Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
È affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se, con esso, sia stato trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 (non è abrogato dalla normativa sulla riforma agraria, disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379) prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile anche di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto.
In tema di atti di disposizione di terreni assegnati da parte di ente di sviluppo fondiario, la nullità sancita dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 per gli atti di disposizione del terreno assegnato fino all'integrale pagamento del prezzo è di carattere assoluto e può essere, pertanto, fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ovvero essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che lo scopo della legge è quello di assicurare che il fondo assegnato non sia in alcun modo sottratto alla sua specifica destinazione (che è quella della coltivazione e del miglioramento produttivo mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa personale e diretta dell'assegnatario scelto dall'ente assegnante, all'esito di un procedimento amministrativo tra soggetti in possesso di determinati requisiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. PE BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AO AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato, GIORGIO BARBERIS, difeso dall'avvocato ANGELO STELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC SE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEI TREVI 86 presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI Maria Teresa, difeso dall'avvocato VINCENZO GERACI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 271/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato CORSARO Antonino, per delega dell'Avvocato STELLA, depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GERACI Vincenzo, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 4 aprile 1981, TO Di AO convenne, davanti al Tribunale di Catania, PE NI. Espose quanto segue.
Con contratto 17 novembre 1977, aveva acquistato un podere ed i relativi fabbricati dal convenuto, il quale il 19 aprile 1974 aveva comprato l'immobile con patto di riservato dominio dall'Ente di Sviluppo Agricolo per la Sicilia, con il pagamento dilazionato del prezzo in trenta rate annuali da lire 2.132.300. Con il venditore, avevano pattuito il corrispettivo, pari alle suddette annualità, compresa quella scaduta il 31 agosto 1977, ed avevano stabilito la stipula dell'atto pubblico allo scadere dei dieci anni a far tempo dal 19 aprile 1974, mentre il passaggio del possesso era immediato;
avevano previsto una penale di lire 100.000.000 a carico dell'acquirente e di lire 200.000.000 a carico del venditore, nonché il rilascio di una procura irrevocabile in favore di esso Di AO per i rapporti con l'Ente di Sviluppo. Tre anni dopo che si era immesso in possesso, NI lo aveva spogliato del possesso dei fabbricati, lo aveva molestato nel possesso dei terreni, aveva revocato la procura e aveva manifestato l'intenzione di vendere l'immobile a terzi.
Domandò al Tribunale di pronunziare l'avvenuto trasferimento in forza della scrittura privata di compravendita e, in subordine, di pronunziare sentenza costitutiva avente gli effetti del contratto di trasferimento;
in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni. PE NI chiese il rigetto della domanda. Rispose di essere il solo assegnatario del fondo e che l'unico titolare della proprietà prima del pagamento rateizzato in trent'anni era l'Ente di sviluppo;
dedusse la nullità del contratto e, in via riconvenzionale, domandò la dichiarazione della nullità del contratto e la condanna del Di AO a rilasciare il bene ed a rendere conto del la gestione.
Il Tribunale, con sentenza 21 luglio 1922, respinse le domande proposte dalle parti e compensò le spese.
Pronunziando sull'appello principale proposto da Di AO e sull'impugnazione incidentale proposta da NI, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza 21 febbraio - 3 aprile 1996, dichiarò la nullità del contratto di cui alla scrittura 17 novembre 1977 e compensò le spese tra le parti.
Ricorre per cassazione TO Di AO;
resiste con controricorso PE NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 1418 comma 1 cod. civ., con conseguente violazione dello stesso e degli artt. 1325 ss. cod. civ.: ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte d'Appello ha ricollegato la nullità della alienazione alla previsione dell'art. 18 della L. 12 maggio 1950, n. 230, il cui contenuto è riprodotto dall'art. 37 della legge 27 dicembre 1950, n.104 sulla riforma agraria in Sicilia. Ma la legge 12 maggio 1950, n.230, non è applicabile, perché è limitata all'Altopiano della
Sila, come non è applicabile l'art. 37 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, (che prevede "la nullità di pieno diritto" degli atti tra vivi di disposizione o di suddivisione o di affitto e comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato), in quanto nel contratto stipulato tra l'Ente e il NI detta legge non viene menzionata, ma viene richiamata soltanto la legge n. 560 del 1965. D'altra parte, NI non era assegnatario, ma acquirente con riserva di proprietà e, perciò, la vendita obbligatoria realizzata nel 1977 non era affetta da nullità, perché non produceva l'immediato trasferimento del diritto e, quindi, non realizzava lo scopo vietato dalla legge. In ogni caso, l'automaticità dell'art. 37 era irragionevole, perché esistono casi, i quali meritano considerazione speciale: donde la incostituzionalità della norma. 2.- Il ricorso non può essere accolto.
2.1 Le fondamentali norme regolatrici dei contratti di assegnazione dei terreni soggetti alla riforma fondiaria, e dei rapporti che ne scaturiscono, si rinvengono anzitutto nella legge 12 marzo 1950, n. 230, contenente i provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della "Sila e dei territori jonici contermini - le quali sono applicabili ai territori espropriati con la riforma agraria in forza dell'art. 21 della cosiddetta legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841 - nonché nella legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1950, n. 104. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della legge n. 230 del 1950, "fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto". Precetto del tutto consimile è contenuto nell'art. 37 comma 2 della legge regionale siciliana n. 104 del 1950, secondo cui
"per il periodo di vent'anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o suddivisioni o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto".
La nullità - secondo la giurisprudenza ha carattere assoluto, può essere fatta valere da chiunque via abbia interesse o essere rilevata d'ufficio dal giudice, posto che lo scopo della legge è assicurare che il fondo assegnato non sia. in alcun modo, sottratto alla sua destinazione, consistente nella coltivazione e nel miglioramento produttivo, mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa personale e diretta dell'assegnatario scelto dall'Ente assegnante, in seguito allo svolgimento di un procedimento amministrativo, tra soggetti in possesso di determinati requisiti (Cass., Sez. II, 5 marzo 1990, n. 1739).
2.2 Ulteriori e importanti norme regolatrici dei contratti di assegnazione dei terreni soggetti alla riforma fondiaria, e dei susseguenti rapporti, si rinvengono nella legge 29 maggio 1967, n.379. Ma le modifiche alle norme sulla riforma fondiaria introdotte dalla L. n. 379 del 1967 (e dalla L. 30 aprile 1976. n. 386), non immutano sostanzialmente la disciplina dettata dalla legge n. 230 del 1950 per ciò che concerne la nullità degli atti di disposizione posti in essere dall'assegnatario prima che sia intervenuto il riscatto.
Le legge n. 379 del 1967, all'art. 1 consente il riscatto anticipato delle annualità del prezzo, prima vietato, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e che l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione. L'art. 4 al comma 2 stabilisce, fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, la inalienabilità del fondo "tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventuali posseduti".
Lo stesso art. 4 al comma 3 fissa il prezzo di vendita e regola le modalità di determinazione;
al comma 4, stabilisce il diritto di prelazione dell'Ente, a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali, nonché il diritto di prelazione dei coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti;
ai comma 5 e 6 regola il procedimento di esercizio della prelazione ed attribuisce all'Ente il potere di decidere nel caso in cui più coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, intendano esercitare il diritto.
L'art. 4 comma 7 parte ult., infine, dispone la nullità degli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne di quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.
In definitiva, quando non intervengono i procedimenti riguardanti la determinazione del prezzo, l'esercizio della prelazione e la susseguente scelta da parte dell'Ente (procedimenti, dei quali, nella specie in esame non si parla affatto), l'art. 4 comma 7 cit. conferma il divieto di alienazione dei terreni e la sostanziale nullità di questi atti (Cass., Sez. III, 2 aprile 1984, n. 2157; Cass., Sez. II, 11 ottobre 1980. n. 5452). Ciò significa che, fino a quando il riscatto anticipato non sia avvenuto, continua ad operare la riserva di dominio in favore dell'ente, ed a trovare applicazione il divieto sancito dall'art. 18 comma terzo della legge n. 230 del 1950, la cui inosservanza per gli atti non autorizzati e comunque non consentiti comporta la sanzione della nullità (Cass., Sez. II, 11 novembre 1992, n. 12122; Cass., Sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1177). Per quanto riguarda, poi, il problema della validità del preliminare di vendita - secondo la giurisprudenza - premesso che il preliminare, pur non avendo efficacia reale, rientra tra gli atti tra vivi di disposizione, espressamente vietati dall'art. 18 della L. m. 230 del 1950 - è nullo il contratto preliminare di vendita di un terreno, assegnato da un ente di sviluppo fondiario, allorquando il possesso del fondo, in forza di specifica clausola contrattuale, sia stato trasferito al promissario acquirente prima che l'assegnatario abbia provveduto al riscatto del fondo, giacché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 vieta, prima di quel momento, qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno (Cass., Sez. II, 11 novembre 1992, n 12122 cit., Cass., Sez. II, 5 marzo 1990, n. 1739 cit.). Chiarito ciò, manifestamente infondata appare l'adombrata eccezione di incostituzionalità, posto che le norme richiamate sopra mirano a dare attuazione agli artt. 44 e 47 Cost., statuendo per i terreni assegnati ai lavoratori agricoli, diventati essi stessi proprietari coltivatori diretti, il vincolo della inalienabilità ed indivisibilità per conseguire i fini della riforma. 3.- Il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999