Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14941 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 4941/03 LA CORTE SU RF Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 26332/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Cron. 30175 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. - Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NC (vedova MORGIA), BO ER, IB LI (vedova FIORAVANTI), IT SE, DI LC NE, LO MB, UN UGO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA S.CROCE IN GERUSALEMME, 4 presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO RETE FERROVIARIA 2003 STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in 1419 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 34654/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/11/00 R.G.N. 6592/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 26332/01 ud. 7 marzo 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al PR del lavoro di Roma CO EN e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe premettevano: di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e di essere cessato dal servizio, a seguito di domanda di prepensionamento, nel corso della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990- 1992; che tale contratto collettivo aveva previsto un incremento stipendiale a regime scaglionato nel triennio;
che ad esso ricorrente era stata liquidata la buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio percepito senza includere i miglioramenti retributivi stipendiali successivi. I ricorrenti chiedevano quindi che l'indennità di buonuscita fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio previsto dal CCNL 1990/92 e che la società FF. SS. fosse condannata al pagamento delle differenze economiche, maggiorate degli interessi e della svalutazione monetaria. La società FF.SS. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del n.3885 del 1996 il PR rigettava la domanda. Avverso detta decisione i ricorrenti originari proponevano appello chiedendo, in forza delle tesi già illustrate in primo grado, l'accoglimento della domanda. La società appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 febbraio - 7 novembre 1999, confermava la sentenza impugnata rigettando l'appello. Contro questa decisione propongono ora ricorso per cassazione la NA e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe con un unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. 26332/2001 3 ud. 7 marzo 2003 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2 1. n. 778/85. Sostengono i ricorrente che la citata normativa contrattuale doveva essere interpretata nel senso che gli aumenti retributivi successivi al loro collocamento a riposo dovevano comunque essere calcolati nella buonuscita, la quale quindi doveva essere riliquidata. I ricorrenti denunciano l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.
2. Il ricorso non è fondato. Sulla questione che esso propone questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. 26332/2001 4 ud. 7 marzo 2003 La Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha poi enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza del ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; 18 aprile 2000, n. 5042; 23 giugno 2000, n. 8558; 3 ottobre 2001 n.14982; 6 dicembre 2001 n.15433, 11 dicembre 2001 n.15632, 23 gennaio 2002 n.5100, 25 marzo 2002 n.9717), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in disposit
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudizio liquidate in euro 18,50 oltre euro 1.300 (milletrecento) per onorario d'avvocato ed oltre spese generali. IVA e CAP. Così deciso in Roma il 7 marzo 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Amorose)Cgvenni Ama Мисичей (Ettore Mercurio), IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 06 OTT. 2003 joggi B CANCEL FERE ille 26332/2001 ud. 7 marzo 2003