Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
LIRE 2000 CANCELLERIA 1 1060 /0 1 REPUBBLICA IT, AG488545 AX060087 LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 21827/99 Cron. 23680 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Rep. 3763 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 29/05/01 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere CORTE SUTERA DI CASSAZIONE UFFICIO CO ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300) sul ricorso proposto da: "-10 AGO 2001 COMUNE DI CORSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA elettivamente presso il signor AR GI, rappresentato e 24, CANCELLERIA difeso dall'avvocato ROBERTO G. MARRA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CIARDO IPPAZIO BIAGIO, CIARDO LUCIA, CIARDO VITO, URRO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MARIA COSIMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale presso il signor GI AR, al Sig. MARRA MANTEGAZZA 24, per diritti L. 12000+3 2001 rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELLA SPATA, il - 5 DIC. 2001 : 1431 giusta mandato a margine del controricorso;
IL CANCELLIERE -1-
- controricorrenti -
- avverso la sentenza n. 306/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Marra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Spata, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- R.G. 21827/99 Svolgimento del processo Con la sentenza ora impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha determinato le in- dennità d'espropriazione e d'occupazione relative ad un fondo di proprietà dei sigg. PP IA, IA, VI IA e RI OS RR, compreso nel piano parti- colareggiato del Comune di Corsano per le aree destinate ad insediamenti produttivi. In particolare, il giudice ha argomentato come segue: • in ordine alla natura edificatoria dell'area, ha premesso che le possibilità legali ed effettive di edificazione, alle quali fa riferimento l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, possono logicamente coesistere, essendo state prospettate due distinte si- tuazioni, delle quali una principale, in cui l'edificabilità discende dall'esistenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico, l'altra secondaria in cui l'edificabilità, comunque compatibile con le generali scelte urbanistiche, derivi da indici certi, quali la presenza d'infrastrutture, di servizi e dalle caratteristiche og- gettive del fondo. Ciò premesso, il giudice, recependo le conclusioni dell'esple- tata C.T.U. ha accertato che il suolo in oggetto è compreso parte in zona D (Indu- strale) e parte in zona E2 (Agricola speciale); che esso è dotato di specifica po- tenzialità edificatoria, in quanto vicinissimo al centro urbano e collocato in zona che dal 1976 interessata a fenomeni d'espansione residenziale, servita da strada pubblica di collegamento e da servizi pubblici essenziali correlati all'urbanizza- zione (linee telefonica ed elettrica); che, dunque, il fondo ha natura edificatoria, con un valore di mercato di £ 14.000 al mq.; quanto alla prescritta riduzione del 40%, ne ha escluso l'operatività sul presuppo- sto che l'espropriato ha espressamente accettato l'indennità d'espropriazione de- Cons. Spirito est. 1 R.G. 21827/99 terminata dal C.T.U. e che essa è di gran lunga superiore a quella offerta, con la conseguenza che l'opposizione è da ritenere giustificata e causata dalla P.A. che non ha rispettato il precetto costituzionale del serio ristoro all'espropriato (diver- -samente secondo il giudice - si giungerebbe all'insanabile ed irriducibile con- traddizione di reputare fondata la domanda e nel contempo penalizzare la parte, che ha correttamente rifiutato l'indennità offertale, attraverso il meccanismo della riduzione del 40%); quanto al principio sancito dal primo comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del . 1992 (in virtù del quale l'indennità per l'espropriazione non può essere superiore al valore dell'area indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I.), il giudice (pur esprimendo dubbi sulla costituzionalità della disposizione normativa) ha affer- mato che essa può incidere sulla determinazione dell'indennità d'esproprio, ag- giungendo che "tuttavia il presupposto di applicazione della disposizione de qua consiste nella sussistenza della indicazione del valore nell'ultima denuncia o dichiarazione presentata dal proprietario-espropriato, presupposto che va dimo- strato dall'espropriante, che viceversa nella specie non l'ha dedotto né in fatto né nella relazione del proprio consulente di parte. Ne consegue che nella presente vicenda non vi è spazio per tenere conto dell'art. 16 D.Lgv. 504/1992, il che eso- nera la Corte dall'esame della rilevanza della questione di legittimità costituzio- nale di tale norma". Il Comune di Corsano propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, svolgendo sei motivi. Resistono con controricorso gli inti- mati. Cons. Spirito est. 14 2 R.G. 21827/99 Motivi della decisione I sei motivi del ricorso del Comune di Corsano si rivolgono verso i summenzionati punti della sentenza impugnata ed, in particolare, attengono: il primo, all'omessa ri- duzione del 40%; il secondo ed il terzo, all'affermata natura edificatoria del suolo;
il quarto ed il quinto alla determinazione dell'indennità per l'occupazione; il sesto, al- l'omessa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Per evidenti ragioni di priorità logica, è necessario trattare subito il secondo motivo, posto che intorno alla corretta qualificazione dell'area gravitano la maggior parte delle altre questioni proposte. In particolare, nel secondo motivo il ricorrente, citando la C.T.U., fa presente che questa ha affermato la potenzialità edificatoria dell'area non perché risultante dallo strumento urbanistico (come s'è già visto, essa nel P.d.F. del Comune di Corsano è classificata in piccola parte come zona D Industriale ed in gran parte come zona E2 Agricola speciale) ma perché ubicata in zona suscettibile di espansione residenziale, per l'esistenza di strade di collegamento con il centro urbano, per l'esistenza di servizi pubblici e per il notevole sviluppo edilizio dei fondi circostanti. Lamenta il Comune il fatto che il giudice abbia affermato la natura edificatoria del suolo, sia in adesione alla consulenza, sia sul presupposto che le possibilità legali di edificazione, da un lato, e quelle effettive, dall'altro, siano da considerarsi in rapporto di mera alternati- vità. Sostiene, invece, il ricorrente che, per qualificare l'area come edificabile, è ne- cessario il concorso cumulativo delle possibilità legali ed effettive di edificazione, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell'art. 5 bis alla sola parte Cons. Shio est. 3 R.G. 21827/99 tipizzata come D Industriale, mentre avrebbe dovuto applicare le disposizioni del ti- tolo II della legge n. 865 del 1971 alla residua area agricola. Il motivo è fondato e va accolto. La giurisprudenza di questa S.C. ha ormai unanimemente fornito l'interpretazione dell'endiadi inclusa nella disposizione normativa in oggetto ("possibilità legali ed effettive di edificazione") nel senso che non può essere riconosciuto all'area espro- priata carattere edificatorio in contrasto con la disciplina urbanistica che neghi una tale utilizzazione del suolo, soccorrendo il criterio dell'edificabilità di fatto soltanto in difetto della disciplina legale. In altri termini, l'art. 5 bis prospetta due distinte si- tuazioni: una (principale) in cui l'edificabilità deriva dall'esistenza di una regola- mentazione legale dell'assetto urbanistico dalla cui osservanza discende la condizione di legalità, e l'altra (secondaria) relativa alle aree comprese in comuni sprovvisti di strumento urbanistico e situate fuori dal perimetro del centro edificato, dove l'edifi- cabilità può essere valutata solo "in fatto", purché risulti comunque compatibile con le generali scelte urbanistiche (Cass. 17 settembre 1997, n. 9242). Più in particolare, è stato ripetutamente affermato (e va oggi ribadito) che la dispo- -sizione attraverso il menzionato inciso e nello stabilire che, per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del terzo comma, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni - ha introdotto una generale ed incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esse- re data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. Sicché, non Cons. Spirito est. R.G. 21827/99 può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non pre- ordinati alla espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità, o alla quale gli stessi attribuiscano destinazione agricola, dovendo, in tal caso, la relativa indennità di espropriazione essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli artt. 16 e segg. della legge n. 865 del 1971; e, per converso, ove il piano regolatore o il programma di fabbricazione, o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità (tra le ultime, cfr. Cass. 19 settembre 2000, n. 12408). Alla luce di queste considerazioni, è fondata la censura che il Comune muove alla sentenza impugnata, la quale, aderendo alla C.T.U., ha erroneamente basato il giudi- zio di edificabilità sulle mere possibilità effettive di edificazione, senza tener conto che nello strumento urbanistico una parte del suolo è classificata come agricola ed un'altra come industriale, sicché solo a quest'ultima può essere riconosciuta l'edifica- bilità nei sensi previsti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (circostanza che, pe- raltro, lo stesso ricorrente ammette), mentre per la determinazione dell'indennità re- lativa alla parte agricola dovrà essere applicato il criterio tabellare dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971. Infatti, quanto all'edificabilità dell'area classificata come industriale, è bene chiarire che, nel sistema introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, l'edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma comprende tutte quelle trasformazioni del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione;
sicché devono essere considerati edificabili anche i suoli Cons. Spirito est. R.G. 21827/99 destinati ad insediamenti industriali, i quali ultimi ben possono essere attuati ad opera dei privati, ove i suoli stessi non siano fatti oggetto di iniziative ablatorie (Cass. 13 giugno 2000, n. 8028). Sul punto della classificazione dell'area espropriata va, dunque, cassata la sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi enunciati, procederà alla nuova determinazione dell'indennità di espropriazione, tenendo conto di quanta parte dell'area stessa sia qualificabile come edificatoria e quanta come agricola e proce- dendo all'applicazione della differente normativa prevista per ciascuna di quelle parti. L'accoglimento del secondo motivo e, dunque, il compito del giudice del rinvio di procedere alla rideterminazione dell'indennità comportano l'assorbimento di una serie di altri motivi formulati ed in particolare: • del terzo motivo, laddove si contestano i presupposti in fatto sulla base dei quali la C.T.U. ha attribuito l'effettiva potenzialità edificatoria al suolo espro- priato, benché parte di esso sia classificato come agricolo dallo strumento urbani- stico (motivo, questo, ovviamente subordinato al secondo); ⚫ del primo motivo, laddove la sentenza impugnata è censurata per avere omes- so la riduzione del 40% dell'indennità espropriativa, in considerazione della diffe- renza esistente tra quella offerta e quella giudizialmente determinata;
⚫ del quinto motivo, laddove il Comune censura la quantificazione dell'inden- nità di occupazione, che sarebbe stata errata poiché riferita non all'indennità di espropriazione effettiva (£ 4.075.310) ma a quella (£ 6.792.183) risultante prima della prescritta riduzione del 40%; : Cons. Spirito est. 6 ✓ R.G. 21827/99 ⚫ del sesto motivo, laddove il ricorrente si rivolge nei confronti di quella parte della sentenza che ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della disposizione del- l'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (anche la maggiorazione o la minorazione prevista dalla norma in commento dipende dalla nuova determinazione dell'in- dennità che il giudice del rinvio andrà ad effettuare). Diverso discorso va fatto in relazione al quarto motivo di ricorso. Sul punto va rile- vato che, nel procedere alla determinazione dell'indennità per l'occupazione, il giudi- ce dà atto (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) che il Consiglio di Stato, su ricorso (tra gli altri) degli attuali ricorrenti sospese con ordinanza del 3 maggio 1994 l'esecuzione della sentenza del TAR Puglia/Lecce concernente l'adozione del P.I.P. del Comune di Corsano, ma afferma che tale pronuncia, successivamente superata dalla sentenza di merito di rigetto del ricorso dei privati, non incide sull'ammontare dell'indennità d'occupazione, in quanto il bene, poi ablato, era stato già interessato dalla realizza- zione di gran parte dell'opera pubblica e, quindi, non era rientrato nella disponibilità di fatto dell'allora proprietario. Con il quarto motivo il Comune, nel denunciare i vizi della motivazione, si rivolge nei confronti di tale punto della sentenza impugnata e lamenta che il giudice abbia tenuto conto dell'intero periodo intercorso dal giorno dell'immissione in possesso fi- no a quello dell'adozione del decreto d'esproprio, senza affatto considerare le interru- zioni dovute ai provvedimenti sospensivi resi dal giudice amministrativo nel corso della procedura d'ablazione. Aggiunge che tale circostanza - ignorata dalla Corte ter- ritoriale era stata evidenziata sia dalla difesa dell'Amministrazione, sia dallo stesso - Cons. Spirito est. 7 R.G. 21827/99 RG. 21839/94 C.T.U. (benché quest'ultimo avesse tenuto conto solo parzialmente di tali interruzio- ni). Il motivo è inammissibile, posto che la sentenza ha dato congrua e logica spiega- zione della ragione per la quale nel calcolo del periodo d'occupazione non è stata considerata alcuna interruzione (la mancata restituzione al proprietario anche a se- guito della sospensione disposta dal G.A.). Motivazione, questa, nei confronti della quale il ricorrente non muove alcuna censura. In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il quarto ed assorbiti tutti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, la quale provvederà anche sulle spese del giu- dizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quarto ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2001 Helo Gover Il Presidente e L'Estensore w CORTE SU HEMA SAZIONE Prime Say IL CANCELLIERE Andrew Bianchi Deposi to 108/2001 CANCELLIERE 8 Cons. Spirito est. 100T 250.000 hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SerieRegistrato in data 2.2 NOV. 2001. al n. 5172P versate £. 290.000 (lire DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Arca Serial (D.ssa RI Crazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar (Dr. M. RACCICHINAL 1 :