Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare, la inefficacia del provvedimento consegue, ai sensi del quinto e del decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., alla mancata trasmissione degli atti da parte del P.M. entro i cinque giorni prescritti, ma non si determina, invece, nell'ipotesi in cui, pur avendo il P.M. tempestivamente provveduto alla trasmissione degli atti, quest'ultimi, per qualsiasi ragione, non siano rinvenuti dall'organo giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2001, n. 14257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14257 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone - Presidente - del 23/03/2001
1. Dott. Francesco Serpico - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. Arturo Cortese - Consigliere - N. 1229
3. Dott. Giorgio Colla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti - Consigliere - N. 31563/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento nei confronti di ALOIA BA, n. a Erice il 27.11.1976
avverso la ordinanza in data 10/12 luglio 2000 del Tribunale di Palermo Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 10/12 luglio 2000, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., dichiarava la inefficacia dell'ordinanza in data 20 giugno 2000 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato a ALOIA BA la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, c.p., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Per l'effetto, ordinava la scarcerazione dell'IA, se non detenuto per altro.
Rilevava il Tribunale che il pubblico ministero non aveva trasmesso nè gli atti a fondamento della richiesta del provvedimento cautelare nè la stessa ordinanza applicativa, il che determinava la perdita di efficacia di quest'ultima a norma dell'art. 309 commi 5 e 9 c.p.p. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo, che, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, sia gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa sia quest'ultimo provvedimento erano stati ritualmente e tempestivamente trasmessi in data 3 luglio 2000, come era anche desumibile dalla certificazione rilasciata dal funzionario di cancelleria del Tribunale di Trapani in data 13 luglio 2000. Il provvedimento impugnato era dunque illegittimo e se ne sollecita l'annullamento.
Diritto
Il ricorso è fondato.
L'affermazione del Tribunale di Palermo secondo cui il pubblico ministero non aveva trasmesso ne' gli atti posti a fondamento dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 20 giugno 2000, applicativa della misura gravata ex art. 309 c.p.p. ne' lo stesso provvedimento cautelare appare documentalmente contraddetta dalla attestazione "P.R.", da intendere "per ricevuta", datata "PA 3/7/2000", apposta con sigla e timbro circolare intestato al predetto Tribunale, sulla relativa nota di trasmissione in pari data della locale Procura della Repubblica. In detta nota è precisato che, in relazione alla richiesta di riesame proposta, tra gli altri, da IA BA, venivano trasmessi, ai sensi dell'art. 309 comma 5 c.p.p., la "copia degli atti trasmessi a norma dell'art. 291, comma 1^, c.p.p. nella cancelleria del GIP", il "provvedimento impugnato con relativa notifica all'indagato", l'"avviso di deposito dell'ordinanza al difensore", il "certificato penale e dei carichi pendenti dell'indagato". È da ritenere che se alla nota non fossero stati materialmente allegati i riferiti atti il funzionario ne avrebbe dato debito conto.
Tale risultanza documentale risulta per di più avvalorata dalla certificazione in data 14 luglio 2000 del funzionario di cancelleria Maurizio Petitto dalla quale si ricava che gli atti in questione "risultano trasmessi a questa A.G. il 3/7/2000 come da indice" e che, in data 13 luglio 2000 i medesimi atti, e cioè quelli di cui il Tribunale aveva in data 10 luglio riscontrato l'assenza, risultavano presenti nel fascicolo relativo alla procedura di riesame. Gli atti di cui si discute devono ritenersi dunque essere stati tempestivamente trasmessi entro il termine di cui all'art. 309 comma 5, posto che la richiesta di riesame è stata presentata il 28 giugno 2000.
Altra questione è se nel momento in cui il Tribunale ha esaminato l'incarto processuale in esso non erano stati allegati gli attì sopra indicati. L'affermazione negativa del Tribunale non è necessariamente smentita dalla riferita certificazione in data 14 luglio 2000 del funzionario di cancelleria Maurizio Petitto. Si può infatti ipotizzare che, per un qualsiasi disguido, tali atti, pur acquisiti dalla cancelleria, non siano stati materialmente allegati al fascicolo, almeno nel giorno in cui si è tenuta l'udienza. Ma questo secondo aspetto in realtà non rileva ai fini dell'effetto decadenziale di cui all'art. 309 commi 5 e 9 c.p.p., che si produce solo ove, nel termine di cinque giorni dalla richiesta di riesame, il pubblico ministero non abbia "trasmesso" gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1 c.p.p., e non anche quando, pur avendo il pubblico ministero soddisfatto tale onere, gli atti in tal modo trasmessi non siano per qualsiasi ragione rinvenuti dall'organo giudicante.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio di riesame.
La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esecuzione c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio di riesame. Manda alla cancelleria per la trasmissione dell'estratto della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001