Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Non è legale la sanzione pecuniaria espressa in euro, sia perché le pene pecuniarie, ai sensi degli artt. 24 e 26 cod. pen., sono sempre indicate in lire, sia in quanto, allo stato, l'euro esiste solamente come valuta di conto, ma non anche come moneta fisica. (Nella fattispecie, la Corte, ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod.proc.pen., ha rettificato, convertendo in lire la pena pecuniaria, la sentenza del pretore, che aveva condannato l'imputato ad una multa in euro).
Commentario • 1
- 1. Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. JETTI GUIDO PRESIDENTE del 2/6/1999
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " TT NU " N. 2678
3. " DI PO AN " REGISTRO GENERALE
4. " AS AR " N. 9604/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello de L'Aquila
nel processo a carico di
IA AF n. Pescara il 23.6.1949
avverso la sentenza del Pretore di Pescara, emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. in data 12.1.1999
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto accogliersi il ricorso
M O T I V I
Con sentenza in data 12.1.1999, il Pretore di Pescara applicava a GI AF, imputato del reato di cui all'art. 2 L. n.386/90, la pena in Euro 154,93 di multa.
Ricorre per cassazione l'Avvocato Generale presso la Procuratore Generale dell'Aquila, prospettando con un unico motivo l'illegittimità della specie di pena determinata.
Il ricorso è fondato. Come ha giustamente rilevato il ricorrente, le pene pecuniarie previste dal codice penale (artt. 24 e 26), come richiamate nell'art 53 Legge n. 689/81, sono espresse in Lire e non in Euro.
Infatti attualmente, l'Euro ai sensi del D. L.vo 24.6.1998 n.213, non è considerata moneta avente corso legale se non per le transazioni finanziarie e per quelle di borsa. Inoltre l'importo della pena è stato concordato tra le parti in Lire.
Va comunque precisato, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, che l'art. 51.1, stabilisce che dal 1.1.1999, ogni sanzione pecuniaria penale (o amministrativa) espressa in lire secondo le vigenti disposizioni normative, si intende espressa anche in Euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato;
ma solo dal 1.1.2002, ogni sanzione penale (o amministrativa) espressa in lire deve essere tradotta in Euro sempre secondo il tasso fisso di conversione (art. 51.2) fissato dal Trattato.
Dal giorno in cui è iniziata l'Unione economica e monetaria e per i tre anni successivi (dal 1.1.1999 al 31.12.2001) l'Euro esiste solamente come moneta di conto (per cui vi saranno crediti e debiti in Euro, i conti bancari potranno essere in Euro, i titoli pubblici potranno essere emessi in Euro), ma non ancora come moneta fisica. Pertanto, non esistendo attualmente l'Euro come moneta utilizzabile nei pagamenti in contanti, la sanzione pecuniaria applicata dal Pretore non è legale, onde ai sensi dell'art. 619, 2 c.p.p, la sentenza va rettificata nel senso che la pena applicata al
GI, va determinata in lire 300.0000 di multa (pari ad Euro 154,93 di multa).
P. Q. M.
Rettifica la sentenza impugnata nel senso che al GI va applicata la pena di lire 300.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999