Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, può avvalersi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto e dall'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 7117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7117 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 03569
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 017865/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE RO, N. IL 30/01/1964;
avverso ORDINANZA del 14/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
- vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da PE ER avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza della stessa città, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata, proposta in relazione al periodo di detenzione 2 novembre 2000 - 2 maggio 2002 ed a quello 2 gennaio 2003 - 2 maggio 2004, ritenendo meritevole di conferma la decisione oggetto di reclamo secondo cui il detenuto non appariva meritevole del beneficio, in quanto, con specifico riferimento al primo periodo di carcerazione, risultava indagato per un reato (concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7) commesso il 3 gennaio 2002, e per il quale risultava rinviato a giudizio con provvedimento del 23 maggio 2005; con riferimento al secondo periodo, risultava aver riportato diverse sanzioni per inosservanza di ordini e atteggiamento offensivo verso gli operatori penitenziari;
elementi ritenuti idonei a dimostrare l'assenza di una "consapevole partecipazione all'opera di rieducazione cui tende la carcerazione";
- visto il ricorso proposto dal difensore di fiducia del PE con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendosi l'illegittimità del diniego della liberazione anticipata con riferimento ad entrambi i periodi di carcerazione;
- che avuto riguardo al primo periodo di carcerazione, nel ricorso si deduce, in particolare, che del tutto erroneamente il tribunale aveva ritenuto che alla concessione del beneficio si opponeva la commissione nel periodo di un delitto da parte del PE, avendo omesso di considerare, per un verso, che l'art. 54 ord. pen. ricollega la revoca del beneficio alla sopravvenienza di una sentenza di condanna e che nel caso in esame il semplice dato del rinvio a giudizio, anche in considerazione del principio generale della presunzione d'innocenza, non poteva costituire elemento di prova dell'effettiva commissione di un reato da parte del ricorrente;
- che in riferimento al secondo periodo di carcerazione, il tribunale aveva omesso di specificare "l'incidenza delle sanzioni disciplinari irrogate al PE sulla possibilità di concedere allo stesso il beneficio previsto dall'art. 59 o.p.";
- ritenuto che il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato, resista a tutte le censure sollevate, ove si consideri: (a) che avendo il Tribunale di Sorveglianza confermato un provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione del beneficio, risulta incongruo il riferimento alla norma in tema di revoca della liberazione anticipata;
(b) che il presupposto indefettibile per la concessione della liberazione condizionale è che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione;
(c) che la prova nel procedimento di sorveglianza è rimessa alla attività officiosa del giudice e non deve avere la consistenza richiesta per la prova nel giudizio penale di cognizione, potendo invece atteggiarsi anche in modo diverso, sicché, se è pacifico che la magistratura di sorveglianza possa avvalersi degli accertamenti compiuti dalla autorità di pubblica sicurezza o dalla polizia penitenziaria e basarsi anche su elementi, come le informazioni di organismi giudiziari specializzati, da cui si possono trarre elementi utili al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata nonostante la detenzione (in tal senso Cass., sez. 1, sentenza n. 16748 del 5/4/2006 - 16/5/2006, Rv. 234674, ric. Portulano) deve ritenersi che del tutto legittimamente elementi utili ai fini di una siffatta valutazione possono dedursi anche dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto, che presuppone l'esistenza a carico dell'imputato di indizi gravi ed appare idonea a dimostrare quanto meno il suo coinvolgimento nell'episodio delittuoso;
elemento di prova di una inadeguata partecipazione all'opera di rieducazione, a fronte del quale il ricorrente non ha portato alcun elemento concreto al di là di una generica deduzione dell'assenza di un provvedimento di condanna;
- che considerazioni non dissimili valgono con riferimento all'ulteriore ed incontestato dato dell'applicazione al prevenuto di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (esclusione dell'attività in comune per giorni 6) che ricollegandosi all'inosservanza di ordini ed ad un atteggiamento offensivo verso gli operatori penitenziari, del tutto logicamente è stato ritenuto indicativo di una incompleta ed inadeguata partecipazione al processo di rieducazione;
- che il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008