Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2011, n. 6958
CASS
Sentenza 25 gennaio 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di frode informatica aggravata, commesso in danno di un ente pubblico, si consuma nel momento in cui il soggetto agente (nella specie: il pubblico dipendente infedele) interviene, senza averne titolo, sui dati del sistema informatico, alterandone, quindi, il funzionamento.

Commentari4

  • 1Truffe via e-mail: il phishing
    Elena Avenia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Tra i vari reati informatici, consistenti in “ogni tipo di violazione penale commessa per mezzo, con l'ausilio e/o avente ad oggetto un sistema o un programma informatico”[1], vi rientra il c.d. phishing[2], ossia quella forma di “truffa informatica effettuata inviando una e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico”[3]. Il phishing, a differenza del vishing (effettuato mediante chiamate telefoniche) e dello smishing (effettuato mediante …

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  • 2Frode informatica: necessità di prova rigorosa sull'elemento soggettivo e sulle modalità fraudolente (Giudice Gemma Sicoli)
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  • 3Competenza territoriale nel reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.: luogo di consumazione e criteri di determinazione (Giudice Diana Bottillo)
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  • 4Frode informatica: si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023

    La massima Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perchè l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma, pertanto, nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Cassazione penale sez. II, 05/02/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/03/2020), n.10354) Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2011, n. 6958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6958
Data del deposito : 25 gennaio 2011

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