dei crediti agrari, concessi dalla NC a tasso agevolato, con diritto al rimborso della differenza in conto interessi da parte della Regione Sicilia, erano presentate alle varie filiali della banca, dove venivano corredate di tutta la documentazione, per esser poi inoltrate al suddetto Ufficio Crediti Speciali. Ivi il dipendente dell'Area Crediti Speciali, AS ND, verificava la regolarità della documentazione, controllando la richiesta e l'atto notorio ad essa allegato, sotto il profilo del rispetto dei parametri previsti dalla legge con riferimento alle caratteristiche delle coltivazioni dei richiedenti, apponeva parere favorevole e passava la pratica al DO LO. Questi la controfirmava per approvazione e la trasmetteva quindi al funzionario o dirigente con poteri deliberativi in relazione alla erogazione del credito. Ad opera del ND erano redatti gli elenchi nominativi dei richiedenti, da trasmettere alla Regione, passati direttamente al direttore centrale Domenico Lipari. Tutte le richieste di credito agrario venivano rimesse all'Area Controlli per verificare l'eventuale posizione del richiedente.
In tale sequenza, ad avviso del giudice di merito, rivestiva dunque importanza essenziale la verifica della qualità soggettiva del richiedente il credito agevolato, determinante ai fini della decisione sul tasso di interesse da applicare. La centralità di tale verifica, peraltro, non era sfuggita allo stesso DO LO, che, infatti, con tre circolari aveva invitato i preposti responsabili delle varie filiali ad accertare l'effettiva qualifica soggettiva di coltivatori diretti dei richiedenti e ad allegare il certificato attestante tale qualità, avvertendo che diversamente non sarebbe stato possibile concedere il tasso agevolato. Occorreva tuttavia dare atto - aggiunge il Tribunale - che il LO, nel suo interrogatorio, aveva fatto presente che tali indicazioni erano rimaste sostanzialmente inascoltate, poiché i Preposti alle filiali non inviavano i certificati, ed aveva anche sostenuto che il controllo del suo ufficio si riferiva all'accertamento della congruenza fra il parametro del fido richiesto e l'estensione del terreno o della coltura.
Quanto poi, in particolare, all'oggetto e alla portata dell'attività di controllo cui il LO era tenuto, il Tribunale ha richiamato, anzitutto, l'articolo 13 del Regolamento Interno della NC di Marsala, a norma del quale l'Ufficio Crediti Speciali e Servizi, inserito nell'Area Affari "coordina l'attività delle filiali relativamente ai Crediti Speciali istruendo le pratiche e trasmettendole agli Organi deliberanti munite del proprio esame critico". Nell'interpretazione del giudice di merito, se, in base a tale disposizione, il Responsabile Ufficio Crediti non aveva il compito di deliberare circa la concessione del credito richiesto, egli doveva però coordinare l'attività delle filiali relativamente ai Crediti Speciali, impartendo le direttive e le istruzioni opportune, istruire le pratiche, trasmetterle, una volta complete, agli Organi Deliberanti unitamente al proprio esame critico. Istruzione e completamento delle pratiche, con esame critico delle stesse, idoneo ad orientare correttamente la decisione dell'organo deliberante, erano quindi tutte funzioni che il LO avrebbe dovuto assolvere al pari di quella di coordinamento, non giustificandosi la lettura della disposizione in esame, proposta dal LO, ed accolta in primo grado, che restringeva solo a quest'ultima le funzioni dell'ufficio affidato al LO, svuotando la portata della previsione regolamentare. Nell'esame critico che il LO doveva compiere vi era certamente anche la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai richiedenti la concessione delle agevolazioni creditizie. Nè, ad avviso del Tribunale, potevano aver rilievo, in senso contrario, le omissioni dei Preposti alle filiali, circa le richieste di certificazione, o il fatto che le pratiche venissero poi rimesse all'Area Controlli per verificare anche l'eventuale posizione del richiedente, o, infine, che nell'ambito dell'organizzazione interna dell' Ufficio Crediti Speciali, le pratiche istruite dalle filiali fossero esaminate dal ND e da questi sottoposte, con parere favorevole, al LO per la sottoscrizione. La cattiva gestione o la corresponsabilità di altri nella produzione del danno lamentato dalla NC, non impediva certo di qualificare come inadempimento il comportamento del LO, direttore dell' Ufficio Crediti Speciali, e perciò responsabile del suo corretto funzionamento e delle eventuali disfunzioni del servizio fornito dal suo ufficio, anche sotto il profilo dell'omesso controllo sull'operato del sottoposto circa l'esame delle pratiche inviate dalle filiali, e ciò anche a prescindere da ogni valutazione circa la legittimità della prassi, adottata dal LO, di demandare il controllo di tali pratiche ad un dipendente a lui subordinato. La sottoscrizione delle pratiche implicava infatti assunzione di responsabilità della loro completezza non solo dal punto di vista della congruità dell'ammontare del fido rispetto all'estensione del terreno ma anche della possibilità di concedere il credito richiesto al tasso agevolato.
Considerato che
il LO doveva inviare all'Organo Deliberante la pratica corredata dei risultati del proprio esame critico, egli, se dall'istruttoria fosse emerso qualche elemento ostativo alla concessione del credito, sarebbe stato tenuto quanto meno a segnalarlo. Nè l'assenza di potere deliberativo in capo al LO circa la concessione del credito toglieva che egli dovesse valutare tecnicamente la pratica ed esprimere il parere in merito all'erogazione del credito, obblighi entrambi accertati ma non adeguatamente valutati dal giudice di primo grado. La condotta del LO, contraria ai doveri espressamente previsti dalle norme regolamentari dell'istituto bancario, al disposto dell'articolo 2104 codice civile sulla diligenza del prestatore di lavoro, data la natura della prestazione richiesta, nonché ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio, era quindi certamente censurabile dal punto di vista disciplinare, e lo era ancor più se, nella concreta gestione dell' ufficio, il LO si era limitato a sottoscrivere le pratiche sottopostegli dai dipendenti. Si dovevano tener presenti, del resto, l'importanza essenziale dell'accertamento della soggettiva qualità dei richiedenti, a tutela dell'interesse della NC di poter ottenere il rimborso da parte della Regione, e la facilità di un siffatto controllo.
Il Tribunale, accertato l'inadempimento del LO alle proprie obbligazioni, è quindi passato ad indagare se tale inadempimento giustificasse il recesso del datore di lavoro. Richiamate brevemente, sulla scorta della giurisprudenza, le analogie e le differenze fra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, come pure il carattere concreto del giudizio di proporzionalità tra fatti addebitati al lavoratore e licenziamento disciplinare, il Tribunale ha, in sostanza, osservato che la gravita dell'inadempimento e la sua idoneità a minare radicalmente il necessario rapporto di fiducia fra datore e lavoratore derivava anzitutto dalla delicatezza, nel particolare contesto socio-economico di riferimento, del settore del credito agrario, per curare il quale era stato costituito l'ufficio cui era preposto il LO, delicatezza sottolineata, del resto, in una relazione del 16 marzo 1989 dello stesso LO. Occorreva considerare poi la qualifica professionale del LO (funzionario) la posizione da lui ricoperta nell'ambito della organizzazione aziendale, quale direttore responsabile del menzionato Ufficio Crediti Speciali, le finalità per le quali tale ufficio era stato creato. Tutte queste circostanze, considerate nel loro complesso, consentivano di ritenere esigibile da parte del LO una prestazione improntata alla massima diligenza, attenzione e senso di responsabilità, conducendo per converso a qualificare come estremamente grave il comportamento contrario ai doveri suddetti, e ciò anche alla luce delle particolare accentuazione che nel settore bancario riceve l'affidamento che il datore di lavoro ha diritto di fare sulla lealtà e correttezza dei funzionali.
Circa la domanda riconvenzionale, il giudice di merito ha ritenuto che non vi fosse prova esatta dell'ammontare del danno economico subito dall'Istituto di credito, non essendo stato possibile stabilire con precisione quanti dei 163 crediti agrari non ammessi al rimborso interessi si riferissero esattamente al periodo di gestione del LO.
Di questa sentenza il Dott. LE LO chiede la cassazione sulla base di due motivi.
La s.p.a. INTESABCI, nuova denominazione di NC Intesa s.p.a, incorporante la s.p.a Banco Ambrosiano, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Il ricorrente resiste a sua volta al ricorso incidentale con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza.
Il ricorso principale, contrariamente a ciò che il controricorrente sostiene, pur avvicinandosi alla soglia della inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti di causa, non la supera, dal momento che la trama essenziale di tali fatti può esservi individuata. Con il primo motivo di ricorso, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver, da un lato, fatto propria la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza di primo grado, travisando però, d'altro lato, tali fatti e le relative responsabilità, per avere addebitato al LO una attività di controllo propria dell'Area Controlli, ossia di un Area alla quale anche il LO era soggetto;
per non avere considerato che la predisposizione delle circolari da parte del LO integrava già il coordinamento e il controllo che gli erano demandati;
per aver ritenuto non rispettata dal LO la norma dell'art. 13 del Regolamento, senza tener conto della direttiva 17 maggio 1990, nella quale si richiamava precedente circolare del 2 aprile 1990, a firma del LO indirizzata alle filiali, contenente precise indicazioni sulla documentazione che doveva corredare le richieste e sulle conseguenze dell'assenza di tale documentazione, e, in relazione a tale circostanza, per non aver evidenziato che tutte le pratiche venivano poi rimesse all'Area Controlli;
nell'avere addebitato al LO una mai dimostrata "culpa in vigilando" senza tener presente che è il capo dell'Area Affari che coordina e sorveglia l'attività dei servizi che dipendono dall'Area, tra cui anche il servizio Crediti speciali;
nel non avere, infine, considerato che in concreto non era stata indicata e documentata una sola pratica di credito agrario nella quale potesse considerarsi coinvolta la responsabilità del LO, il che del resto era comprovato dal rigetto della domanda riconvenzionale. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art. 2104 c.c., il ricorrente, riprendendo in particolare l'argomento della mancata prova da parte della NC della responsabilità del LO in almeno una delle pratiche di credito agrario non ammesse a rimborso, addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto la sussistenza dell'inadempimento contrattuale e del giustificato motivo del licenziamento.
I due motivi palesemente connessi possono esser trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
Deve esser ricordato, anzitutto, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, dedotto, in particolare, con il primo motivo, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la norma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (per tutte Cass. S.U. 11 giugno 1998, n. 5802). Vale poi richiamare, tenendo presente la sostanziale unitarietà del licenziamento per giusta causa e di quello per giustificato motivo soggettivo, le cui differenze, per il profilo che qui rileva, attengono solo alla diversa gravita dell'inadempimento del lavoratore (Cass. 13 maggio 2002, n. 6889) i principi elaborati da questa Corte in tema di licenziamento disciplinare per verificare se la sentenza impugnata si sia mossa in armonia con essi.
Al riguardo è da porre in rilievo l'esigenza, più volte sottolineata da questa Corte, che nel licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non venga operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossì a alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. (per tutte, Cass. 2 febbraio 1998, n. 1016). In altri termini, sempre nel medesimo ordine di idee, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva. (per tutte, Cass. 24 giugno 2000, n. 8631; 4 giugno 2002, n. 8107). È da segnalare poi, sempre con la giurisprudenza di questa Corte, il particolare rilievo del suddetto elemento fiduciario nel settore del credito, essendosi sottolineato, in tema di licenziamento di dipendente bancario, il ruolo peculiare dell'essenziale affidamento che il datore di lavoro, ed anche il pubblico, debbono poter riporre nella lealtà e correttezza dei funzionali, (Cass. 27 ottobre 1997, n. 10568). La direttiva fornita da questa Corte è, in definitiva, che nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass. 26 maggio 2001, n. 7193) ancorché ciò non implichi che la mera irregolarità oggettiva dell'operazione possa di per se dar fondamento al giudizio di proporzionalità fra l'illecito e la sanzione del licenziamento senza la necessaria valutazione dell'elemento psicologico della condotta posta in essere dal lavoratore, ed in particolare senza l'accertamento della sussistenza del dolo o anche di un grado elevato di colpa tale da determinare un senso di profonda sfiducia nei confronti dell'autore, (v. per tale opportuna precisazione, Cass. 27 ottobre 1997, n. 10568, cit.). È appena da ricordare infine, trattandosi di principio indiscusso, che la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (così, tutte le pronunzie cit, ed inoltre, fra le molte, Cass. 26 luglio 2002, n. 11118). Il giudice di merito si è mantenuto, indiscutibilmente, nel quadro appena delineato. Ha accertato il contenuto delle prestazioni che la NC aveva diritto di esigere dal LO e ne ha valutata l'importanza sulla base di indici quanto mai adeguati (delicatezza del settore del credito agrario;
interesse della NC alla corretta valutazione delle pratiche dato il rilevante profilo economico ad esse correlato;
comportamenti dello stesso LO denotanti consapevolezza della rilevanza dell'ufficio affidatogli). Ha, in particolare, esaminato il Regolamento interno e in base ad esso ha ricostruiti i compiti del LO in termini assai più ampi di quanto il Pretore non avesse fatto. Ha evidenziato che il ruolo di responsabile dell'Ufficio comportava per il LO responsabilità diretta per le gravi disfunzioni riscontrate, anche nel caso di concorso di altri soggetti nel produrle. In definitiva, contrariamente a ciò che si afferma nel primo motivo, tutti gli aspetti essenziali della vicenda sono stati valutati, anche se il risultato di tale analisi non è stato favorevole al ricorrente. In particolare il Tribunale ha tenuto conto che il LO aveva impartito istruzioni ai preposti alle filiali, sicché non si comprende l'addebito di non aver considerato la direttiva del 17 maggio 1990, puntualmente citata invece dal giudice di merito. Ma, con una motivazione che non si presta a censure, il Tribunale in base al Regolamento ha anche affermato che i compiti del LO, non si esaurivano nel coordinamento dell'attività delle filiali ma comportavano l'esame critico della pratiche trasmesse da queste ultime trasmesse ed è pervenuto alla conclusione che tale esame fosse sostanzialmente mancato. Ciò rende del tutto inutile il riferimento fatto nel motivo alla circostanza che le richieste di credito agrario fossero poi rimesse anche all'Area Controlli, nella quale era inserito lo stesso Ufficio del LO. Infatti il giudice di merito ha esattamente concentrato la sua attenzione sul tema degli obblighi del LO quale responsabile del proprio ufficio, e una volta accertato l'inadempimento di tali obblighi e la gravita dello stesso ha osservato che successivi disfunzioni addebitabili ad altre strutture non elidevano affatto le responsabilità riscontrabili in capo al LO. Quanto infine alla mancata prova della riconducibilità al LO di una singola specifica pratica di credito agrario, la sentenza impugnata ha stabilito che un numero molto elevato di pratiche di rimborso curate dall'ufficio del LO non avevano avuto buon fine, pur non potendo, come si vedrà meglio nell'esame del motivo di ricorso incidentale, esser stabilito l'esatto numero di tali pratiche. A tale accertamento si contrappone, in modo del tutto generico, l'assenza di prova che almeno una delle pratiche per cui era stato negato il rimborso fosse riferibile alla gestione del LO. Ma è da osservare che, individuato con precisione l'arco temporale in cui il LO ebbe la responsabilità dell'ufficio, ed accertato che un numero elevato di pratiche non andate a buon fine si riferivano a tale periodo, l'affermazione che il LO si fosse reso inadempiente ai suoi obblighi lavorativi è adeguatamente giustificata, senza che a tal fine sia necessaria una specifica indicazione di ciascuna della pratiche malamente istruite. Dunque, in particolare, è del tutto infondato l'addebito, formulato con il secondo motivo di ricorso, che sottolinea l'assenza di prova specifica relativa a ciascuna singola pratica di credito agrario non ammesse a rimborso, essendo stato accertato, con adeguata motivazione, che molte erano state le pratiche con tale esito. Con il ricorso incidentale, denunziandosi vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia, il tema di quante delle pratiche non andate a buon fine fossero specificamente riferibili al LO è ripreso da un punto di vista opposto, deducendosi che il giudice di merito, nel rigettare la domanda riconvenzionale, avrebbe omesso di considerare che, come specificamente dedotto nell'appello, anche per le pratiche precedentemente impostate il LO avrebbe dovuto avvedersi dell'assenza del requisito soggettivo dei richiedenti e adottare le misure atte a scongiurare il danno, avvisando del fatto l'Area Controlli e comunque avvertendo i superiori che le delibere erano tutte a rischio.
L'assunto è infondato. Il Tribunale era chiamato a decidere non di una generica richiesta di affermazione di responsabilità risarcitoria, ma di una specifica domanda di condanna al risarcimento, ammontante a L. 206.343.255. A fronte di tale richiesta il Tribunale ha osservato come mancasse la prova che il danno avesse le dimensioni lamentate, non essendovi la prova esatta del suo ammontare. Ai fini di una tale prova, secondo il Tribunale sarebbe stato necessario individuare con precisione quanti dei crediti agrari non ammessi a rimborso erano stati concessi nel periodo in cui il responsabile dell'Ufficio Crediti Speciali era il LO e quali riguardassero periodi precedenti. Con il motivo in esame si deduce che al Tribunale era stato fatto presente che anche per tali crediti vi sarebbe stata responsabilità del LO per avere omesso i necessari controlli. Ma tale affermazione si pone su un piano del tutto diverso da quello della motivazione del Tribunale ed è quindi inidonea a scalfirne la forza argomentativa.
Considerato che
per le pratiche già esaminate, trattate e concluse prima della nomina a responsabile dell'Ufficio non potrebbe esservi responsabilità del LO, la circostanza che il Tribunale non sia stato in grado di accertare l'esatto numero di tali pratiche, per tenerne conto ai fini della liquidazione del danno, è adeguata giustificazione del rigetto di una domanda risarcitoria riferita al complesso dei crediti agrari concessi. Le omissioni denunziate con il motivo di appello, per avere rilievo, non possono che riferirsi invece a pratiche avviate anteriormente alla nomina del LO, ma tuttavia non ancora completate. Il loro diverso referente rende le due affermazioni disomogenee e non consente di trovare nel motivo in esame una valida censura della motivazione svolta sul punto dalla sentenza impugnata. I ricorsi vanno dunque rigettati entrambi.
L'esito del giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004