Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOO ITALIANO6269 /01 # LA LA CORTE Oggetto OPPOSIZIONE ALLA SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA DI FALLIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20851/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI - Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 13918 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep.2272 Rel. Consigliere Ud. 07/03/2001 Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente S EN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio BONSI WERTHER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000per diritti L. ---4.MAG. 2001 EMANUELE GIANTURCO 1, presso l'avvocato CARLO IL CANCELLIERE MARCHIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO BINNI, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ROLO BANCA 1473 SpA, succeduto al CREDITO ROMAGNOLO in persona dei legali rappresentanti pro tempore, SpA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2001 297, presso l'avvocato GIUSEPPE LAVAGGI, che la dal Sig. CARRETTA 617 per diritti L. $000 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO il...2.4 LUG 2001. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legala LEONE, giusta delega in calce al controricorso;
al Sig. LAAGGI per diritti 24.000th BolBoll. controricorrente IL CANCELLIERE
contro
DELLA BIANCA MANUELA, BANCA DI SICILIA SpA;
DIRITTI D intimati avverso la sentenza n. 829/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 15/07/99; VAR 60433822 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Aniello 86910880 NAPPI;
CANCELLERIA udito per il ricorrente, l'Avvocato Marchiolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
che l'Avvocato Lavaggi, ha udito ilper resistente, chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo CANCELLERIA Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bo- logna ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da RT ON avverso la sentenza che ne aveva respinto l'opposizione alla dichiarazione CANCELLERIA del suo fallimento. Ricorre per cassazione RT ON, che propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricor- DIRITTI DI 2 so la Rolo Banca 1473 spa. COPPE Motivi della decisione Rich Con il primo motivo il ricorrente, pur non conte- da! per one stando la tardività della sua impugnazione, lamenta il_ IL l'irragionevolezza della previsione di un termine ab- breviato per l'appello e dell'ordinario termine di ses- santa giorni per il ricorso per cassazione nel giudizio di opposizione alla dichiarazione del fallimento, anche perché in caso di mancata notifica della sentenza deve pur sempre trovare applicazione il termine annuale pre- visto dall'art. 327 c.p.c. Sostiene, perciò, che la mo- difica apportata nel 1990 all'art. 325 c.p.c., con l'unificazione dei termini d'impugnazione, ha comporta- to un'implicita abrogazione dell'art. 19 comma 3 legge fall., con la conseguenza dell'applicabilità del termi- ne ordinario anche per l'appello in tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Con il secondo motivo il ricorrente propone in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 3 legge fall., ma senza indicare i parametri di riferimento. Sostiene, infatti, che ri- spetto alla già dichiarata infondatezza della medesima questione di costituzionalità, la situazione normativa è mutata, appunto in conseguenza della riforma dell'art. 325 c.p.c.; e rileva che, comunque, nel caso 3 già esaminato dalla Corte costituzionale si trattava della tardiva impugnazione di una sentenza notificata dal curatore, portatore di un interesse generale alla speditezza, non riconoscibile invece ai creditori cui si deve nel caso in esame la notifica della sentenza poi tardivamente appellata. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infon- dato, perché, come correttamente rilevato nella senten- za impugnata, non è ipotizzabile che la riforma dell'art. 325 c.p.c., relativa solo ai termini d'impugnazione delle sentenze del conciliatore, abbia comportato un'abrogazione dell'art. 19 comma 3 legge fall. Infatti il principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali" che si giustifica per la mi- gliore aderenza della norma speciale alle caratteristi- che proprie della fattispecie oggetto della sua previ- sione può cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva solo quando dalla lettera e dal conte- nuto di quest'ultima legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o quando la di- scordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva (Cass., sez. L, 20 aprile 1995, n. 4420, m. 491905). Manifestamente infondata è anche la questione di 4 legittimità costituzionale proposta con il secondo mo- tivo d'impugnazione, già in tal senso risolta più volte sia da questa Corte (Cass., sez. I, 6 luglio 1988, n. 4426, m. 459406, Cass., sez. I, 23 gennaio 1991, n. 622, m. 470617, Cass., sez. I, 15 dicembre 1994, n. 489217, Cass., sez. I, 30 maggio 1995, n. 10733, m. 6068, m. 492579, Cass., sez. I, 2 novembre 1998, n. 10915, m. 520267) sia dalla Corte costituzionale, con riferimento all'analogo termine previsto dall'art. 18 per l'opposizione alla sentenza dichiarativa del falli- mento (C. cost., 16 luglio 1987, n. 273). Né può avere alcuna rilevanza il fatto che la sentenza fu notificata dai creditori, anziché dal curatore, perché ciò che ri- leva ai fini dell'esercizio del diritto di difesa è la conoscenza dell'atto da impugnare. Come non può avere rilevanza la modifica apportata all'art. 325 c.p.c., all'ambito delle procedure concor-del tutto estranea suali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese in favore della società re- 2.120.000 sistente, liquidandole in complessive £. di cui £. 2000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. 5 estensoreIl ConsiglierConsisiglio Aniello Nappi New COPTER HERE 6 Il Presidente Al ber HOST 250.000 hosas [FOT: 290000 TOT. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in di GIU 200 rie 4 versate 6. 290.000 29321 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Serviai al nx (D.ssa Maria Grazia DI FIPPO) Il Responsabile Servizio Att Gaziari (lire (Dr. M. RACCIONY ELLE001