Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3670
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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È affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se, con esso, sia stato trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 (non è abrogato dalla normativa sulla riforma agraria, disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379) prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile anche di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto.

In tema di atti di disposizione di terreni assegnati da parte di ente di sviluppo fondiario, la nullità sancita dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 per gli atti di disposizione del terreno assegnato fino all'integrale pagamento del prezzo è di carattere assoluto e può essere, pertanto, fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ovvero essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che lo scopo della legge è quello di assicurare che il fondo assegnato non sia in alcun modo sottratto alla sua specifica destinazione (che è quella della coltivazione e del miglioramento produttivo mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa personale e diretta dell'assegnatario scelto dall'ente assegnante, all'esito di un procedimento amministrativo tra soggetti in possesso di determinati requisiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3670
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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