Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In tema di pensioni integrative d'invalidità a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza e cancellati dai registri per inidoneità permanente al lavoro portuale, accertata ai sensi dell'art. 156 del d.P.R. n. 328 del 1952 (abrogato dall'art. 27, ottavo comma, della legge n. 84 del 1994), dopo la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (istituito con legge n.26 del 1981 e posto in liquidazione e quindi soppresso con il D.L. n. 6 del 1990,convertito nella legge n.58 del 1990) e quindi a partire dal febbraio del 1990, l'erogazione dei relativi ratei, già (sino al gennaio 1990) a carico del Fondo stesso, è a carico delle compagnie e dei gruppi portuali sino all'entrata in vigore (19 febbraio 1994) della legge n.84 del 1994,che con l'art. 24, comma quarto, ha posto a carico dell'INPS l'onere di corrispondere ai lavoratori - in ogni caso - la pensione ordinaria di inabilità in presenza di accertata inidoneità allo specifico lavoro portuale, e ciò a prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro (art.2 della legge n. 222 del 1984), così conservando un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale, senza che su questo regime possano sorgere dubbio di incostituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 17 del 29 gennaio 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore, dott. Antonio Delfino, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 109, presso gli avv. Antonio Siena e Biagio Bertolone, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA PORTUALE US IB Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3 presso lo studio dell'avv. Massimo Mellaro, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. EP Saitta e EP Cardile del Foro di Messina;
- controricorrente -
ricorrente incidentale -
nonché contro
AM CE
- intimato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 novembre-10 dicembre 1998, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla NI Portuale EP LD cooperativa a r.l. di Milazzo, avverso la sentenza del locale Pretore sezione distaccata di Milazzo n.184 del 1993, pronunciata nei confronti del lavoratore in epigrafe indicato, nonché del FO Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione.
Il Tribunale, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo, n. 163, emesso dal Pretore di Milazzo il 24 ottobre 1990, condannava il FO a rimborsare alla NI la somma eventualmente già pagata alla parte ricorrente in primo grado, in dipendenza dell'esecutorietà della decisione di primo grado, per ratei di pensione integrativa di invalidità del periodo gennaio-giugno 1990. Dichiarava compensate, tra tutte le parti, le spese del giudizio. I giudici di appello osservavano che la NI portuale non è tenuta alla corresponsione delle somme richieste dall'ex dipendente, per ratei di pensione di invalidità del periodo gennaio-giugno 1990. Infatti, le disposizioni all'epoca vigenti (art.24 comma quarto della legge n.4 del 28 gennaio 1994, commi decimo e undicesimo dell'art.1 del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito in legge n. 647 del 23 dicembre 1996) avevano posto a carico del FO, in via transitoria, nel periodo intermedio tra la soppressione del FO e l'intervento della legislazione innovativa(decreto legge n. 6 del 22 gennaio 1990, convertito in legge n. 58 del 24 marzo 1990) i ratei di pensione di invalidità erogati agli ex dipendenti.
I giudici di appello richiamavano anche le disposizioni di legge più recenti, per confermare la tendenza del nostro legislatore ad attribuire gli oneri economici anzidetti alla gestione commissariale del FO (art. 8, comma ottavo, e 9, comma primo, del decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998 n. 30, e decreto ministeriale 2 aprile 1998 e 23 settembre 1998).
In conseguenza di tali premesse, i giudici di appello concludevano che il FO doveva essere condannato a rimborsare alla NI la somma eventualmente da questa già pagata all'ex dipendente a seguito della sentenza di primo grado, comprensiva della rivalutazione già versata.
Non poteva, invece, secondo il Tribunale, essere riconosciuta la rivalutazione ulteriore, maturata fino al momento del rimborso alla NI di quanto versato all'ex dipendente, ostando a tale pronuncia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo unico, comma undicesimo, del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito dalla legge n. 637 del 23 dicembre 1996. Avverso
tale decisione il FO Gestione Istituti Contrattuali lavoratori portuali propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico complesso motivo.
Resiste la NI Portuale con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il lavoratore non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione (art.335 codice di procedura civile). Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata dalla controricorrente NI Portuale.
Secondo la controricorrente, il ricorso principale sarebbe divenuto inammissibile, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del FO di quanto già versato dalla NI Portuale ai lavoratori risultati vittoriosi per effetto delle sentenze del Pretore di Milazzo, relative tutte al pagamento dei ratei di pensione di invalidità dal gennaio al giugno 1990.
Nel controricorso, la NI osserva che a seguito dell'accollo operato dal legislatore (art. 9 comma 4 del D.L. n. 457 del 3 dicembre 1997, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 27 febbraio 1998, e dei successivi decreti ministeriali 2 aprile e 23
settembre 1998) la stessa NI potrebbe eventualmente richiedere al FO solo "la restituzione della differenza percentuale (circa il 17%) fra quanto corrisposto all'ex lavoratore e quanto accreditatole dal FO, nonché il rimborso di interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali".
La eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dalla NI Portuale è infondata.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone:
- che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
- che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
- che vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore, munito di procura ad hoc, (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). Nel caso di specie non risulta soddisfatta l'ultima delle tre condizioni, poiché l'ente ricorrente non ha manifestato il proprio accordo in ordine alla richiesta di estinzione del giudizio. Deve, inoltre, escludersi l'esistenza di un fatto sopravvenuto, idoneo a determinare la eliminazione di ogni contrasto: infatti, a seguito dell'intervento legislativo che ha previsto l'accollo alla NI delle somme già dovute dal FO, quest'ultimo sarebbe comunque esposto nei confronti della società, limitatamente alla differenza del 17%, oltre interessi e rivalutazione, tra quanto da questa erogato al lavoratore e quanto stanziato dal Ministero. È pertanto possibile passare al l'esame del ricorso principale. Con l'unico motivo, il FO ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del decreto legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58, violazione ed erronea applicazione del decreto legge 21 ottobre/18 dicembre 1995 n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 647, e del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998 n. 30, nonché
difetto di motivazione (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). In base a tali disposizioni, secondo il ricorrente, i ratei di pensione integrativa di invalidità, per quanto riguarda il periodo gennaio/giugno 1990, sarebbero a carico della NI. Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la disposizione di cui al comma 11 dell'art. 1 del decreto legge n. 535 del 1996, convertito nella legge n. 647 dello stesso anno (che pone a carico della gestione commissariale del FO gestione istituti contrattuali lavoratori portuali le indennità contrattuali ed il trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato) richiede il presupposto della già intervenuta quiescenza solo con riferimento ai lavoratori dell'ex gruppo portabagagli di Olbia e di Porto Torres, prevedendo solo per questi l'erogazione delle indennità a carico della gestione commissariale del FO gestione istituti contrattuali.
Il comma 10 del medesimo art. 1 prevede, al riguardo, che: "Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del FO gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli Istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale".
Con la disposizione di legge, da ultimo richiamata, veniva, tra l'altro, abrogato l'art. 156 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che prevedeva particolari modalità di accertamento della inidoneità permanente al lavoro portuale, a cura di una apposita commissione medica, istituita presso le Capitanerie di porto, rinviando poi, implicitamente, con riferimento al relativo trattamento previdenziale, al regime generale della assicurazione obbligatoria, conseguendone che, nella ipotesi di accertata perdita della capacità di lavoro specifica (secondo la definizione contenuta nell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222) - ma non anche in quella di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2) - l'ente previdenziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di invalidità.
Era, tuttavia, prevista l'erogazione di un trattamento integrativo a carico del FO gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, istituito con legge n. 26 del 1981 al posto del precedente FO assistenza sociale lavoratori portuali (di cui alla legge 22 marzo 1967 n. 161). Il FO fu poi posto in liquidazione e quindi soppresso con il decreto legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58: cfr. Cass. 10 giugno 1993 n. 6468.
Secondo l'art.2 della nuova normativa, le compagnie ed i gruppi portuali dovevano provvedere, a partire dal febbraio 1990, al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente ed al pagamento delle prestazioni contrattuali. Questa previsione rimase ferma fino all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, che all'art. 24 comma 4, stabiliva: "ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156, primo comma, numero 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con..., si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".
Con questa disposizione. quindi,. venne., posto a carico dell'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, l'onere di corrispondere ai lavoratori - in ogni caso - la pensione ordinaria di inabilità in presenza di accertata inidoneità allo specifico lavoro portuale, e ciò a prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale. Con sentenza n. 16 del 1996, la Corte Costituzionale dichiarò infondati i dubbi di incostituzionalità di questa norma, pur rilevandone l'anomalia nel quadro normativo vigente. Nella motivazione della propria pronuncia, il giudice delle leggi sottolineava che questa disposizione non aveva creato ex novo un trattamento privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma si era - più semplicemente - limitato a conservare a questi un trattamento già goduto in virtù di una precedente legislazione (che, in vari momenti, lo aveva - dapprima e per la quota parte non a carico dell'INPS - posto a carico del FO gestione (fino al gennaio 1990), successivamente, a carico delle compagnie e dei gruppi portuali, provvedendo, dapprima con una serie di decreti legge non convertiti ed, infine, con la legge n. 84 del 1994, a trasformare un onere improprio delle imprese portuali in un onere di sociale, a carico della gestione dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti).
Una conferma definitiva del fatto che debbano essere proprio le compagnie ed i gruppi portuali a sopportare il peso economico di tali pensioni può rinvenirsi nell'art.9 del decreto - legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge n. 30 del 1998, che, al comma 1,
prevede l'autorizzazione alla gestione commissariale del FO a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali le indennità contrattuali corrisposte ai lavoratori, con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal febbraio 1990. Con il comma 4 dello stesso articolo furono, proprio a questo scopo, previste forme di aiuto economico agli enti stessi, consistenti in "interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali.. nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto". Conclusivamente, con il comma 5 del medesimo articolo, venne disposta la soppressione, dalla stessa data, delle "casse locali di previdenza ... per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza".
Deve pertanto essere accolto il ricorso principale. All'accoglimento del ricorso principale consegue l'esame del ricorso incidentale condizionato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la NI portuale EP LD denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 110 e 112 codice della navigazione e dell'art. 203 del Regolamento di esecuzione di detto codice, in relazione al decreto - legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito in legge n. 58 del 24 marzo 1990, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). A prescindere dall'evidente incostituzionalità della legge del 1990 n. 58, nella parte in cui la stessa ha inteso trasferire su soggetti privati oneri di pertinenza esclusiva del sistema previdenziale ed assicurativo pubblico, l'incremento della tariffe portuali, finalizzato al reperimento delle risorse economiche occorrenti per il pagamento di una indennità contrattuale era da considerare, ab origine, illegittimo ed inapplicabile in Italia, perché confliggente con le disposizione comunitarie che regolano la materia. Secondo la Cooperativa, infatti, devono ritenersi incompatibili con la normativa comunitaria le disposizioni di cui agli articoli 112 codice della navigazione e 203 regolamento della navigazione marittima, nella parte in cui non prevedono che le autorità competenti debbano procedere alla omologazione delle tariffe per il lavoro portuale solo dopo aver accertato che le stesse siano determinate sulla base di criteri semplificati e trasparenti e siano eque e proporzionate ai costi sopportati dalle imprese portuali per le operazioni di carico e scarico delle merci.
Con la sentenza n. 163 del 10 dicembre 1991, ricorda ancora la ricorrente incidentale, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sancito il divieto di applicare addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale.
A questo proposito, la società ricorrente deduce che, poiché la normativa comunitaria stabilisce il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (Corte Giustizia Comunità Europea, sentenza 10 dicembre 1991 n. 179), la previsione di cui al comma 2 del testo sopra specificato - di una rideterminazione delle misure delle addizionali percentuali della tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali - introdotta al fine di consentire alle compagnie ed ai gruppi portuali di fare fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del FO - aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta, poiché avrebbe comportato un incremento tariffario del 1800%.
La normativa in materia, vigente all'epoca dei fatti, può mantenere la sua compatibilità con l'art. 86 del Trattato di Roma solo ove non si atteggi nella forma dell'abuso di una posizione dominante, abuso che si verifica tutte le volte in cui sia accertata l'imposizione di tariffe che includono oneri di personale non connessi alle effettive necessità dei lavoratori addetti alle operazioni portuali, ma motivate da, fini sociali o di tutela del posto di lavoro, o, comunque, riguardanti oneri non in funzione del costo effettivo delle operazioni.
L'imposizione dell'addizionale occorrente per fare fronte all'indennità contrattuale di causa conclude la NI portuale sarebbe illegittima, in quanto la stessa avrebbe esclusivamente natura previdenziale, al di fuori quindi di ogni rapporto con il costo industriale.
Il ricorso incidentale è infondato.
Nella presente causa, infatti, non è in questione l'applicazione o meno della disposizione della quale si denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguendone l'irrilevanza della questione dedotta con l'unico motivo di ricorso incidentale.
Quanto, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale del testo normativo in questione - per essersi con esso trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del' sistema previdenziale e assicurativo pubblico - deve rilevarsi che la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 16 del 1996, già ricordata, alle conclusioni della quale va fatto integrale rinvio.
Si aggiunga che le misure introdotte con il decreto - legge n. 457 del 1997, delle quali si è fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di sanare - in gran parte - quella "anomalia" della cui esistenza la stessa Corte diede atto.
Si impone, pertanto, la cassazione della decisione impugnata. Poiché non si ravvisa la necessità dì ulteriori indagini in punto di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, e, in applicazione dei principi di diritto già enunciati, l'appello proposto dalla società cooperativa a responsabilità limitata NI Portuale EP LD deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione tra le parti costituite.
la Corte riunisce ì ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla società cooperativa nei confronti della sentenza del Pretore di Milazzo del 6/14 dicembre 1993. Compensa le spese di questo giudizio tra il FO e la stessa società, e quelle del giudizio di appello tra la stessa società, il FO e TO EN.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001