Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 3
La disposizione di cui all'art. 17 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento delle professioni d'ingegnere e di architetto), là dove prevede il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale dettato dall'art. 374 cod. proc. civ., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle Sezioni semplici della Corte di cassazione per i ricorsi che tale questione non prospettano.
Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5, numero 4, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, si riferisce a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio; detto potere può pertanto essere legittimamente esercitato con riferimento ad un comportamento, considerato fonte di pregiudizio per il decoro dell'ordine, tenuto dall'iscritto nella veste, non di libero professionista ne' di lavoratore dipendente, ma di manager delle Ferrovie dello Stato.
Avverso la sentenza con cui il Consiglio nazionale degli ingegneri, in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dall'incolpato, abbia annullato la decisione del Consiglio dell'ordine irrogativa di sanzione disciplinare per cattivo esercizio del potere (nella specie, in quanto assunta senza un'autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale), sussiste l'interesse del professionista medesimo a ricorrere per cassazione al fine di denunciare l'assoluta carenza del potere disciplinare da parte dell'ordine professionale in relazione alla particolarità dello "status" di esso ricorrente (nella specie, di dirigente delle Ferrovie dello Stato), non soggetto alla disciplina dell'ordine.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39375 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, (ud. 05/10/2021, dep. 10/12/2021), n.39375 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 26440-2019 proposto da: R.M., C.F., RO.SA.FR.DU., T.C., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio dell'avvocato CHIARA ADELE PERO, che li rappresenta e difende; – ricorrenti – contro ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E QUIRINO VISCONTI 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LUIGI GROSSI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 3/01 del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti e ingegneri di ROMA, depositata il 08/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avv. Antonio Luigi GROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma, preso atto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio medesimo, nonché degli esiti istruttori della Commissione vertenze, deliberò, nella seduta del 5 ottobre 1998, di promuovere giudizio disciplinare nei confronti dell'ing. NF BE, per violazione degli artt.1, 2, 4, 21, 23, 28 e 30 del codice deontologico.
In data 11 gennaio 1999, sentito l'incolpato, tenuto conto delle informazioni esperite e della documentazione acquisita (costituita, in particolare, dalla sentenza n. 1447/1995 della Corte di Appello di Roma, con la quale il BE, a seguito di patteggiamento, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per il reato di corruzione, commesso nella qualità di dirigente delle Ferrovie dello Stato), irrogò al BE medesimo la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione.
Avverso tale provvedimento il BE propose ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, eccependo la carenza, nei suoi confronti, del potere disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, stante il suo status di dipendente della P. A. ed il fatto di non avere svolto, ne' in via autonoma ne' come dipendente, alcuna attività professionale;
dedusse, altresì, l'erroneità della decisione impugnata sotto il profilo che la medesima gli aveva irrogato la suindicata sanzione disciplinare solo sulla base della sentenza penale, senza la minima descrizione dei fatti valutati in sede penale.
Con sentenza depositata in data 8 gennaio 2001, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accolse il gravame, rilevando la fondatezza del medesimo, per avere la decisione impugnata irrogato la sanzione solo sulla base della sentenza penale, senza un'autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale.
Per la cassazione della menzionata sentenza NF BE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione del ricorrente, secondo cui sussisterebbe in subiecta materia "la competenza" a decidere delle Sezioni Uniti, va rilevato che i vari Consigli Nazionali degli ordini professionali, istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, con riferimento alle decisioni adottate avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini locali, costituiscono giurisdizioni speciali ed è pacifico che avverso tali decisioni sia ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge. Peraltro, la disposizione di cui all'art. 17 del r. d. 23 ottobre 1925 n. 2537 del regolamento delle professioni di ingegnere ed architetto, che prevede il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma dell'art. 362 c. p. c., è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all'art. 374 c. p. c., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa (come ad es. l'art. 56, c. 3°, r. d. l. 27.11.1933 n. 1578, in tema di ordinamento della professione di avvocato) la competenza delle sezioni semplici per i ricorsi che tale questione non pongono (cfr. in tal senso S.U. ord. 611/98). Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 1229 c.c. e degli artt. 5 L.1395/1923 e 62 R.D. 2537/1925, nonché 1.3 del codice deontologico nazionale, deduce la carenza del potere disciplinare da parte dell'Ordine professionale, atteso che all'epoca dei fatti esso istante non esercitava affatto la professione, ne' come libero professionista ne' come dipendente delle Ferrovie dello Stato, essendo le sue mansioni quelle tipiche di manager.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 3 della Costituzione, posto che la decisione impugnata veniva a determinare un'inammissibile disparità di trattamento, poiché mentre un qualsiasi altro iscritto all'ordine avrebbe dovuto subire solo la sanzione dell'ordine ed un qualsiasi altro dipendente delle F. S. avrebbe dovuto subire solo la sanzione della propria amministrazione, esso istante veniva ad essere sottoposto a due procedimenti disciplinari.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi, non vanno dichiarati inammissibili, come, invece, richiesto dal P. G., non sussistendo la carenza di interesse del ricorrente, in quanto la statuizione sulla sussistenza del potere disciplinare del Consiglio dell'ordine nei confronti del BE, potrebbe essere suscettibile di fissare in via definitiva tale principio.
I motivi, peraltro, non meritano accoglimento.
In ordine al primo, questo Supremo Collegio ha più volte affermato il principio, che deve trovare ulteriore conferma in questa sede, secondo cui il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5 n. 4 della legge n. 1395 del 1923, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere può essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l'esercizio di attività legata allo "status" del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro (S.U. 23 luglio 1993, n. 8329). La suindicata norma configura come illecito disciplinare qualsiasi comportamento tenuto dagli iscritti all'albo degli ingegneri ed architetti, anche se nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione, ogni volta che il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro dell'Ordine. Pertanto, non sussiste nella specie la dedotta carenza del potere disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e la decisione impugnata, che ha fatto puntuale applicazione del suindicato principio di diritto, non merita censura.
Relativamente al secondo motivo, appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento all'art.3 delle carta fondamentale, atteso che la posizione dell'ingegnere che faccia parte della P.A. differisce da quella dell'ingegnere iscritto solo all'ordine professionale, per cui nessuna violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza appare realizzata dalla circostanza che il primo, a differenza del secondo, sia suscettibile di essere sottoposto a due distinti procedimenti disciplinari.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio, in quanto la decisione del Consiglio Nazionale, conformemente a quella dell'Ordine professionale, era stata emessa a tutela del decoro e dell'onorabilità dell'Ordine, sulla base del principio che la mera iscrizione all'Ordine imponga all'iscritto una condotta che non contrasti con il decoro e l'onorabilità proprie della libera professione. Viceversa non in questi termini era stato formulato l'addebito nei confronti del ricorrente, ma attraverso la specifica contestazione di una serie di norme del codice deontologico, che si riferivano tutte al concreto esercizio dell'attività professionale. In tal modo era venuta meno ogni specifica previa doverosa contestazione dell'addebito, che aveva dato luogo alla sanzione disciplinare: tale vizio avrebbe dovuto indurre il Consiglio Nazionale all'annullamento della decisione impugnata per un motivo certamente preliminare rispetto a quello accolto.
Il motivo, ad avviso della corte, deve ritenersi inammissibile. Il principio contenuto nell'art. 100 c. p. c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. 2722/1995 e 4851/2000), l'interesse ad agire, necessario ai fini dell'impugnazione della sentenza, va desunto ed apprezzato in relazione all'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone;
esso non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, del tutto priva di riflessi pratici sulla decisione adottata, sicché in questi casi l'interesse ad impugnare viene meno e l'impugnazione deve ritenersi inammissibile.
Ciò acquista puntuale e concreta rilevanza con riferimento al motivo del ricorso in esame, atteso che la sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso del BE annullando l'impugnata decisione del Consiglio dell'ordine per carenza di motivazione, ha concluso in senso pienamente favorevole al ricorrente il procedimento disciplinare a carico del medesimo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto, mentre nulla va deciso in ordine alle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002