Provvedimento: […] considerato che: con l'unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 16, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 127- quinquies e septies, Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, e degli artt. 1 e 4, legge n. 847/1964; in particolare, la ricorrente principale censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che doveva essere riconosciuto alla società il diritto all'applicazione dell'IV agevolata in conseguenza della realizzazione in favore del Comune di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonostante il fatto che le stesse erano ricomprese in area destinata a insediamenti produttivi e, quindi, non urbanizzata;
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