Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
I procedimenti per il delitto di associazione finalizzata alla commissione di fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità possono essere definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tra le ipotesi criminose di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. di esclusione oggettiva dal patteggiamento non è annoverato il menzionato delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 524
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 015503/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) NO EA N. IL 13/01/1983;
e dallo stesso imputato;
avverso SENTENZA del 06/02/2008 giudice udienza preliminare di Brescia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. in sede intese all'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con atti al giudice competente per il giudizio.
OSSERVA
Avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia in data 6.02.2008 con la quale, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata a NO EA la pena nella misura "patteggiata"in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, riconosciuta l'ipotesi di cui al citato art. 74, comma
6, unificati detti reati in continuazione, il PG presso la Corte di Appello di Brescia e lo stesso imputato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a rispettivi motivi di gravame:
il P.G.:
Violazione di legge, avendo il GUP accolto la richiesta di patteggiamento, pur essendo ostativo il titolo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, espressamente menzionato dall'art.51 c.p.p., comma 3 bis, ed avendo omesso di applicare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pp.uu. e di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali -, in violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, che impone le relative statuizioni quando la pena inflitta sull'accordo delle parti sia superiore a due anni di reclusione;
il NO.
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza della motivazione sul punto di omessa declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., nonostante ne - ricorressero le condizioni.
Il ricorso del P.G. è fondato limitatamente alla doglianza di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle - spese processuali ed all'omessa applicazione nei di lui confronti della pena accessoria di cui all'art. 19, in combinato disposto con l'art. 29 c.p., in palese violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, che esplicitamente segnala un limite di pena oltre il quale la decisione patteggiata comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché l'applicazione nei di lui confronti - delle eventuali pene accessorie.
Nella specie, la pena applicata è di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, ampiamente superiore a quella i cui limiti sono stati enunciati dalla cennata normativa, perché potesse utilmente operare l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie.
Infondata è la doglianza attinente l'asserita preclusività del titolo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, all'accoglimento della richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., comma 1 bis, in combinato disposto con l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
Ed invero, come ribadito da questa Carte di legittimità (cfr. Cass. pen. sez. 6^, 20-9-2007, n. 42639, PG c/o Russi ed altri), i procedimenti per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (nella specie è stata ritenuta applicabile l'ipotesi di cui al D.P.R. citato, art. 74, comma 6), possono essere definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto, tra le ipotesi criminose di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, di esclusione oggettiva del "patteggiamento",
non è annoverato il menzionato delitto.
Al riguardo giova segnalare che l'ipotesi criminosa di cui al D.P.R. citato, art. 74, comma 6, non prevede una semplice riduzione della pena rispetto alle ipotesi associative più gravi previste in detto articolo (commi 1 e 2), ma opera un generale richiamo all'art. 416 c.p., che, per le caratteristiche del rinvio, non può essere ridotto ad un mero richiamo quoad poenam.
Ne consegue che il legislatore, tenuto conto del minor allarme sociale suscitato da tali fatti e dalla minore pericolosità degli autori dei fatti previsti dal D.P.R. citato, art. 74, comma 6, ha voluto "riqualificare" l'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti per i fatti di lieve entità di cui al cennato art. 73 cit., comma 5, come una semplice ipotesi di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., come tale non ostativa all'applicazione del rito speciale del patteggiamento di cui all'art.444 c.p.p., in quanto tale norma, nell'escludere l'applicabilità
dell'istituto a tutte le ipotesi delittuose elencate nell'art. 51 c.p.p., art. 51, comma 3 bis, non contempla analoga esclusione per delitti cui sia impresso il regime giuridico previsto per il delitto di cui all'art. 416 c.p.. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso del P.G. ed in ossequio al disposto di cui all'art. 620 c.p.p., lett. l), l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali ed all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dal pp.uu. e, per lo effetto, il NO EA va condannato al pagamento delle spese processuali e gli va applicata la pena accessoria dell'interdizione dal pubblici uffici per la durata di anni cinque, avuto riguardo alla misura della pena applicata all'imputato.
Quanto al ricorso del NO, trattasi di gravame manifestamente infondato e come tale inammissibile, posto che il GUP ha debitamente segnalato l'insussistenza di condizioni di non punibilità eventualmente ostative alla richiesta di patteggiamento e non emergendole essendo state dedotte circostanze e condizioni "ictu oculi" atte ad escludere la punibilità dell'imputato, la doglianza si risolve in un mero espediente difensivo intuibilmente finalizzato a ritardare il passaggio in giudicato della sentenza. Consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma equitatibamente determinata in Euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali ed all'omessa applicazione della pena accessoria.
Condanna il NO EA al pagamento delle spese processuali ed applica al predetto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Dichiara inammissibile il ricorso del NO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento/00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009