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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 15656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15656 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento nei confronti di NA RO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 16/12/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore dell'indagato, avv.to Giusy Loredana Scavuzzo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/12/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha annullato, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione, l'ordinanza con cui, il precedente 10/11/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a RO NA la misura Penale Sent. Sez. 4 Num. 15656 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: SE NA Data Udienza: 15/04/2026 cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (di cui al capo 1). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palermo, che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illogicamente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza di cautela, posto che risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non è conferente la prospettata necessità di approfondimenti investigativi, mediante l'escussione di persone informate sui fatti. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione. Assume, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe contraddittoriamente e illogicamente ritenuto insussistente un concreto e attuale pericolo di condotte recidivanti, in quanto: a) non assumerebbe rilevanza l'avvenuta formulazione di una contestazione chiusa con riguardo al delitto- mezzo ipotizzato, essendo la stessa finalizzata a circoscrivere temporalmente l'attività criminale investigata;
b) non sarebbe dimostrativo dell'assenza del requisito dell'attualità del pericolo il tempo, non eccessivo, decorso dalla cessazione dell'attività d'indagine (risalente al maggio dell'anno 2022), in assenza di un comprovato scioglimento della consorteria o di un documentato recesso del NA;
c) risulterebbe colpevolmente obliterata la valutazione di un'informativa di polizia, risalente al dicembre dell'anno 2025, da cui era dato inferire che taluni degli associati continuavano a svolgere attività delittuose;
d) non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il ruolo, tutt'altro che marginale, svolto dall'indagato, incaricato di mantenere stabili contatti con gli acquirenti e di provvedere al recupero dei crediti sorti per effetto delle cessioni di stupefacenti. 2 3. L'avv.to Giusy Loredana Scavuzzo ha depositato poi, in data 08/04/2026, una memoria difensiva, con la quale ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palermo è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibile perché intrinsecamente generico è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe irragionevolmente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza preventiva, in quanto risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non è conferente la prospettata necessità di approfondimenti investigativi, mercè l'escussione di persone informate sui fatti. Rileva preliminarmente il Collegio che la duplice presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola misura carceraria - sancita, anche con riguardo al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riguarda ciascuno dei pericoli nel cui contenimento si sostanziano le esigenze stesse, avendo chiarito la Suprema Corte che «In tema di esigenze caute/ari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere» (in tal senso: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di Francesco, Rv. 287813-03). Tanto premesso, è d'uopo evidenziare che l'ordinanza impugnata, con precipuo riguardo al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fa buon governo della menzionata disposizione processuale, ponendo in rilievo che la fondatezza degli argomenti su cui erano imperniate le censure difensive dedotte con la richiesta di riesame (la palese insussistenza del pericolo di manipolazione degli elementi indiziari di fonte dichiarativa, a fronte di un compendio costituito, 3 nella sua totalità, da elementi di natura documentale) consentiva di ritenere superata, in parte qtja, la presunzione. La doglianza fatta valere con il motivo di ricorso articolato, al riguardo, dalla parte pubblica risulta, invece, intrinsecamente generica e, quindi, inammissibile. Ciò perché il ricorrente si è limitato, di fatto, a prospettare la possibilità, invero del tutto ipotetica, che l'indagato, in futuro, turbi il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, senza corredare, tuttavia, la deduzione di elementi specifici, valevoli a connotare di concretezza e di attualità il rischio rimarcato. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe erroneamente giudicata insussistente tale esigenza di cautela, in quanto: a) sarebbe del tutto irrilevante l'avvenuta formulazione di una contestazione chiusa con riguardo al delitto- mezzo ipotizzato, volta solo a circoscrivere temporalmente l'attività investigata;
b) non proverebbe l'assenza del requisito dell'attualità del pericolo il tempo non eccessivo, decorso dalla cessazione delle indagini, in difetto del comprovato scioglimento del sodalizio o del documentato recesso dell'indagato; c) risulterebbe colpevolmente obliterata la valutazione di un'informativa di polizia dell'anno 2025, indicativa della prosecuzione di attività delittuose da parte di taluno dei sodali;
d) non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il ruolo di primaria importanza svolto dal soggetto agente. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame, non tenendo conto dell'operatività, con riguardo al delitto-mezzo provvisoriamente contestato, della menzionata duplice presunzione relativa, abbia scrutinato lo specifico profilo cautelare correlato al pericolo di recidivanza come se la sua sussistenza non fosse presunta ex lege, valutando quindi, in positivo, gli elementi giudicati sintomatici dal primo giudice e non apprezzando invece - come sarebbe stato doveroso fare - l'eventuale sussistenza o la deduzione ad opera della parte ricorrente di elementi di segno negativo, valevoli a superare la presunzione. All'evidenza indicativi dell'erroneo approccio al tema da parte del Tribunale distrettuale risultano i passi, di seguito trascritti, dell'ordito motivazionale a corredo della decisione impugnata: «Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tra il tempo del commesso reato ed il momento della valutazione delle esigenze caute/ari si frapponga un significativo lasso di tempo, occorre che vi siano specifici elementi in grado di dimostrare che le condizioni dell'attività illecita non siano ancora 4 persistenti, ed ove tali elementi non sussistano, la conclusione non può che essere quella dell'assenza delle esigenze cautelari»; «A fronte della formulazione di una imputazione temporalmente "chiusa" ed a fronte di un accertato contributo offerto dal ricorrente in data antecedente e non successiva al mese di aprile 2022, non è emerso alcun elemento sintomatico di un'attuale e persistente pericolosità sociale del NA, mero partecipe del sodalizio». A ben vedere, quindi, i giudici della cautela non hanno motivato in ordine agli elementi che avrebbero consentito di superare la presunzione, ma hanno erroneamente argomentato in relazione all'insussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la ritenuta persistenza di esigenze di cautela correlate al pericolo di recidivanza. 4. Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistente il vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo del ricorso, deve farsi luogo all'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al punto afferente alle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione e disporsi, per l'effetto, il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo, competente a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. La rilevata inammissibilità del primo motivo dell'impugnativa impone, invece, la declaratoria di inammissibilità della stessa in parte residua.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo competente ex art. 309 cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 15/04/2026
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore dell'indagato, avv.to Giusy Loredana Scavuzzo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/12/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha annullato, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione, l'ordinanza con cui, il precedente 10/11/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a RO NA la misura Penale Sent. Sez. 4 Num. 15656 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: SE NA Data Udienza: 15/04/2026 cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (di cui al capo 1). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palermo, che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illogicamente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza di cautela, posto che risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non è conferente la prospettata necessità di approfondimenti investigativi, mediante l'escussione di persone informate sui fatti. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione. Assume, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe contraddittoriamente e illogicamente ritenuto insussistente un concreto e attuale pericolo di condotte recidivanti, in quanto: a) non assumerebbe rilevanza l'avvenuta formulazione di una contestazione chiusa con riguardo al delitto- mezzo ipotizzato, essendo la stessa finalizzata a circoscrivere temporalmente l'attività criminale investigata;
b) non sarebbe dimostrativo dell'assenza del requisito dell'attualità del pericolo il tempo, non eccessivo, decorso dalla cessazione dell'attività d'indagine (risalente al maggio dell'anno 2022), in assenza di un comprovato scioglimento della consorteria o di un documentato recesso del NA;
c) risulterebbe colpevolmente obliterata la valutazione di un'informativa di polizia, risalente al dicembre dell'anno 2025, da cui era dato inferire che taluni degli associati continuavano a svolgere attività delittuose;
d) non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il ruolo, tutt'altro che marginale, svolto dall'indagato, incaricato di mantenere stabili contatti con gli acquirenti e di provvedere al recupero dei crediti sorti per effetto delle cessioni di stupefacenti. 2 3. L'avv.to Giusy Loredana Scavuzzo ha depositato poi, in data 08/04/2026, una memoria difensiva, con la quale ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palermo è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibile perché intrinsecamente generico è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe irragionevolmente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza preventiva, in quanto risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non è conferente la prospettata necessità di approfondimenti investigativi, mercè l'escussione di persone informate sui fatti. Rileva preliminarmente il Collegio che la duplice presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola misura carceraria - sancita, anche con riguardo al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riguarda ciascuno dei pericoli nel cui contenimento si sostanziano le esigenze stesse, avendo chiarito la Suprema Corte che «In tema di esigenze caute/ari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere» (in tal senso: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di Francesco, Rv. 287813-03). Tanto premesso, è d'uopo evidenziare che l'ordinanza impugnata, con precipuo riguardo al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fa buon governo della menzionata disposizione processuale, ponendo in rilievo che la fondatezza degli argomenti su cui erano imperniate le censure difensive dedotte con la richiesta di riesame (la palese insussistenza del pericolo di manipolazione degli elementi indiziari di fonte dichiarativa, a fronte di un compendio costituito, 3 nella sua totalità, da elementi di natura documentale) consentiva di ritenere superata, in parte qtja, la presunzione. La doglianza fatta valere con il motivo di ricorso articolato, al riguardo, dalla parte pubblica risulta, invece, intrinsecamente generica e, quindi, inammissibile. Ciò perché il ricorrente si è limitato, di fatto, a prospettare la possibilità, invero del tutto ipotetica, che l'indagato, in futuro, turbi il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, senza corredare, tuttavia, la deduzione di elementi specifici, valevoli a connotare di concretezza e di attualità il rischio rimarcato. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe erroneamente giudicata insussistente tale esigenza di cautela, in quanto: a) sarebbe del tutto irrilevante l'avvenuta formulazione di una contestazione chiusa con riguardo al delitto- mezzo ipotizzato, volta solo a circoscrivere temporalmente l'attività investigata;
b) non proverebbe l'assenza del requisito dell'attualità del pericolo il tempo non eccessivo, decorso dalla cessazione delle indagini, in difetto del comprovato scioglimento del sodalizio o del documentato recesso dell'indagato; c) risulterebbe colpevolmente obliterata la valutazione di un'informativa di polizia dell'anno 2025, indicativa della prosecuzione di attività delittuose da parte di taluno dei sodali;
d) non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il ruolo di primaria importanza svolto dal soggetto agente. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame, non tenendo conto dell'operatività, con riguardo al delitto-mezzo provvisoriamente contestato, della menzionata duplice presunzione relativa, abbia scrutinato lo specifico profilo cautelare correlato al pericolo di recidivanza come se la sua sussistenza non fosse presunta ex lege, valutando quindi, in positivo, gli elementi giudicati sintomatici dal primo giudice e non apprezzando invece - come sarebbe stato doveroso fare - l'eventuale sussistenza o la deduzione ad opera della parte ricorrente di elementi di segno negativo, valevoli a superare la presunzione. All'evidenza indicativi dell'erroneo approccio al tema da parte del Tribunale distrettuale risultano i passi, di seguito trascritti, dell'ordito motivazionale a corredo della decisione impugnata: «Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tra il tempo del commesso reato ed il momento della valutazione delle esigenze caute/ari si frapponga un significativo lasso di tempo, occorre che vi siano specifici elementi in grado di dimostrare che le condizioni dell'attività illecita non siano ancora 4 persistenti, ed ove tali elementi non sussistano, la conclusione non può che essere quella dell'assenza delle esigenze cautelari»; «A fronte della formulazione di una imputazione temporalmente "chiusa" ed a fronte di un accertato contributo offerto dal ricorrente in data antecedente e non successiva al mese di aprile 2022, non è emerso alcun elemento sintomatico di un'attuale e persistente pericolosità sociale del NA, mero partecipe del sodalizio». A ben vedere, quindi, i giudici della cautela non hanno motivato in ordine agli elementi che avrebbero consentito di superare la presunzione, ma hanno erroneamente argomentato in relazione all'insussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la ritenuta persistenza di esigenze di cautela correlate al pericolo di recidivanza. 4. Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistente il vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo del ricorso, deve farsi luogo all'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al punto afferente alle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione e disporsi, per l'effetto, il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo, competente a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. La rilevata inammissibilità del primo motivo dell'impugnativa impone, invece, la declaratoria di inammissibilità della stessa in parte residua.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo competente ex art. 309 cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 15/04/2026