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Articolo 4 della Legge 8 luglio 1988, n. 294
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Articolo 3
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Legge 8 luglio 1988, n. 294
Articolo 4 della Legge 8 luglio 1988, n. 294
Versione
29 luglio 1988
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 29 luglio 1988
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