Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14723 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 447 23 /03 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig ri Magist esidente Dott. Stefano CI R.G.N. 6092/01 Consigliere Cron. 28725 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud. 08/04/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega unitamente in atti;
ricorrente contro già AR RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato2003 2078 MAURO GOVONI, giusta delega in atti e da ultimo -1- d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente avversO la sentenza n. 568/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 08/03/00 R.G.N. 4509/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del rico:D:D:D:D:D:D:DCRCRCRCR 1 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Bologna riconosceva il diritto della ricorrente RI AR, dipendente dell'Ente Poste Italiane, all'inquadramento nella sesta categoria a partire dal 26 febbraio 1995 e condannava l'ente convenuto al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 26 novembre 1994. Avverso la decisione di primo grado la società Poste Italiane p.a., succeduta all'Ente Poste Italiane, proponeva appello al Tribunale di Bologna che lo rigettava. Rilevava il giudice del gravame che se era vero che il contratto collettivo del 26 novembre 1994 prevedeva all'art.41 che il personale venisse inquadrato in 4 aree funzionali, in realtà l'inquadramento dei lavoratori nelle diverse aree era stato disciplinato solo col successivo accordo integrativo del 23.5.1995 che prevedeva che le ex categorie VI, V e IV confluissero tutte nell'area operativa: sicché il nuovo sistema di inquadramento era divenuto operativo per il personale in servizio solo con l'accordo del maggio 1995, con la conseguenza che fino ad allora era rimasto in vigore il vecchio ordinamento Catald che era coesistito per alcuni mesi con il primo contratto di diritto privato del settore. Con l'entrata in vigore del nuovo contratto era divenuto però applicabile anche nei confronti dei dipendenti dell'Ente Poste, l'art.2103 C.C. e, poiché era pacifico che la sig. AR aveva svolto non solo prima, ma anche successivamente al 26 novembre 1994 mansioni corrispondenti al VI livello, dopo tre mesi dall'entrata in vigore del CCNL, e cioè dal 26 febbraio 1995, la lavoratrice aveva diritto ad essere inquadrata nel livello superiore. Per la cassazione della sentenza d'appello la società Poste Italiane propone ricorso fondandolo su un unico motivo. La lavoratrice resiste con controricorso. A MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di procedere all'esame dell'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in uno con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., dell'art. 6 legge n. 71 del 1994 e degli artt. 1362 cod. civ. e ss. in relazione agli artt. 37, 40, 41, 47, 53 e 55 ccnl 26 novembre 1994 e all'accordo integrativo 23 maggio 1995, la Corte rileva che la sentenza impugnata è priva della sottoscrizione del presidente del collegio che l'ha deliberata. Si tratta, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 20 settembre 2002 n. 13754, Cass. 13 dicembre 2001 n. 15476, Cass. 29 maggio 2001 n. 7275, Cass. 13 Catald gennaio 2001 n. 423, Cass. 4 dicembre 2000 n 15424) di un requisito essenziale ai fini della giuridica esistenza della decisione, la cui mancanza rende di per sé nulla, in modo insanabile, la sentenza medesima. La causa perciò, ai sensi dell'art. 354, primo comma, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., va medesimo giudice di appello che harimessa al emesso la sentenza priva della sottoscrizione, e che deve essere individuato, in base alla normativa vigente, nella Corte di appello di Bologna. procedere al Il giudice di rinvio dovrà controversia e alla riesame del merito della regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto dalla società Poste Italiane, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
cassa e rinvia per il riesame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2003. I Presidente Il Consigliere est. Cup o nes grassa CatalohGrazza а ELLIURE Repositato in Cancelleria oggi, -2 OTT. 2003 IL CANCELLIERE L E L L A E 1 G G E - - 7 3 1 8 N . 3 5 3 love I N E I S T O , E D I R I T T O A S E S ' A . R G R D A O N I P S T A S S A I D E L L R T 1 0 G S E A , S E A I E N T E D M P O S A I T D B O L L O , D I 3