Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11708 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 1 7 08/03 INN MEI EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente e Relatore R.G. N. 16810/00 1 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 25583 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RA CO, elettivamente domiciliato in ROMA MEDAGILE D'ORO 157 VIALE F DE SANCTIS 19. presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
intimato avverso la sentenza n. 7426/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/07/99 - R.G.N 1097/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5246 1 udienza del 05/12/02 dal Consigli -1- Presidente relatore or, E. Mercurio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : Lever -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 luglio 1999, riformando l'impugnata sentenza pretorile, ha rigettato la domanda proposta da CO La AL, già dipendente dell'Ente Poste Italiane, per ottenere dall'Istituto Postelegra- fonici il riconoscimento del proprio diritto a vedersi computato nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita il sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale, anziché il quarantotto per cento come di fatto a lui riconosciuto, con condanna del suddetto Istituto al pagamento della relativa differenza, pari a lire 5.056.432, oltre accessori. Avverso questa sentenza il soccombente La formulando tre AL ricorre per cassazione motivi di censura. L'Istituto intimato non è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE La1) - Con il primo motivo di ricorso il AL denunzia violazione 0 falsa applicazione degli artt. 326 e 434 c.p.c. rilevando la inammis- sibilità dell'appello proposto dall'Istituto Poste- legrafonici per decorrenza del termine d'impugna- zione. Deduce che nel giudizio di primo grado lo Enu 3 Ipost non si era costituito ed era stato dichiarato contumace;
che esso ricorrente aveva ottenuto dal TO sentenza favorevole, di accoglimento della domanda, ed aveva notificato tale sentenza alla ai sensi dell'art. 292 controparte personalmente c.p.c. perché contumace, in data 18 giugno 1998; e che l'Ipost aveva depositato l'atto d'appello in data 18 novembre 1998, dopo la scadenza del termine breve d'impugnazione. Il motivo non può essere accolto. Senza dubbio la sentenza del TO doveva essere notificata presso la sede dell'ente, in quanto l'art. 10 della legge 10 ottobre 1942, n. 1408, regolante l'Istituto postelegrafonici, pur prevedendo che la assistenza legale, nonché la rappresentanza e la difesa in giudizio, siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama espressamente la disciplina processuale comune relativamente alla notificazione degli atti ed alla competenza dell'Autorità giudiziaria, disciplina di cui viene disposta la applicabilità nei giudizi in cui è parte l'Istituto. In applicazione della norma richiamata, che pone una deroga, quanto alla notificazione che interessa ai fini in esame, all'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, la notificazione della sentenza di ver 4 primo grado all'Istituto, rimasto contumace in quel giudizio, doveva perciò essere eseguita presso la sede dell'Istituto (cfr. Cass. 15 marzo 1996 n. 2169, Cass. 10 gennaio 2003 n. 246). L'odierno ricorrente, pur avendo eccepito la inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve ad impugnare previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. e il passaggio in giudicato della pronuncia del TO (con conseguente inammis- sibilità del ricorso per cassazione) non può ritenersi abbia provato di avere eseguito la notificazione della sentenza di primo grado. Questa sentenza, infatti, non è stata ritualmente prodotta nel giudizio d'appello (i cui atti possono essere esaminati da questa Corte in relazione al denunziato vizio in procedendo) in quanto non risulta indicata nell'indice del fascicolo di parte quali appellata: giacchè tale indice riporta, documenti prodotti, esclusivamente "copia notificata del ricorso in appello, copia lavori parlamentari, fascicolo di primo grado" e nessun altro. Né detta produzione risulta ritualmente effettuata nel presente giudizio di legittimità ai sensi e nel rispetto delle previsioni, in tema di 5 Gra deposito e produzione di documenti, contenute negli artt. 369 e 372 c.p.c., alle quali non è stata data alcuna applicazione. In ordine alla prova della notificazione della sentenza, cui era tenuto il ricorrente nello eccepire l'inammissibilità dell'appello per la inosservanza del termine breve dell'impugnazione, si deve poi rilevare che essa è rinvenibile soltanto nella relativa relata dell'ufficiale giudiziario, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione e con essa l'attestazione della data di questa e della persona cui la copia viene consegnata о delle diverse modalità senza possibilità per il giudice di desumere i predetti elementi da diversa fonte di prova, e che in mancanza di tale prova la asserita notificazione non può essere ritenuta esistente (Cass. 9 febbraio 1998 n 1337, Cass. 28 marzo 1990 n. 2543). Né pertanto valgono a supplire la detta carenza probatoria alcune deduzioni del procuratore dell'Istituto contenute nell'atto d'appello, del resto generiche e comunque prive di alcuna menzione su data e modalità della notifica. 2)- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla legge n. 71 del 1994 art. 1 e al 6 d.P.R. 1032 del 1973 e all'art. 12 disp. sulla il rinvio, legge in generale, e deduce che per fatto dalla prima norma denunciata, in tema di trattamento di quiescenza del personale dell'allora Ente Poste alle disposizioni di legge previste per il personale statale, dal complesso di norme costituito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. 1032 del 1973, dall'art. 2 legge n. 75 del 1980 e dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994 non può dedursi, diversamente da quanto ha stabilito la sentenza impugnata, che la indennità integrativa speciale debba essere computata, ai fini della indennità di buonuscita, secondo la percentuale riduttiva prevista per lo stipendio e gli altri elementi retributivi. Assume che il legislatore, in base al dato testuale dell'art. 1 della citata legge 87/94, ha inteso tenere conto soltanto della quota predeterminata del sessanta per cento, così da aggiungerla alla base di calcolo già elaborata sul fondamento della normativa previgente. Il terzo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento alla legge n. 71 del 1994 art. 1 e al d.P.R. 1032 del 1973. Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un 7 punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) in riferimento all'erroneo apprezzamento dei criteri di considerazione di base di calcolo e base contributiva. Contrarietà ai principi costituzionali e violazione del principio di ragionevolezza". Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'utilizzazione da parte del legislatore dei concetti di "base contributiva" e di "base di calcolo" senza alcuna distinzione, trovando il primo, invece, una precisa definizione normativa con riferimento al settore del pubblico impiego e costituendo l'elemento unico per il computo dei contributi previdenziali durante lo svolgimento del rapporto, e in definitiva uno dei vari elementi della base di calcolo, il quale ha contenuto più ampio. Sostiene che prevedendo l'art. 2 della legge n. 87 del 1994 il versamento contributo previdenziale sulla quota della del indennità integrativa speciale, ai fini del calcolo deve rilevare la dell'indennità di buonuscita quota sulla quale è dovuta la contri- medesima Diversamente, la conseguenza sarebbe buzione. logicamente inaccettabile e determinerebbe, si sottolinea in ricorso, una sperequazione con riferimento al settore del parastato, in cui la 8 percentuale di indennità integrativa speciale soggetta a contribuzione obbligatoria è identica a quella inserita nella base di calcolo dell'inden- nità di anzianità. Tali due ultimi motivi, da trattarsi congiun- tamente per la connessione delle argomentazioni addotte, sono infondati alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in altre controversie aventi ad oggetto la medesima dell'interpretazione della legge inquestione iesame sempre relative a dipendenti delle Poste Italiane, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche 9 alla suddetta percentuale dell'indennità integra- tiva speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita rife- ribile a ciascuno anno di servizio" (cfr. oltre alla sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624, di cui è stata riportata la massima, le successive decisioni 18 novembre 2000 n. 14836, 27 ottobre 2000 n. 14222, 23 ottobre 2001 n. 13030, 23 marzo 2002 n. 4195, e la già citata 10 gennaio 2003 n. 246). Analogo principio è stato applicato anche in sulla medesima materia,altre controversie, riguardanti i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (24 maggio 2001 n. 7090), e tale orientamento deve essere qui ribadito, in quanto il Collegio condivide le persuasive ragioni che lo sostengono. Né il ricorrente, con le censure formulate, ha proposto argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e confutati nelle precedenti controversie venute all'esame di questa Corte. Conformemente al suesposto indirizzo ha deciso la sentenza impugnata, per cui essa sfugge alle censure mosse col ricorso. 3) Il ricorso va dunque rigettato. procedere alla Non si deve, infine, ж 10 regolamentazione delle spese del presente giudizio, svolto alcuna non avendo l'Istituto intimato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002. A estensore:Ellore Marcuzio il Presidente: IL CANCELLIERE Cura fanselle Depositata Cancelleria 37LUG.2003 Oggi, M E R VIL CANCELLIERE UP more sanselle Смоле I D A , 0 S 1 3 S O L . 3 A L T 5 T , R O . A B A ' S N I E L D L P 3 E S A 7 I D - T N 8 I S - G S O 1 O N P 1 E A M S I D E I A E G A D G O O E R T L T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 11