Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6687 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 6687 01 REPUBBLICA ITALIANA OggettoLA CORTE PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 6460/00 Cron..14981 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati OPPORTUNO, VINCENZO IODICE, giusta delega in ETTORE atti;
ricorrente -
contro
DI AL;
2001 intimato 792 avverso la sentenza n. 909/99 del Tribunale di AREZZO, -1- depositata il 05/01/00 R.G.N. 615/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 gennaio 2000 il Tribunale di Arezzo confermava la decisione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da QU LD per l'annullamento del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro S.p.a. Manifattura Lane Marzotto, con la condanna della medesima alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro. Avverso questa sentenza la S.p.a. Manifatture Lane Marzotto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimato non si è costituito. Successivamente, la parte ricorrente ha depositato copia di verbale di conciliazione giudiziale conclusa il 13 giugno 2000 dinanzi al Tribunale di Arezzo in funzione di giudice del lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la richiamata conciliazione le parti del presente giudizio hanno definito transattivamente la vertenza, con l'impegno della società convenuta in primo grado di abbandonare il ricorso per cassazione. In relazione a detta transazione va quindi rilevata l'avvenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il venir meno dell'interesse delle parti ad una definizione del giudizio, e quindi ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (v. Cass. Sez. Un. 18 maggio 2000 n.368). 3 Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001 Irglichen wards Il Presidente 1 Consigliere estenspre Camera I D A , IL CANCELLIERE S 0 O S 1 L 3 Depositato in Cancelleria A . L 3 T T O , 5 R B A 15 MAG. 2001 . I 'A S E D N L oggi, P L S A E 3 I T 7 D S N - IL CANCELLIERCANC I O G 8 S - P O 1 N M E 1 I A S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S I E I S R G I E A E L D R L O E D