Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 38073
CASS
Sentenza 21 settembre 2007

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In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 38073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38073
    Data del deposito : 21 settembre 2007

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