Sentenza 18 aprile 2000
Massime • 1
Il giudice di appello, investito di una impugnazione tempestivamente prodotta relativa all'attribuzione di responsabilità, ha il potere, anche se a ciò non espressamente sollecitato, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ritenendo un reato diverso e meno grave di quello ritenuto dal primo giudice. Ne consegue che, allorché in presenza di una contestazione di concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, venga sollecitata con i motivi di appello la configurazione del meno grave reato di favoreggiamento personale, anche soltanto deducendo la semplice connivenza, il giudice non può ritenere inammissibile il motivo adducendone la novità in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il giudicato, non essendo ancora definitiva la statuizione sulla attribuzione di responsabilità, non si è ancora formato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2000, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 18/04/2000
1. Dott. PIAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 826
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " N. 25311/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LA IO n. il 25.11.1968
2) LA CE n. il 23.12.1962
3) IE IA n. il 27.04.1940
avverso sentenza del 16.02.1999 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Dr. Antonio Frasso che ha concluso per l'ammissibilità dei ricorsi di NO MA, NO EN e NN AV Udito il difensore Avv. Carlo mari per NO EN e NN AV che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
LA IO, LA CE e IE IA hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza 16 febbraio 1999 con cui la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza 7 maggio 1998 del Tribunale di Foggia, confermava la loro condanna per i delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e, concesse le attenuanti generiche negate dal primo giudice, rideterminava la pena in anni sei di reclusione e lire 50.000.000 di multa ciascuno. LA IO lamenta soltanto la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma 5^ d.p.r. 309/1990 mentre gli altri due ricorrenti deducono violazione dell'art. 606 lett. b, d ed e del codice di rito in relazione alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello diretto ad ottenere una configurazione del reato meno grave (favoreggiamento personale), alla conseguente reiezione della richiesta di ammissione di mezzi di prova e alla illogicità della motivazione in ordine alla loro responsabilità.
All'odierna udienza il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili mentre il difensore di LA CE e IE IA ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti in favore dei loro assistiti. MOTIVI DELLA DECISIONE:
Per comprendere le ragioni della principale censura rivolta alla sentenza impugnata occorre riassumere brevemente i fatti e la decisione contestata del giudice di appello.
Oltre ad una cessione di sostanza stupefacente a favore di una terza persona agli imputati è stato contestato di aver detenuto, a fini di spaccio, un certo quantitativo di eroina e cocaina. Questa sostanza è stata rinvenuta nell'abitazione degli imputati all'interno della quale, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, si trovavano tutti e tre.
Mentre LA IO è confesso in ordine alla detenzione LA CE e IE IA hanno sempre protestato la loro innocenza e i giudici di merito li hanno ritenuti partecipi della detenzione per il comportamento tenuto all'atto dell'intervento. In sintesi gli operanti, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, avrebbero constatato che, all'atto dell'ingresso nell'abitazione, su avviso di LA IO, LA CE avrebbe gettato dal balcone due confezioni contenenti sostanza stupefacente mentre IE IA si sarebbe precipitata nel bagno e avrebbe azionato lo scarico del water con l'evidente intenzione di far sparire altra sostanza stupefacente.
Con atto denominato "motivi nuovi" e datato 21 gennaio 1999, depositato dopo la scadenza del termine per proporre appello, LA CE e IE IA hanno introdotto questa nuova richiesta (subordinata al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione formulata con i motivi di appello tempestivamente presentati) chiedendo che venisse ritenuto il reato di favoreggiamento personale e che fossero dichiarati non punibili in quanto fratello e madre di LA IO. In conseguenza di questa richiesta è stata formulata richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, per l'assunzione di nuove testimonianze, al fine di provare l'assunto difensivo.
A fronte di questa richiesta la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'istanza ritenendo che con questa richiesta venisse "investito per la prima volta il capo della sentenza concernente la qualificazione giuridica dei fatti addebitati alla predetta imputata e al di lei figlio NO EN" e ha ritenuto "conseguentemente inammissibile la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di provare tale nuovo assunto".
In relazione all'unico complesso motivo di censura che riguarda questa statuizione contenuta nella sentenza impugnata ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Va anzitutto rilevato che, per quanto riguarda LA CE, la decisione è palesemente erronea. Nell'atto di appello, da questi tempestivamente proposto, la richiesta di ritenere accertato il delitto di favoreggiamento è infatti chiaramente, seppur sinteticamente, enunciata;
vi si legge infatti: "Anche a voler dar credito alle confuse testimonianze, la condotta del NO EN rientrerebbe nell'ambito della ipotesi del favoreggiamento e non del concorso di persona."
Non altrettanto può dirsi in relazione all'atto di appello proposto da IE IA anche se la richiesta, in quest'atto in modo atecnico contenuta ("ella è stata, a tutto concedere, una mera spettatrice !") di ritenere accertata una semplice connivenza ben potrebbe intendersi ricomprensiva della richiesta di ritenere l'ipotesi del favoreggiamento.
Deve peraltro rilevarsi che non è comunque condivisibile l'assunto della Corte di merito relativo alla inammissibilità del motivo. In presenza di un atto di impugnazione, tempestivamente proposto, che investa la sentenza di condanna impugnata nella sua interezza contestando integralmente l'attribuzione di responsabilità, deve ritenersi che il giudice conservi il potere, anche se non espressamente sollecitato, di ritenere un'ipotesi di reato diversa e meno grave di quella ritenuta dal primo giudice. Sulla attribuzione di responsabilità per il reato inizialmente ipotizzato, a seguito dell'integrale contestazione, non si è infatti formato il giudicato in relazione ad alcuna delle statuizioni contenute nella sentenza che riguardino tale responsabilità per cui il giudice dell'impugnazione ben può ritenere che il fatto accertato integri un reato diverso e meno grave. Ciò a maggior ragione nei casi, come quello in esame, in cui il giudice di primo grado non abbia neppure affrontato il problema di tale più favorevole configurabilità.
Non si ha conseguentemente immutazione del "thema decidendum" proprio perché la richiesta di ritenere un'ipotesi di reato meno grave deve ritenersi ricompresa in quella di integrale assoluzione. In conseguenza delle esposte considerazioni la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di appello che dovrà esaminare e decidere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale secondo i criteri indicati nell'art. 603 c.p.p. Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti. L'annullamento della sentenza nei confronti di LA CE e IE IA comporta l'annullamento della sentenza nei confronti di LA IO (il cui motivo di ricorso deve ritenersi assorbito) atteso che l'eventuale accoglimento della richiesta di assoluzione o di quella di non punibilità esaminata comporterebbero il venir meno dell'aggravante prevista dall'art. 73 comma 6^ d.p.r. 309/1990 contestata e ritenuta.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2000