Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8756
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Sentenza 26 giugno 2001

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In tema di pensioni integrative d'invalidità a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza e cancellati dai registri per inidoneità permanente al lavoro portuale, accertata ai sensi dell'art. 156 del d.P.R. n. 328 del 1952 (abrogato dall'art. 27, ottavo comma, della legge n. 84 del 1994), dopo la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (istituito con legge n.26 del 1981 e posto in liquidazione e quindi soppresso con il D.L. n. 6 del 1990,convertito nella legge n.58 del 1990) e quindi a partire dal febbraio del 1990, l'erogazione dei relativi ratei, già (sino al gennaio 1990) a carico del Fondo stesso, è a carico delle compagnie e dei gruppi portuali sino all'entrata in vigore (19 febbraio 1994) della legge n.84 del 1994,che con l'art. 24, comma quarto, ha posto a carico dell'INPS l'onere di corrispondere ai lavoratori - in ogni caso - la pensione ordinaria di inabilità in presenza di accertata inidoneità allo specifico lavoro portuale, e ciò a prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro (art.2 della legge n. 222 del 1984), così conservando un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale, senza che su questo regime possano sorgere dubbio di incostituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 17 del 29 gennaio 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8756
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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