CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 12353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12353 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore MA IC del foro di LUCCA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12353 Anno 2026 Presidente: SCARLINI IC VITTORIO STANISLAO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato, amministratore unico dal 5 aprile 2006 nonché socio al 99% della SI.FA.GAMES s.r.I., dichiarata fallita il 4 ottobre 2016, è stato tratto a giudizio per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. In primo grado è stato mandato assolto dal reato di bancarotta documentale e condannato per la residua imputazione, ritenendo il Tribunale che i prelievi operati dall'imputato - indicati nelle schede contabili e riportati nella relazione integrativa del curatore - per una parte (quelli concernenti la restituzione di versamenti effettuati dai soci in conto capitale) consentivano la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per la restante parte (quella concernente la restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito) integravano gli estremi della bancarotta preferenziale. La somma complessivamente distratta ammontava a € 344.608,40. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2025, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto: configurabile la bancarotta fraudolenta distrattiva limitatamente alla somma di euro 24.908,40, e, in parziale modifica della predetta sentenza, riconosciute le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'articolo 219, co. 3, I. fall., ha dichiarato, in relazione alla bancarotta fraudolenta preferenziale, relativa alla somma di €319.700,00, non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
ha condannato l'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione così riducendo la pena originariamente inflitta;
ha rideterminato le pene accessorie nella durata di anni uno;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo e secondo motivo lamenta, con riferimento al capo della sentenza afferente la bancarotta fraudolenta per distrazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova «in ordine alla ricostruzione del patrimonio societario che sarebbe stato intaccato attraverso i prelievi effettuati». Rappresenta, inoltre, con il secondo motivo, l'errata e contraddittoria lettura dei dati contabili ricavabili dalla consulenza, considerati dal Tribunale, per un verso, attendibili nel valutare, escludendola, l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e, poi, invece, per altro verso, inattendibili con riferimento all' ipotesi di bancarotta patrimoniale. 2.2. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge sostanziale e la mancanza o illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta distrattiva patrimoniale. Per il ricorrente, dalla lettura della sentenza non sarebbe dato comprendere come si sia ravvisata, in relazione alla somma di euro 24.000,00, la consapevolezza dell'imputato di compiere atti di distrazione di beni appartenenti al patrimonio sociale e non invece la volontà di recuperare parte di quei finanziamenti operati nei confronti dell'impresa anche se in violazione della par condicio creditorum. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, a tratti inammissibile, è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Preliminarmente deve essere ricordato che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, DO TO VA Welton, Rv. 283370 - 01). In altri termini, nel caso in cui venga dedotto il vizio di travisamento probatorio nelle sue diverse articolazioni — travisamento per omissione;
travisamento delle risultanze probatorie;
travisamento per invenzione —, la Corte di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella in precedenza compiuta, ma può solo verificare se detti elementi sussistono (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) e se l'elemento travisato abbia portata decisiva. Orbene, nel caso di specie, nessun travisamento probatorio, nell'accezione sopra indicata, è ravvisabile nella motivazione posto che, conformemente alla decisione di primo grado — da leggersi unitamente alla decisione d'appello avendo la Corte distrettuale esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordato con questa nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione — la Corte d'appello, basandosi sull'esame dei documenti contabili, non contestati, ha evidenziato che il versamento di € 500.000,00 del 18 aprile 2006 è stato effettuato in fondo capitale e che i versamenti effettuati dall'imputato a titolo di mutuo ammontano ad euro 319.700,00 (si vedano, sul punto, pagg 13 e 14 della sentenza di I grado) per cui il prelievo di complessivi €344.608,40 necessariamente, per una parte, e precisamente per euro €24.908,40 (pari alla differenza tra € 344.608,40 ed € 319.700,00) i ha intaccato il capitale sociale. Limitatamente a tale somma, dunque, correttamente l'imputato è stato chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta distrattiva posto che, come si sottolinea in entrambe le sentenze di merito, a differenza dei finanziamenti effettuati dall'imputato per euro 319.700,00, l'ulteriore somma di € 500.000,00 finanziata il 18 aprile 2006, come si evince dal libro delle assemblee dei soci, era stata versata «Al fine di estinguere l'affidamento di conto corrente, al tempo in essere con la Banca di Credito cooperativo della Versilia» e, quindi, al fine concreto di fronteggiare le criticità di tenuta del capitale. A fronte di tale motivazione, completa, lineare, non manifestamente illogica, il controllo di legittimità deve arrestarsi non potendo estendersi alla suddetta ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito, dovendosi limitare siffatto controllo alla verifica che siano esposte le ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il convincimento del giudice di merito e che la motivazione non manchi o sia contraddittoria o manifestamente illogica. 2.1.1. Nessuna contraddizione poi è ravvisabile in ordine alla valutazione di attendibilità dei dati contabili espressa dai Giudici di merito in merito alla bancarotta fraudolenta documentale, posto che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, analoga attendibilità viene riconosciuta con riferimento alla bancarotta patrimoniale. Ed invero, in sentenza si dà atto che il curatore è riuscito nella sostanza a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari e ciò ha determinato l'assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
sulla medesima ricostruzione poi si sono basati i giudici di merito nell'affrontare e decidere la questione concernente la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3. Parimenti infondato è il terzo motivo che concerne la prova del dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Orbene, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. (così, Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rondinelli, Rv. 286623 - 01; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Rv. 281872; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Rv. 276031; Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Rv. 273576; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 260196; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, dep. 2012, Rv. 252003; Sez. 5 n. 14908 del 7/3/2008, Rv. 239487)) i Ciò precisato, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale nel qualificare il prelievo come concernente un versamento di danaro effettuato in conto capitale, correttamente richiama la sentenza di questa sezione n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 - 01 che, nell'affermare il principio secondo cui «il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale», spiega, in motivazione, che gli amministratori o i soci rispondono di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della differente ragione creditoria rispettivamente soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita. Si afferma dunque nella sentenza "Provvisionato" che «il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in . conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsti) dall'art. 2467 cod. civ., mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale in quanto i finanziamenti, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale». In conclusione, dunque, «gli amministratori o i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita.» Partendo da tali linee chiarificatrici, nelle sentenze di merito si afferma e si spiega, esaustivamente e senza sbavature logiche, il perché non vi sia dubbio in ordine alla natura di finanziamento in conto capitale di 500.000 euro (si veda pag 13 della sentenza di I grado) e sia trae dunque la logica e corretta conclusione in ordine alla natura del prelievo e alle conseguenze ad essa connesse. Ed invero, come chiarito dalle Sezioni civili di questa Corte, perché un versamento operato dal socio possa qualificarsi in conto capitale non occorre che esso vada a incrementare immediatamente il capitale sociale e che esso sia conseguente ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso, ma occorre che sussista una specifica causa destinata a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni), versamento, quest'ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). E tale natura viene evidenziata nelle sentenze di merito là dove si legge che, come ritenuto dal curatore e condiviso dai giudici, il versamento era stato effettuato "a fondo perduto" e che la volontà assembleare, espressa nel verbale del 18 aprile 2006, era stata quella di «legarla [la riserva] proprio al patrimonio», a «patrimonializzare la società» (così, alla pag. 11 della sentenza di I grado). In conclusione, dunque, è la natura del credito che consente di qualificare la condotta di reato. Tutto ciò considerato non può dubitarsi della sussistenza del dolo generico richiesto per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva essendo sufficiente a tal fine che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 12 dicembre 2025 Il onsigliere tensore Il Presidente Anna MaLjJo NR AO IN DEPOSITATO IN CANCELLERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore MA IC del foro di LUCCA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12353 Anno 2026 Presidente: SCARLINI IC VITTORIO STANISLAO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato, amministratore unico dal 5 aprile 2006 nonché socio al 99% della SI.FA.GAMES s.r.I., dichiarata fallita il 4 ottobre 2016, è stato tratto a giudizio per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. In primo grado è stato mandato assolto dal reato di bancarotta documentale e condannato per la residua imputazione, ritenendo il Tribunale che i prelievi operati dall'imputato - indicati nelle schede contabili e riportati nella relazione integrativa del curatore - per una parte (quelli concernenti la restituzione di versamenti effettuati dai soci in conto capitale) consentivano la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per la restante parte (quella concernente la restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito) integravano gli estremi della bancarotta preferenziale. La somma complessivamente distratta ammontava a € 344.608,40. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2025, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto: configurabile la bancarotta fraudolenta distrattiva limitatamente alla somma di euro 24.908,40, e, in parziale modifica della predetta sentenza, riconosciute le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'articolo 219, co. 3, I. fall., ha dichiarato, in relazione alla bancarotta fraudolenta preferenziale, relativa alla somma di €319.700,00, non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
ha condannato l'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione così riducendo la pena originariamente inflitta;
ha rideterminato le pene accessorie nella durata di anni uno;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo e secondo motivo lamenta, con riferimento al capo della sentenza afferente la bancarotta fraudolenta per distrazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova «in ordine alla ricostruzione del patrimonio societario che sarebbe stato intaccato attraverso i prelievi effettuati». Rappresenta, inoltre, con il secondo motivo, l'errata e contraddittoria lettura dei dati contabili ricavabili dalla consulenza, considerati dal Tribunale, per un verso, attendibili nel valutare, escludendola, l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e, poi, invece, per altro verso, inattendibili con riferimento all' ipotesi di bancarotta patrimoniale. 2.2. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge sostanziale e la mancanza o illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta distrattiva patrimoniale. Per il ricorrente, dalla lettura della sentenza non sarebbe dato comprendere come si sia ravvisata, in relazione alla somma di euro 24.000,00, la consapevolezza dell'imputato di compiere atti di distrazione di beni appartenenti al patrimonio sociale e non invece la volontà di recuperare parte di quei finanziamenti operati nei confronti dell'impresa anche se in violazione della par condicio creditorum. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, a tratti inammissibile, è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Preliminarmente deve essere ricordato che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, DO TO VA Welton, Rv. 283370 - 01). In altri termini, nel caso in cui venga dedotto il vizio di travisamento probatorio nelle sue diverse articolazioni — travisamento per omissione;
travisamento delle risultanze probatorie;
travisamento per invenzione —, la Corte di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella in precedenza compiuta, ma può solo verificare se detti elementi sussistono (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) e se l'elemento travisato abbia portata decisiva. Orbene, nel caso di specie, nessun travisamento probatorio, nell'accezione sopra indicata, è ravvisabile nella motivazione posto che, conformemente alla decisione di primo grado — da leggersi unitamente alla decisione d'appello avendo la Corte distrettuale esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordato con questa nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione — la Corte d'appello, basandosi sull'esame dei documenti contabili, non contestati, ha evidenziato che il versamento di € 500.000,00 del 18 aprile 2006 è stato effettuato in fondo capitale e che i versamenti effettuati dall'imputato a titolo di mutuo ammontano ad euro 319.700,00 (si vedano, sul punto, pagg 13 e 14 della sentenza di I grado) per cui il prelievo di complessivi €344.608,40 necessariamente, per una parte, e precisamente per euro €24.908,40 (pari alla differenza tra € 344.608,40 ed € 319.700,00) i ha intaccato il capitale sociale. Limitatamente a tale somma, dunque, correttamente l'imputato è stato chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta distrattiva posto che, come si sottolinea in entrambe le sentenze di merito, a differenza dei finanziamenti effettuati dall'imputato per euro 319.700,00, l'ulteriore somma di € 500.000,00 finanziata il 18 aprile 2006, come si evince dal libro delle assemblee dei soci, era stata versata «Al fine di estinguere l'affidamento di conto corrente, al tempo in essere con la Banca di Credito cooperativo della Versilia» e, quindi, al fine concreto di fronteggiare le criticità di tenuta del capitale. A fronte di tale motivazione, completa, lineare, non manifestamente illogica, il controllo di legittimità deve arrestarsi non potendo estendersi alla suddetta ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito, dovendosi limitare siffatto controllo alla verifica che siano esposte le ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il convincimento del giudice di merito e che la motivazione non manchi o sia contraddittoria o manifestamente illogica. 2.1.1. Nessuna contraddizione poi è ravvisabile in ordine alla valutazione di attendibilità dei dati contabili espressa dai Giudici di merito in merito alla bancarotta fraudolenta documentale, posto che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, analoga attendibilità viene riconosciuta con riferimento alla bancarotta patrimoniale. Ed invero, in sentenza si dà atto che il curatore è riuscito nella sostanza a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari e ciò ha determinato l'assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
sulla medesima ricostruzione poi si sono basati i giudici di merito nell'affrontare e decidere la questione concernente la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3. Parimenti infondato è il terzo motivo che concerne la prova del dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Orbene, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. (così, Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rondinelli, Rv. 286623 - 01; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Rv. 281872; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Rv. 276031; Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Rv. 273576; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 260196; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, dep. 2012, Rv. 252003; Sez. 5 n. 14908 del 7/3/2008, Rv. 239487)) i Ciò precisato, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale nel qualificare il prelievo come concernente un versamento di danaro effettuato in conto capitale, correttamente richiama la sentenza di questa sezione n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 - 01 che, nell'affermare il principio secondo cui «il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale», spiega, in motivazione, che gli amministratori o i soci rispondono di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della differente ragione creditoria rispettivamente soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita. Si afferma dunque nella sentenza "Provvisionato" che «il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in . conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsti) dall'art. 2467 cod. civ., mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale in quanto i finanziamenti, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale». In conclusione, dunque, «gli amministratori o i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita.» Partendo da tali linee chiarificatrici, nelle sentenze di merito si afferma e si spiega, esaustivamente e senza sbavature logiche, il perché non vi sia dubbio in ordine alla natura di finanziamento in conto capitale di 500.000 euro (si veda pag 13 della sentenza di I grado) e sia trae dunque la logica e corretta conclusione in ordine alla natura del prelievo e alle conseguenze ad essa connesse. Ed invero, come chiarito dalle Sezioni civili di questa Corte, perché un versamento operato dal socio possa qualificarsi in conto capitale non occorre che esso vada a incrementare immediatamente il capitale sociale e che esso sia conseguente ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso, ma occorre che sussista una specifica causa destinata a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni), versamento, quest'ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). E tale natura viene evidenziata nelle sentenze di merito là dove si legge che, come ritenuto dal curatore e condiviso dai giudici, il versamento era stato effettuato "a fondo perduto" e che la volontà assembleare, espressa nel verbale del 18 aprile 2006, era stata quella di «legarla [la riserva] proprio al patrimonio», a «patrimonializzare la società» (così, alla pag. 11 della sentenza di I grado). In conclusione, dunque, è la natura del credito che consente di qualificare la condotta di reato. Tutto ciò considerato non può dubitarsi della sussistenza del dolo generico richiesto per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva essendo sufficiente a tal fine che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 12 dicembre 2025 Il onsigliere tensore Il Presidente Anna MaLjJo NR AO IN DEPOSITATO IN CANCELLERIA