Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 32, comma primo, del D.Lgs.27 Gennaio 1992, n. 119, prescrivendo che la vendita dei medicinali ad uso veterinario venga effettuata in farmacia e da farmacisti, dietro presentazione di ricetta medica,ove prescritta, non esclude che la consegna possa avvenire fuori della farmacia stessa. Il contratto si perfeziona, infatti, come ogni vendita, con l'incontro delle volontà delle parti, nella specie con la presentazione della ricetta in farmacia e con la verifica ed accettazione del farmacista, mentre la consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GH CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CAVALLARO, CLAUDIO DUCHI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CONA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 67/95 della Pretura di VENEZIA, Sezione distaccata di CHIOGGIA, depositata il 02/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/97/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di un'ispezione presso la farmacia della dott.ssa IA HE, i Carabinieri del NAS di Treviso accertavano trentasei violazioni, commesse nell'anno 1994, all'art. 32 d. legis.vo n. 119/92, la predetta titolare avendo venduto farmaci ad uso veterinario al di fuori della farmacia, con consegna diretta agli acquirenti presso gli allevamenti. Il Sindaco di Cona (VE), con ordinanza del 28 settembre 1994, ingiungeva alla dott.ssa HE di pagare la somma di lire 54.000.000: la HE proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, deducendo che le compravendite erano avvenute all'interno della farmacia e che solo saltuariamente i medicinali erano stati consegnati a domicilio, a pieno titolo di cortesia.
Il Pretore adito, con sentenza del 2 novembre 1995, rigettava l'opposizione, osservando che, con l'art. 32 d. legis.vo n. 119/92, il legislatore non intende far riferimento alla formazione del contratto di compravendita sotto il profilo civilistico, ma soltanto all'attività di vendita sotto il profilo giuspubblicistico, come emerge anche dalla collocazione della norma nel capo VII;
intitolato "Distribuzione di medicinali veterinari". Richiamata l'eccezione, contenuta nel secondo comma, sulla possibilità per il grossista od il fabbricante di rifornire direttamente i titolari di impianti di allevamento, il pretore ha rilevato che l'espressione "vendita al dettaglio" deve interpretarsi come distribuzione di medicinali all'interno della farmacia, effettuata da farmacisti ad utilizzatori finali: nella specie, inoltre, doveva escludersi l'occasionalità delle vendita al di fuori della farmacia, perché i medicinali erano stati corredati di bolle di accompagnamento, ossia da documenti fiscali che presuppongono una vendita non ancora avvenuta, a differenza della fattura o dello scontrino.
Per la cassazione di tale sentenza la HE ha proposto ricorso con due motivi, illustrati anche con memoria. L'intimato Comune di Cona non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 d. legis.vo 27 gennaio 1992 n. 119, con riferimento all'art. 122 TULS del 1934, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che una cosa è la vendita del farmaco, altra cosa la materiale consegna di esso:
nella specie, le ricette erano state presentate in farmacia ed ivi si era concluso il contratto, a nulla rilevando che, per comodità od a titolo di cortesia, la consegna materiale fosse avvenuta, in taluni casi, presso gli impianti di allevamento.
La censura è fondata.
Con la sentenza n. 10675 del 1996, questa Corte ha affermato che non sussiste la violazione dell'art. 122, 1 comma, r.d.n. 1265/34 - secondo cui la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima - "nel caso in cui notevoli quantitativi di farmaci ad uso zootecnico vengano fatti recapitare al domicilio dei clienti per il tramite di vettore, allorché la consegna dei medicamenti stessi sia avvenuta, sia pure in un momento successivo alla presentazione delle ricette, direttamente ad opera del farmacista o in sua presenza, non potendosi intendere in senso assoluto l'obbligo di consegna all'interno della farmacia, in quanto questa - può essere resa impossibile dalla particolarità della situazione". Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 94/98 (anche con espresso riferimento all'analoga norma dell'art. 32 d. legis.vo n. 119/92) e da Cass. 1032/98:
quest'ultima ha precisato che "l'obbligo di vendita in farmacia, sotto la responsabilità del titolare, non può tuttavia essere inteso altresì come incondizionata e tassativa disposizione sul "luogo della consegna" del farmaco, direttamente ad opera del farmacista e all'interno della farmacia. L'obbligo di legge è rispettato ove il professionista sovrintenda all'identificazione del farmaco da cedere ed assuma l'iniziativa affinché proprio quello sia consegnato al cliente", aggiungendo che "il luogo di consegna, che è effetto obbligatorio del contratto, può non coincidere con il luogo della stipulazione".
Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide pienamente, risulta evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito, delineando un concetto "giuspubblicistico" di vendita che non è dato riscontrare nel testo normativo e, in particolare, nell'art. 32, 1 comma, a tenore del quale "la vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di ricetta, ove prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del Ministro della Sanità. La vendita è - e non può che essere - il contratto previsto e disciplinato, in via generale, dal codice civile, onde la consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio, mentre il contratto si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti: nella specie, con la presentazione delle ricette in farmacia e con l'accettazione e verifica del farmacista, essendo evidente che lo scopo perseguito dal legislatore è quello di impedire che la preparazione dei medicamenti, o anche la vendita di specialità già confezionate, sia effettuata da persone prive delle necessarie cognizioni tecniche, conseguentemente esigendo che l'atto di vendita avvenga in farmacia, ove si svolge l'attività del professionista. La materiale consegna è, come si è visto, aspetto estrinseco alla consensualità dell'atto di vendita, ossia alla conclusione del contratto: contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, nessun argomento in senso contrario può essere tratto dalla collocazione della norma in esame nel capo VII , intitolato "Distribuzione di medicinali veterinari", perché la distribuzione non può essere confusa con la consegna, attenendo alla regolamentazione - in via generale - delle varie forme di commercio dei farmaci (all'ingrosso o al dettaglio, con le relative autorizzazioni), non già alla configurazione di un tipo di vendita diversa da quella improntata al principio consumalistico, tant'è che lo stesso giudice di merito ha dovuto far ricorso, in chiave interpretativa, ad un'impropria "parafrasi".
In punto di fatto, il Pretore non ha escluso che la presentazione delle ricette fosse avvenuta nei locali della farmacia, essendosi limitato ad affermare un principio di diritto che non può essere accolto: in altri termini, la vendita è avvenuta in farmacia. Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata.
Resta, conseguentemente, assorbito il secondo motivo, con il quale si denunzia l'erronea decisione sulla non occasionalità delle consegne dei farmaci presso i clienti, osservandosi come dalla circostanza che i prodotti fossero corredati di bolle di accompagnamento non si possa comunque ricavare l'abitualità di detto comportamento: è evidente, infatti, che nessuna rilevanza può assumere l'emissione di bolle di accompagnamento, quale sintomo rivelatore dell'occasionalità o meno delle consegne esterne, una volta che la vendita dei farmaci si è comunque conclusa nella farmacia.
Non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell'opposizione proposta dalla HE
e conseguente annullamento dell'ordinanza - ingiunzione del Sindaco di Cona n. 18 in data 28 settembre 1994.
Il Comune di Cona va condannato alle spese, che si liquidano, quanto al giudizio di opposizione ed al presente giudizio di legittimità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da IA HE avverso l'ordinanza - ingiunzione del Sindaco di Cona n. 18/94, che, per l'effetto annulla. Condanna il Comune di Cona alle spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessive lire 1.545.000, di cui lire 450.000 per diritti e lire 1.050.000 per onorari di avvocato, nonché a quelle del giudizio di cassazione, che liquida in lire 357.700, oltre lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 7 GENNAIO 1999.