Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
ITALIANA N O 9 I 1 Z 4 A / PUBBLICA 6 R 2 T ес . S I R . G E P . L E L D R NN MEDEL POPOLO IT0 1558/0 A L . R E A B T D D A I T S E N A 1 T E I 3 S N 1 R I E OR S DICASSAZIONE E . S A Oggetto T E N A Глашиш. Испо poforts coutro upp. M SEZIONE TRIBUTARIA Frib feriferies Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12507/98 " - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron..33316 Dott. Eugenio AMARI Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 25/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. ]OS] 1500 per diritti 3 FER. 2001 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA CORDIMA NAZZARENO, elettivamente IL CANCELLIERE VIA FIUME BIANCO 130, presso lo studio dell'avvocato 1500 CALABRO' GIOVANNI, che lo difende, giusta procura a CANCELLERIA margine;
Formente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE UFF;
intimato - avversO la sentenza n. 103/97 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 2000 17/07/97; 1778 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CALABRO', che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via rinnovazione della notifica principale la Generale dello Stato;
in subordine all'Avvocatura l'inammissibilità. Ritenuto in fatto e Considerato in diritto che EN IM ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tribu- taria regionale di Palermo n.103/97 del 17 luglio 1997, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accer- tamento relativo alle imposte i.r.pe.f. ed i.lo.r. del 1980; - che il ricorso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mes- sina - parte nel giudizio d'appello - ed allo stesso PREMA notificato, in data 30 giugno 1998, in persona del di- rettore pro-tempore; che non si sono costituiti né l'Ufficio intimato, né il Ministro delle Finanze;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 com- 2 ma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, 366 comma n.1 cod. proc. civ. ed 11 del r.d. n.1611 del 1933, in quanto il predetto ricorso è stato proposto nei confronti anziché, come avrebbe dovuto essere, del Ministro delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura - dell'Ufficio distrettuale del- generale dello Stato le imposte dirette di Messina, carente di legittimazio- ne processuale nel presente grado di giudizio;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- E la Sezione Tributaria, il 25 ottobre 2000 N O I A Z I A Il Presidente R 6 5 relatore ed estensore R 8 . T 9 A S 1 N T I / - 4 U G / Vincenzo Carbone Salvatore Di E B B 6 I R . 2 L . R L R A T . A D P . . D B E A A L T I T E N R D 1 E E I PREMA 3 S S 1 T E N . E A S N I M A IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio A M Oggi 3 FEB. 2001 E DI R P U IL CANCELLIERE C1 S Osvaldo Ascanio 3