Sentenza 31 gennaio 2025
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- 1. L'integrale pagamento del debito tributario può incidere sulla particolare tenuità del fatto nel reato di dichiarazione infedele (Cass. Pen. n. 4145/2024)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 aprile 2025
1. Premessa La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 4145 del 2025 (ud. 4 dicembre 2024, dep. 31 gennaio 2025) affronta il tema della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) con riferimento a una fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000. Il punto nodale della pronuncia è la rilevanza attribuita dal giudice penale al pagamento integrale del debito tributario ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa. 2. Il fatto La Corte di appello di Bologna aveva rideterminato la pena inflitta a Gu.Ma. per il reato di dichiarazione infedele, confermando la responsabilità ma escludendo la particolare …
Leggi di più… - 2. Infedele Dichiarazione E Accertamento Fiscale: Come Difendersi Dall’agenzia Delle EntrateGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 gennaio 2026
L'accertamento fiscale per infedele dichiarazione è una delle contestazioni più gravi, perché implica che il Fisco ritenga errata o incompleta la dichiarazione dei redditi, con conseguente recupero di imposte, applicazione di sanzioni elevate e interessi, spesso su più annualità. In molti casi l'Agenzia delle Entrate contesta l'infedeltà anche in presenza di errori interpretativi, valutazioni discrezionali o irregolarità formali, qualificandole come violazioni sostanziali. Il rischio è concreto: un errore dichiarativo può essere trasformato in una contestazione di infedele dichiarazione, con effetti fiscali ed economici molto pesanti. Molti si chiedono: “Quando una dichiarazione è …
Leggi di più… - 3. Art. 4 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedelehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi …
Leggi di più… - 4. Riforma fiscale: non è più punibile l’evasione per chi ha ridotto il debito con la rottamazioneAccesso limitatoLuisa Taldone · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e dichiarazione di inammissibilità nel resto;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Domenico Ippolito, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/1/2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 9/3/2022 dal Tribunale di Modena, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a CO ID con riguardo al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4145 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 04/12/2024 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - omessa motivazione. La Corte di appello non avrebbe esaminato la produzione documentale difensiva, sebbene decisiva per provare la veridicità di quanto affermato dal legale della società circa l'effettivo scopo della scrittura privata stipulata dal ricorrente e dalla ex moglie, con diretta incidenza quantomeno sul profilo soggettivo del reato;
nessun confronto, pertanto, vi sarebbe stato con questa rilevante produzione, sebbene specificamente richiamata tra gli atti acquisiti al processo;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe negato questa causa di esclusione della punibilità con argomento viziato, richiamando "l'importo non irrisorio della somma evasa" e, dunque, senza tenere in alcuna considerazione la condotta susseguente al reato, quale l'integrale pagamento del debito erariale. La sentenza, pertanto, non avrebbe valutato la significativa modifica apportata alla norma dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei termini appena richiamati, come invece dovuto anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Con riguardo alla prima censura, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza, non potendosi condividere la tesi per la quale la sentenza di appello non avrebbe preso in esame la produzione documentale della difesa e, in particolare, le comunicazioni del 27/3/2012 e del 28/3/2012 inviate dal legale della società alla segreteria della stessa. 4.1. Già il primo Giudice, con motivazione ritenuta del tutto solida e priva di incongruenze, aveva valutato non decisive le dichiarazioni dell'avv. De Deo (che i documenti in questione dovrebbero confermare), evidenziando che lo stesso legale si era limitato a riportare quanto gli era stato riferito dal ricorrente e dalla ex moglie AN GH circa l'effettiva volontà di eseguire la donazione ed il presunto scopo della citata scrittura privata (assicurare la intangibilità degli effetti dell'atto a fronte del rischio di revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli del donante). Questa tesi, infatti, risultava espressamente contrastata dal testo della stessa scrittura, dal quale emergeva inequivoca la dissimulazione della cessione onerosa di quote compiuta dal ricorrente (in adempimento della restituzione di finanziamenti ricevuti), dunque effettuata a scopi esclusivamente fiscali ("Onde fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 3 comma 4 ter 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 34, i contraenti hanno tuttavia stabilito di regolare formalmente attraverso un contratto di donazione la cessione delle azioni suddette"). Ancora la sentenza di primo grado, peraltro, aveva riportato integralmente il contenuto di questa scrittura, nella quale si affermava che "la donazione posta in essere (...) è pertanto ad ogni effetto simulata, avendo in realtà le parti regolato i loro pregressi rapporti di mutuo attraverso la datio in solutum in oggetto, ovvero con atto a titolo oneroso e non gratuito." 4.2. In presenza di una scrittura di "assoluta chiarezza", il cui contenuto non è oggetto di contestazione in questa sede, la Corte di appello ha dunque ritenuto non rilevante la documentazione prodotta dalla difesa, sul punto stendendo una motivazione del tutto solida, fondata su un dato probatorio oggettivo e priva di illogicità manifesta, come tale non censurabile. La prima doglianza, pertanto, è inammissibile. 5. Risulta fondato, per contro, il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza sul diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.1. La Corte di appello ha negato la particolare tenuità del fatto "atteso l'importo non irrisorio della somma evasa"; nessuna valutazione, dunque, è stata compiuta della documentazione depositata con una memoria difensiva (pur citata nella stessa pronuncia), che attesterebbe il pagamento dell'importo dovuto a titolo di "definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione". 5.2. La sentenza, pertanto, non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, deve esser valutato nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (anche con riguardo ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della novella, come affermato - tra l'altro - da Sez. 1, n. 30515 del 2/5/2023, Muftah, Rv. 284975). Il principio, peraltro, è stato già affermato proprio con riguardo ai reati tributari, sul presupposto che "tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1. cod. pen., vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il SC o l'adesione a provvedimenti relativi alla 3 Il PreOtlente iere estensore c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali" (Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Campana). 5.3. A rafforzare ulteriormente il rilievo che anche il legislatore oggi assegna al pagamento di quanto dovuto, sempre nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen., occorre infine richiamare l'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. 1gs. 14 giugno 2024, n. 87. Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale "ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14". 5.4. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, affinché si proceda ad una nuova valutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nelle more di questa decisione, tuttavia, il reato - contestato al 27/9/2013 - si è estinto per prescrizione, maturata 1'11/6/2024 tenuto conto anche di 258 giorni di sospensione. Ne consegue, per la medesima ragione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024