CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/06/2023, n. 28156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28156 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE RR IL nato a [...] il [...] CO AN nato a [...] il [...] CO MA nato a [...] il [...] IN CR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28156 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata per all'esito di giudizio abbreviato, di De RE LY, BR DR, BR OM e IN NA in ordine a vari episodi di furto pluriaggravato, commessi, in concorso tra loro ai danni di supermercati, con la medesima tecnica, consistente nel prelevare, con destrezza, somme di denaro contante In particolare: - Capo A), furto della somma di euro 750,00 commesso il 27 gennaio 2017, ai danni del punto vendita Conad, sito in Ferrara, di proprietà della società supermercati Villa Fulvia srl;
denuncia-querela sporta da ZO TO;
- capo B) furto della somma di euro 1.197,44, commesso il 27 gennaio 2017 ai danni del punto vendita Conad, sito in Ferrara, di proprietà della società Riccio srl;
denuncia sporta da RE CA;
- capo C) furto della somma di euro 690,00, commesso il 27 gennaio 2017 ai danni del punto vendita Conad, sito in Lagosanto (FE), di proprietà della Conad Lagosanto srl;
denuncia sporta da AL MO;
- capo D) furto della somma di euro 580,00 commesso il 31 gennaio 2017 ai danni del punto vendita di proprietà della società Alì spa, sito in Ostellato (FE); denuncia sporta da Viadana MO;
- Capo E) furto della somma di euro 610,00 commesso il 31 gennaio 2017 ai danni del punto vendita della società Alì spa, sito in Tresigallo (FE); denuncia sporta da EL DI. 2. Avverso l'indicata decisione ricorrono tutti i citati imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore. Formulano un unico di motivo attraverso il quale denunziano vizio di motivazione sotto il profilo di travisamento della prova in punto di responsabilità. 3. Il processo è stato destinato alla settima sezione rilevando l'inammissibilità del motivo proposto. Nelle more, il nuovo difensore degli imputati ha trasmesso due memorie: - con la prima, facendo leva sulla sopravvenuta procedibilità a querela dei reati di furto ex d. Igs. n. 150 del 2022, chiedeva pronunciarsi il proscioglimento degli imputati per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che nessuna delle persone offese aveva sporto querela;
- con la seconda evidenziava che, in realtà, per il reato di cui al capo A) era stata sporta querela da ZO TO, il quale però l'aveva rimessa come da atto che allegava alla memoria. 4. Va dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo A), per remissione di querela;
nel resto i ricorsi sono inammissibili. 5. L'unico motivo di ricorso proposto dai ricorrenti, al di là della sua formale enunciazione, si risolve allegazioni di fatto, è volto a prefigurare una rilettura selettiva del materiale probatorio e, inoltre, risulta meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La doglianza esposta esula dal vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") il quale vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283:370). 6. I reati di furto in contestazione sono divenuti procedibili a querela per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2(122. Per il reato di cui al capo A), risulta una remissione di querela da parte del legale rappresentante della persona offesa ritualmente accettata dal procuratore speciale degli imputati (cfr. verbale Questura di Ferrara del 31 maggio 2023 allegato alla seconda memoria). Rispetto alle residue imputazioni (capi da B, C, D ed E) vi sono in atti mere denunce. Viene allora in rilievo il rapporto tra inammissibilità dell'impugnazione e rilievo delle cause di improcedibilità. 6.1. In forza della consolidata giurisprudenza di legittimil:à, anche a Sezioni Unite, occorre distinguere l'ipotesi della estinzione del reato per remissione di querela da quella della sopravvenuta improcedibilità, per difetto di querela rispetto a un reato in origine procedibile di ufficio. 6.1.1. La remissione di querela "vince" su tutte le cause di inammissibilità ad eccezione di quella derivante dalla tardività del ricorso. Si è infatti affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato 2 che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Questo in quanto, ai suddetti fini, rileva il "giudicato formale" (che avviene con la pronuncia della sentenza di legittimità) e non il "giudicato sostanziale". 6.1.2. La sopravvenuta procedibilità a querela, invece, soc:combe rispetto alla inammissibilità del ricorso. Essa, infatti, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 6.2. Va poi ricordato che: La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 01); - in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello" (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 6.3. Nella specie discende che: - il reato di cui al capo A) va dichiarato estinto per remissione di querela;
- tale statuizione non produce effetto sulle residue imputazioni, poiché il capo A) è reato satellite "scindibile", per il quale è stata applicata, in continuazione (rispetto al reato più grave di cui al capo B), la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa (mesi due di reclusione ed euro 300 di multa, come sopra ridotta per il rito, cfr. sentenza di primo grado); 3 - i ricorsi sono inammissibili in relazione ai capi di imputazione B), C), D) ed E). 7. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela;
va eliminata la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa;
le spese del procedimento concernenti detto capo di imputazione vanno poste, per legge, a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. - i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in relazione ai capi B), C), D) ed E).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 14/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28156 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata per all'esito di giudizio abbreviato, di De RE LY, BR DR, BR OM e IN NA in ordine a vari episodi di furto pluriaggravato, commessi, in concorso tra loro ai danni di supermercati, con la medesima tecnica, consistente nel prelevare, con destrezza, somme di denaro contante In particolare: - Capo A), furto della somma di euro 750,00 commesso il 27 gennaio 2017, ai danni del punto vendita Conad, sito in Ferrara, di proprietà della società supermercati Villa Fulvia srl;
denuncia-querela sporta da ZO TO;
- capo B) furto della somma di euro 1.197,44, commesso il 27 gennaio 2017 ai danni del punto vendita Conad, sito in Ferrara, di proprietà della società Riccio srl;
denuncia sporta da RE CA;
- capo C) furto della somma di euro 690,00, commesso il 27 gennaio 2017 ai danni del punto vendita Conad, sito in Lagosanto (FE), di proprietà della Conad Lagosanto srl;
denuncia sporta da AL MO;
- capo D) furto della somma di euro 580,00 commesso il 31 gennaio 2017 ai danni del punto vendita di proprietà della società Alì spa, sito in Ostellato (FE); denuncia sporta da Viadana MO;
- Capo E) furto della somma di euro 610,00 commesso il 31 gennaio 2017 ai danni del punto vendita della società Alì spa, sito in Tresigallo (FE); denuncia sporta da EL DI. 2. Avverso l'indicata decisione ricorrono tutti i citati imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore. Formulano un unico di motivo attraverso il quale denunziano vizio di motivazione sotto il profilo di travisamento della prova in punto di responsabilità. 3. Il processo è stato destinato alla settima sezione rilevando l'inammissibilità del motivo proposto. Nelle more, il nuovo difensore degli imputati ha trasmesso due memorie: - con la prima, facendo leva sulla sopravvenuta procedibilità a querela dei reati di furto ex d. Igs. n. 150 del 2022, chiedeva pronunciarsi il proscioglimento degli imputati per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che nessuna delle persone offese aveva sporto querela;
- con la seconda evidenziava che, in realtà, per il reato di cui al capo A) era stata sporta querela da ZO TO, il quale però l'aveva rimessa come da atto che allegava alla memoria. 4. Va dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo A), per remissione di querela;
nel resto i ricorsi sono inammissibili. 5. L'unico motivo di ricorso proposto dai ricorrenti, al di là della sua formale enunciazione, si risolve allegazioni di fatto, è volto a prefigurare una rilettura selettiva del materiale probatorio e, inoltre, risulta meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La doglianza esposta esula dal vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") il quale vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283:370). 6. I reati di furto in contestazione sono divenuti procedibili a querela per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2(122. Per il reato di cui al capo A), risulta una remissione di querela da parte del legale rappresentante della persona offesa ritualmente accettata dal procuratore speciale degli imputati (cfr. verbale Questura di Ferrara del 31 maggio 2023 allegato alla seconda memoria). Rispetto alle residue imputazioni (capi da B, C, D ed E) vi sono in atti mere denunce. Viene allora in rilievo il rapporto tra inammissibilità dell'impugnazione e rilievo delle cause di improcedibilità. 6.1. In forza della consolidata giurisprudenza di legittimil:à, anche a Sezioni Unite, occorre distinguere l'ipotesi della estinzione del reato per remissione di querela da quella della sopravvenuta improcedibilità, per difetto di querela rispetto a un reato in origine procedibile di ufficio. 6.1.1. La remissione di querela "vince" su tutte le cause di inammissibilità ad eccezione di quella derivante dalla tardività del ricorso. Si è infatti affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato 2 che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Questo in quanto, ai suddetti fini, rileva il "giudicato formale" (che avviene con la pronuncia della sentenza di legittimità) e non il "giudicato sostanziale". 6.1.2. La sopravvenuta procedibilità a querela, invece, soc:combe rispetto alla inammissibilità del ricorso. Essa, infatti, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 6.2. Va poi ricordato che: La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 01); - in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello" (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 6.3. Nella specie discende che: - il reato di cui al capo A) va dichiarato estinto per remissione di querela;
- tale statuizione non produce effetto sulle residue imputazioni, poiché il capo A) è reato satellite "scindibile", per il quale è stata applicata, in continuazione (rispetto al reato più grave di cui al capo B), la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa (mesi due di reclusione ed euro 300 di multa, come sopra ridotta per il rito, cfr. sentenza di primo grado); 3 - i ricorsi sono inammissibili in relazione ai capi di imputazione B), C), D) ed E). 7. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela;
va eliminata la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa;
le spese del procedimento concernenti detto capo di imputazione vanno poste, per legge, a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. - i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in relazione ai capi B), C), D) ed E).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 14/06/2023