Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
R REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE0 19-7/ Oggetto REVOCAZIONE SEZ ONE RIMA CIVILE Composta dagli Ill Pre03 ri Magistrati: C p x E R.G.N. 6798/00 Dott. Angelo GRIECO ent Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO- Cron.4553 Consigliere Cott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. 596 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud.07/10/2002 BONOMO Consigliere Dott. Massimo ta pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CENTRALE LATTE TORINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in 63 presso ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DAL PIAZ, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12 rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA .2002 1792 CALDO, DONATELLA SPINELLI, MASSIMO COLARIZI, giusta не procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1872/99 deila Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/10/2002 dal Consigliere Doll. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE cод le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari 1'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge: Tatto Con decreto 13 novembre 1972 il Presidenze della giunta regionale Piemonte dichiarò di p.u. la costru- zione di un edificio scolastico su area di proprietà della società Centrale del AT di TO determinando la relativa indennità provvisoria. Con successivo de- creto 30 luglio 1973 lo stesso Presidente pronunciò l'esproprio dell'area. Con decreto 20 giugno 1973 il Sindaco comunicò l'indennità definitiva. Con at o 2 gennaio 1973 la società Centrale del AT propose opposizione avverso la determinazione dell'indennità provvisoria e con atto del 18 luglio 1973 si oppose anche alla stima definitiva. Ch 2 Quest'ultima opposizione fu dichiarata improponiti- ie. In pendenza dei due giudizi l'UTE operò una писта valutazione dell'area determinando la relativa indenni- tà. Avverso tale ultima determinazione non fu proposta opposizione. Nel giudizio di opposizione introdotto il 2 gennaio 1973 la Corte d'appello di TO, con sentenza 26 Mar- zo 1997, rigettò la domanda in accoglimento della ec- cezione di inammissibilità dell'opposizione, rilevando cho, essendo stata pubblicata il 6 giugno 1978 la de- Q terminazione dell'indennità definitiva, la suȧ mancata impugnazione aveva cagionato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione interposta contro l'indennità provvisoria. Avverso questa sentenza la Centrale del latte pro- ricorso per cassazione denunciando la violazione pose degli artt.19 e 20 1. 865/1971 ē censurando 1'affermazione della Corte d'appello, secondo cui si era verificala una sorta di acquiescenza all'indennità comunicata in pendenza di un'opposizione pienamente coltivata e nonostante che le norme regolanti il quan- tur della indennità comunicata fossero state dichiara- te illegittime. Con sentenza n.1872/99, depositata il 3 marzo 1999, Cune di cassazione V.Proto (r,m.6798 2000) 3 questa Corte rigetto il ricorso, correggendo la motiva- zione della decisione, nei termini seguenti: "La Corte di TO (...) è pervenuta all'esatta decisione di re- spingere l'opposizione del 2.1.73 in relazione alla mancata opposizione alia stima definitiva del giugno 1978 intuendo, se pur con non piena consapevolezza, che gli effetti della mancata opposizione (...) dovevano es- sere necessariamente endoprocessuali ed è pervenuta in- fatti ad affermare, con erronea invocazione della norma di CU- all'art.100 c.p.c., che 1'assorbimento della prima stima in quella provvisoria non impugnata avreb- be determinato la sopravvenuta carenza di interesse all'azione pendente. Quel che la Corte pur nell'estrema sintesi espositiva e pur con I' indebita invocazione dell'art. 100 c.p.c ha inteso esattamente dire è che la mancata proposizione dell'opposizione al- la stima definitiva faceva ritenere che l'opponente fosse a tale stima acquiescente, con la correlata im- plicita rinuncia alla contestazione in atto a suo tempo introdotta". Avverso questa pronuncia la società Centrale del latte di TO s.p.a. ha proposto ricorso per revoca- zicne per errore di fatto, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. Il Comune di TO ha resistito con controri- Corso. Corte di cassazione est. V.Prata (c. 6798 1000) Ich Il P.M. ha concluso per la inammissibilità de- ri- Corso. La ricorrente ha depositato memoria. Diritto La ricorrente muove dallo svolgimento del pro- cesso" esposto dalla sentenza impugnata, ove si legge;
"Nella pendenza di entrambi i giudizi, ritualmente CO- stituito il Comune, 1'UTE operava nuova valutazione dell'area in base agli artt.14 e 19 della 1.28.1.77 J n. 10, determinando l'indennità in lire 22.392.000, ed il Sindaco соп decreto 5.6.78 comunicava alla società espropriata tale determinazione inserita nel FAL il 6.6.78): avvers0 Lale ultima determinazione non veniva proposta opposizione". E rileva che il decreto 5 giugno 1978 - pubblicato nell'albo pretorio e sul fal del 6 giugno 1978 non era mai stato comunicato ritualmente alla Centrale del AT s.p.a., alla quale, invece, era stato notificato, in data 20 maggio 1978, חנו diverso decreto, recante la data del 20 aprile 1978. Deduce, quindi, che, non essendo stato tale decreto pubblicato nell'albo del Comune, né sul fal, esso era improduttivo di effetti, per inosservanza del procedimento previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n.865. Da qui l'errore di revocabile la sentenza emessa da fatto che renderebbe questa corte. Corte di cassazione est. V Proto ( 6798 2000) 5 Il requirente ha eccepito la inammissibilità del ricorso, e ha così argomentato. E' "assorbente il rilievo, che insieme ad altre considerazioni svolge il Comune resistente, secondo il quale non era stato proposto a suo tempo dalla Centrale del AT alcun motivo di ricorso dinanzi a questa Cor- te per sostenere che agli del giudizio di appello fosse stata contestata la stima del 1978 ovvero che non vi fosse l'esigenza di tale contestazione per essere la stima ancora opponibile. а "Ora è opportuno richiamare sinteticamente il regi- si tratta di principi che possono essere conside- me rati pacifici nella giurisprudenza di questa Corte della revocazione delle sentenze della Corte di cassa- zione. Tale revocazione è consentita nei casi previsti dall'art.395 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell'art.391 bis cod. proc. civ., allorché si tratti di sentenza rese su ricorsi basati su uno qualsiasi dei motivi indicati dall'art. 380 cod. proc. civ., sempre che la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. "Questo errore sussiste quando la decisione è fon- data sulla supposizione di un fatto la cui verità è in- contestabilmente esclusa, oppure quando è supposta la falsità di un fatto la cui verità è incontestabilmente ...... Prile n 6798 20 1 COISO e dopo di esso (artt.369, 371, 372 cod. proc. civ.}; possono esserlo quelli contenuti nal fascicolo di ufficio di cui al terzo comma dell'art.369 cod. proc. civ., ma solo quando la Corte abbia il potere di esaminarli direttamente in relazione ai motivi di ricorso e alle questioni rilevabili dí ufficio (cf .Cass.$.U. 20 marzo 1992, n. 3519; sez.Lavoro 11 mar- zo 1995, n.2851). "Dato che questa Corte non era stata investita coi motivi del ricorso della questione della regolarità e Д quindi dell'efficacia della notifica della determina- zione definitiva dall'indennità di esproprio, gli atti relativi (decreto del Sindaco, notifica e pubblicazione dello stesso) под rientravano tra quelli direttamente esaminabili da questa medesima Corte in occasione del giudizio conclusosi con La sentenza oggetto di domanda di revocazione. "Tali atti, quirdi, поп potevano considerasi "interni al processo di cassazione, nel senso che si è chiarito". Il Collegio condivide le argomentazioni del requi- rente e le fa proprie, ritenendo privi di pregio i i lievi svolti per contrastarli dalla società ricorrente nella memoria. נו ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inam- Come di cassazione est V.Prata ( 6798 2000) 8 stabilita. "In entrambi i casi il fatto non deve aver costi- tuito un punto controverso sul quale la sentenza ka pronunciato perché l'errore deve consistere in una fal- sa percezione della realtà, in una svista obiettivamen- te ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare о supporre l'esistenza 0 inesistenza di un fatto decisivo. L'errore di fatto che può dar luogo a revocazione è quindi rilevabile dal confronto tra l'affermazione che si assume errate e gli atti e docu- Ө menti del processo, a differenza dell'errore materiale di Qui agli artt.287 e 288 ccd.proc.civ. (10 stesso art.391 bis per il giudizio di cassazione), che rile- vabile dallo stesso provvedimento. "La peculiare struttura del giudizio di legittimità comporta che gli atti e documenti del processo confron Eabili con le affermazioni contenute nella sentenza siano solo quelli che la Corte di cassazione deve esa- minare direttamente - nell'ambito dei motivi del ricor- SO e delle questioni rilevabili di ufficio con pro- pria autonoma indagine di fatto, indipendentemente dall'esame che ne abbia fatto la decisione impugnata. Solo questi atti (di parte o d'ufficio) sono quindi in- terni al giudizio di cassazione: sono perciò sempre ta li quelli posti in essere con la proposizione del ri- и תול missibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e сол danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate in complessive eu- 10.2.113,83- di cui euro 2000,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 7 ottobre 2002, in Roma. Il Consigliere estensore Areto Frien Il Presidente Vincenzo Proto)Pepto) (Angelo Grieco). finamented нео JL CANCELLIERE Dormann Karaly B Deportme 刨 11 FEB. 2003. IL CANO Corte di cassazione est. V.Probe (r.n.6798 2009) 9