Articolo 31 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 30Articolo 32
Versione
27 agosto 1966
Art. 31.
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilita', le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.
Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5 , 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966