Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 747
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Sentenza 23 gennaio 2002

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La disposizione di cui all'art. 17 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento delle professioni d'ingegnere e di architetto), là dove prevede il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale dettato dall'art. 374 cod. proc. civ., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle Sezioni semplici della Corte di cassazione per i ricorsi che tale questione non prospettano.

Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5, numero 4, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, si riferisce a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio; detto potere può pertanto essere legittimamente esercitato con riferimento ad un comportamento, considerato fonte di pregiudizio per il decoro dell'ordine, tenuto dall'iscritto nella veste, non di libero professionista ne' di lavoratore dipendente, ma di manager delle Ferrovie dello Stato.

Avverso la sentenza con cui il Consiglio nazionale degli ingegneri, in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dall'incolpato, abbia annullato la decisione del Consiglio dell'ordine irrogativa di sanzione disciplinare per cattivo esercizio del potere (nella specie, in quanto assunta senza un'autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale), sussiste l'interesse del professionista medesimo a ricorrere per cassazione al fine di denunciare l'assoluta carenza del potere disciplinare da parte dell'ordine professionale in relazione alla particolarità dello "status" di esso ricorrente (nella specie, di dirigente delle Ferrovie dello Stato), non soggetto alla disciplina dell'ordine.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 747
Data del deposito : 23 gennaio 2002

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