CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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- 1. Continuazione in sede esecutiva e giudizio abbreviato: come si calcola la diminuente per il rito?Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 gennaio 2024
- 2. Reato continuatoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RA (CUI 010DNSV) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 503 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte d'appello di Roma, in funzione di Gstk, giudice dell'esecuzione, pt _i57-_trraCeajltm-}Tititelt4 richiesta presentata, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dalla condannata SA BE per due sentenze (Corte d'appello di Roma del 27 maggio 2021, irrevocabile il 3 dicembre 2021 e Corte d'appello di Roma del 9 marzo 2022, irrevocabile il 10 gennaio 2023) emesse in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 5 (sub 1) e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 "oltre a vari reati satellite" (sub 2). La Corte d'appello di Roma, nell'accogliere la richiesta, a fronte delle condanne alle penegispettivamente, gdlanni 4, mesi 2,di reclusione ed euro 20.000 di multa (sub 1) e rad anni 8 di reclusione (sub 2), ha ritenuto di rideterminare la pena complessiva in anni 11 e mesi 2 di reclusione. 2. La condannata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sulla base di un unico motivo. Con tale motivo 4.ricorrente denuncia la violazione di legge e l'omessa motivazione sull'individuazione del reato più grave e sugli aumenti di pena per i reati satellite, senza che sia stata applicata la già riconosciuta diminuente per il rito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondatoe, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito, il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115-01), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000-01). Le Sezioni Unite (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) hanno, poi, affermato che "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in 1 relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930 del 1995, Rv. 201549-01)". Va, peraltro, ricordato che "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, !a determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838-01). 3. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza impugnata, non ha dato conto, con la necessaria e adeguata motivazione, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale, sia con riferimento alla specifica individuazione della pena per il reato più grave„ sia per quella relativa a ciascuno dei reati satellite, nonché ha ignorato la diminuente prevista per il rito abbreviato già prescelto dalla ricorrente. 4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Così deciso il 17/11/2023
lette le conclusioni del PG, in persona di GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 503 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte d'appello di Roma, in funzione di Gstk, giudice dell'esecuzione, pt _i57-_trraCeajltm-}Tititelt4 richiesta presentata, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dalla condannata SA BE per due sentenze (Corte d'appello di Roma del 27 maggio 2021, irrevocabile il 3 dicembre 2021 e Corte d'appello di Roma del 9 marzo 2022, irrevocabile il 10 gennaio 2023) emesse in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 5 (sub 1) e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 "oltre a vari reati satellite" (sub 2). La Corte d'appello di Roma, nell'accogliere la richiesta, a fronte delle condanne alle penegispettivamente, gdlanni 4, mesi 2,di reclusione ed euro 20.000 di multa (sub 1) e rad anni 8 di reclusione (sub 2), ha ritenuto di rideterminare la pena complessiva in anni 11 e mesi 2 di reclusione. 2. La condannata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sulla base di un unico motivo. Con tale motivo 4.ricorrente denuncia la violazione di legge e l'omessa motivazione sull'individuazione del reato più grave e sugli aumenti di pena per i reati satellite, senza che sia stata applicata la già riconosciuta diminuente per il rito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondatoe, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito, il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115-01), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000-01). Le Sezioni Unite (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) hanno, poi, affermato che "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in 1 relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930 del 1995, Rv. 201549-01)". Va, peraltro, ricordato che "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, !a determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838-01). 3. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza impugnata, non ha dato conto, con la necessaria e adeguata motivazione, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale, sia con riferimento alla specifica individuazione della pena per il reato più grave„ sia per quella relativa a ciascuno dei reati satellite, nonché ha ignorato la diminuente prevista per il rito abbreviato già prescelto dalla ricorrente. 4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Così deciso il 17/11/2023