CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12774 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO NA nato a [...] il [...] SC NI nato a [...] il [...] AL GI nato a [...] il [...] RD EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato Bonifazi dopo aver brevemente illustrato alcuni aspetti del ricorso presentato ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12774 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città limitatamente ai capi 1), 5), 8), 28), 35), 42), 45), 54), 61) e 64), ossia relativamente alla dichiarazione di non doversi procedere pronunciata nei confronti degli imputati ST CO e IC IN per i reati di cui all'art. 481 cod. pen., loro contestati per avere formato false procure alle liti, apparentemente loro rilasciate da ON GI, CC EN, NZ RI, AS RI ON, MI NN AG, SI RI AZ, IE ED e FO GR PP, e per averne fatto uso nelle cause civili promosse nell'interesse delle dette parti contro il Ministero della Giustizia ai sensi della I. n. 89/2001. 2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di ST CO e di IC IN, nonché di BE RE e di AO NA, consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 481 cod. pen. e 238-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento del fatto processuale per omessa acquisizione di documenti comprovanti l'assenza di reato. Si sostiene che la Corte di appello perugina, affermando che non sussisterebbero elementi per addivenire all'assoluzione degli imputati in quanto non vi sarebbe piena prova della veridicità delle firme di cui alle procure alle liti oggetto materiale dei reati di cui ai capi 1), 5), 8), 28), 35), 42), 45), 54), 61) e 64), avrebbe disatteso il dettato dell'art. 238-bis cod. proc. pen., univocamente interpretato nel senso che le sentenze irrevocabili costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici. Donde, alla stregua di tale disposizione, il Collegio di merito avrebbe dovuto prendere atto di quanto accertato nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nelle cause promosse dal Ministero della Giustizia nei confronti di CC EN, ON GI e SI RI AZ, e nelle sentenze che avevano respinto la domanda promossa dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ. per far dichiarare la falsità delle procure rilasciate agli avvocati ST e IC da NZ ZI e AS RI ON, e assolvere gli imputati, essendo rimasta acclarata la veridicità delle procure;
avrebbe dovuto, parimenti, assolverli dai delitti aventi ad oggetto materiale le loro procure rilasciate da MI NA AG, IE ED e FO GR PP, posto che la loro veridicità era da desumere dalla circostanza che costoro avevano continuato a coltivare il giudizio originariamente introdotto con le procure tacciate di falsità sia pure con il ministero di altri difensori. 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Tomaso Epidendio, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. In data 19 gennaio 2023 è pervenuta richiesta di trattazione orale dei ricorsi a firma del difensore dei ricorrenti;
trattazione che è stata accordata. 5. In data 27 gennaio 2023 il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi aggiunti, corredati da ampia documentazione a sostegno. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e, comunque, generici. 1. Errano i ricorrenti nel ritenere che le sentenze civili irrevocabili offrano piena prova del fatto storico anche nel giudizio penale, di modo che non si sarebbe potuto non tener conto, nella vicenda processuale che occupa, di quanto in esse accertato. Questa Corte si è espressa, infatti, affermando che l'acquisibilità delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova dei fatti in esse accertati riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, attese le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali (Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Rv. 254981; conf. Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041; Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316). Al riguardo, si è osservato che:«La collocazione della norma di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. e la sua formulazione non consentono di attribuire alla stessa un significato più esteso (riferito cioè anche alla sentenza civile) anche perché la medesima norma costituisce un sistema inscindibile con il precedente art. 238 che disciplina espressamente anche i verbali delle prove assunte in un giudizio civile» e si è spiegato che:«... la ragione, che ha determinato il legislatore, non menzionando quelle civili, a limitare la portata del successivo art. 238-bis alle sole sentenze penali, risiede nella necessità di evitare che l'esito del giudizio civile possa avere efficacia in quello penale nonostante le evidenti e sostanziali asimmetrie tra i principi relativi alla prova, alla sua ripartizione e, soprattutto, alla sua valutazione che caratterizzano i due ordinamenti processuali 2 e che, per quanto riguarda quello penale, sono ispirati ad ineludibili principi costituzionali». «Non è un caso - si è aggiunto - che l'ordinamento disciplini l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma non il contrario, e che la revisione della sentenza penale sia prevista a seguito di un giudicato civile, ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condanna pronunziata a seguito di sentenza - riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e 479 cod. proc. pen. - che sia stata successivamente revocata. Anzi proprio il mancato intervento del legislatore, dopo l'introduzione dell'art. 238-bis, sulla disciplina della revisione è inequivocabile conferma della sua intenzione di limitare la portata della nuova disposizione alle sole sentenze penali: se infatti quelle civili, una volta acquisita definitività, potessero effettivamente essere spese nel procedimento penale ai fini della prova dei fatti in esse accertati, non apparirebbe più ragionevole, come invece previsto dalla lett. a) del citato art. 630, l'identificazione del presupposto per l'instaurazione dello stesso procedimento di revisione esclusivamente nel contrasto tra giudicati penali» (così, Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, pagg. 9-10). 2. In ogni caso, i rilievi difensivi peccano di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). La Corte territoriale ha confermato la statuizione di non doversi procedere pronunciata nei confronti dei ricorrenti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia facendo applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Rv. 244274). Al lume di tale criterio direttivo, esaminate le sentenze prodotte dalla difesa degli imputati - segnatamente, le sentenze emesse dalla Corte di appello di Perugia, Sezione civile, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nelle cause promosse dal Ministero della Giustizia nei confronti di CC EN, ON GI e SI RI AZ, e le sentenze del Tribunale di Roma, II^ Sezione civile, che avevano respinto la domanda promossa dal Ministero della giustizia ai sensi 3 dell'art. 221 cod. proc. civ. per far dichiarare la falsità delle procure rilasciate agli avvocati ST e IC da NZ ZI e AS RI ON la Corte ha ritenuto che dalle stesse non emergesse l'evidenza della prova dell'insussistenza del fatto, ossia della genuinità delle procure contestate come false nei capi che procedono. Infatti, le domande del Ministero della Giustizia erano state respinte o perché CC EN, ON GI e SI RI AZ avevano cambiato versione rispetto a quanto da loro inizialmente dichiarato in ordine alla loro mancata sottoscrizione delle procure alle liti, senza che ne fosse seguito un accertamento in sede penale in ordine alla genuinità o meno dei detti atti o alla veridicità delle dichiarazioni delle parti convenute in revocazione, o perché l'approvazione e la ratifica dell'operato degli Avvocati ST e IC aveva fatto cessare l'interesse dell'attore all'accertamento della falsità delle procure rilasciate ai detti patrocinatori da NZ ZI e AS RI ON, senza che fossero state compiute ulteriori verifiche nel merito volte a stabilire se le originarie procure fossero o meno genuine. Ne viene che le deduzioni difensive risultano prive di correlazione alla rado decidendi della statuizione impugnata, anche laddove pretendono di far derivare l'evidenza dell'insussistenza del fatto dalla mera circostanza che MI NA AG, IE ED e FO GR PP avessero continuato a coltivare il giudizio originariamente introdotto con le procure tacciate di falsità. 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato Bonifazi dopo aver brevemente illustrato alcuni aspetti del ricorso presentato ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12774 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città limitatamente ai capi 1), 5), 8), 28), 35), 42), 45), 54), 61) e 64), ossia relativamente alla dichiarazione di non doversi procedere pronunciata nei confronti degli imputati ST CO e IC IN per i reati di cui all'art. 481 cod. pen., loro contestati per avere formato false procure alle liti, apparentemente loro rilasciate da ON GI, CC EN, NZ RI, AS RI ON, MI NN AG, SI RI AZ, IE ED e FO GR PP, e per averne fatto uso nelle cause civili promosse nell'interesse delle dette parti contro il Ministero della Giustizia ai sensi della I. n. 89/2001. 2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di ST CO e di IC IN, nonché di BE RE e di AO NA, consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 481 cod. pen. e 238-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento del fatto processuale per omessa acquisizione di documenti comprovanti l'assenza di reato. Si sostiene che la Corte di appello perugina, affermando che non sussisterebbero elementi per addivenire all'assoluzione degli imputati in quanto non vi sarebbe piena prova della veridicità delle firme di cui alle procure alle liti oggetto materiale dei reati di cui ai capi 1), 5), 8), 28), 35), 42), 45), 54), 61) e 64), avrebbe disatteso il dettato dell'art. 238-bis cod. proc. pen., univocamente interpretato nel senso che le sentenze irrevocabili costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici. Donde, alla stregua di tale disposizione, il Collegio di merito avrebbe dovuto prendere atto di quanto accertato nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nelle cause promosse dal Ministero della Giustizia nei confronti di CC EN, ON GI e SI RI AZ, e nelle sentenze che avevano respinto la domanda promossa dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ. per far dichiarare la falsità delle procure rilasciate agli avvocati ST e IC da NZ ZI e AS RI ON, e assolvere gli imputati, essendo rimasta acclarata la veridicità delle procure;
avrebbe dovuto, parimenti, assolverli dai delitti aventi ad oggetto materiale le loro procure rilasciate da MI NA AG, IE ED e FO GR PP, posto che la loro veridicità era da desumere dalla circostanza che costoro avevano continuato a coltivare il giudizio originariamente introdotto con le procure tacciate di falsità sia pure con il ministero di altri difensori. 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Tomaso Epidendio, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. In data 19 gennaio 2023 è pervenuta richiesta di trattazione orale dei ricorsi a firma del difensore dei ricorrenti;
trattazione che è stata accordata. 5. In data 27 gennaio 2023 il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi aggiunti, corredati da ampia documentazione a sostegno. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e, comunque, generici. 1. Errano i ricorrenti nel ritenere che le sentenze civili irrevocabili offrano piena prova del fatto storico anche nel giudizio penale, di modo che non si sarebbe potuto non tener conto, nella vicenda processuale che occupa, di quanto in esse accertato. Questa Corte si è espressa, infatti, affermando che l'acquisibilità delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova dei fatti in esse accertati riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, attese le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali (Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Rv. 254981; conf. Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041; Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316). Al riguardo, si è osservato che:«La collocazione della norma di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. e la sua formulazione non consentono di attribuire alla stessa un significato più esteso (riferito cioè anche alla sentenza civile) anche perché la medesima norma costituisce un sistema inscindibile con il precedente art. 238 che disciplina espressamente anche i verbali delle prove assunte in un giudizio civile» e si è spiegato che:«... la ragione, che ha determinato il legislatore, non menzionando quelle civili, a limitare la portata del successivo art. 238-bis alle sole sentenze penali, risiede nella necessità di evitare che l'esito del giudizio civile possa avere efficacia in quello penale nonostante le evidenti e sostanziali asimmetrie tra i principi relativi alla prova, alla sua ripartizione e, soprattutto, alla sua valutazione che caratterizzano i due ordinamenti processuali 2 e che, per quanto riguarda quello penale, sono ispirati ad ineludibili principi costituzionali». «Non è un caso - si è aggiunto - che l'ordinamento disciplini l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma non il contrario, e che la revisione della sentenza penale sia prevista a seguito di un giudicato civile, ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condanna pronunziata a seguito di sentenza - riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e 479 cod. proc. pen. - che sia stata successivamente revocata. Anzi proprio il mancato intervento del legislatore, dopo l'introduzione dell'art. 238-bis, sulla disciplina della revisione è inequivocabile conferma della sua intenzione di limitare la portata della nuova disposizione alle sole sentenze penali: se infatti quelle civili, una volta acquisita definitività, potessero effettivamente essere spese nel procedimento penale ai fini della prova dei fatti in esse accertati, non apparirebbe più ragionevole, come invece previsto dalla lett. a) del citato art. 630, l'identificazione del presupposto per l'instaurazione dello stesso procedimento di revisione esclusivamente nel contrasto tra giudicati penali» (così, Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, pagg. 9-10). 2. In ogni caso, i rilievi difensivi peccano di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). La Corte territoriale ha confermato la statuizione di non doversi procedere pronunciata nei confronti dei ricorrenti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia facendo applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Rv. 244274). Al lume di tale criterio direttivo, esaminate le sentenze prodotte dalla difesa degli imputati - segnatamente, le sentenze emesse dalla Corte di appello di Perugia, Sezione civile, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nelle cause promosse dal Ministero della Giustizia nei confronti di CC EN, ON GI e SI RI AZ, e le sentenze del Tribunale di Roma, II^ Sezione civile, che avevano respinto la domanda promossa dal Ministero della giustizia ai sensi 3 dell'art. 221 cod. proc. civ. per far dichiarare la falsità delle procure rilasciate agli avvocati ST e IC da NZ ZI e AS RI ON la Corte ha ritenuto che dalle stesse non emergesse l'evidenza della prova dell'insussistenza del fatto, ossia della genuinità delle procure contestate come false nei capi che procedono. Infatti, le domande del Ministero della Giustizia erano state respinte o perché CC EN, ON GI e SI RI AZ avevano cambiato versione rispetto a quanto da loro inizialmente dichiarato in ordine alla loro mancata sottoscrizione delle procure alle liti, senza che ne fosse seguito un accertamento in sede penale in ordine alla genuinità o meno dei detti atti o alla veridicità delle dichiarazioni delle parti convenute in revocazione, o perché l'approvazione e la ratifica dell'operato degli Avvocati ST e IC aveva fatto cessare l'interesse dell'attore all'accertamento della falsità delle procure rilasciate ai detti patrocinatori da NZ ZI e AS RI ON, senza che fossero state compiute ulteriori verifiche nel merito volte a stabilire se le originarie procure fossero o meno genuine. Ne viene che le deduzioni difensive risultano prive di correlazione alla rado decidendi della statuizione impugnata, anche laddove pretendono di far derivare l'evidenza dell'insussistenza del fatto dalla mera circostanza che MI NA AG, IE ED e FO GR PP avessero continuato a coltivare il giudizio originariamente introdotto con le procure tacciate di falsità. 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2023.