Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 38073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38073 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/09/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2151
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 000460/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE UN EL N. IL 10/07/1925;
avverso SENTENZA del 09/06/2006 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. BARBERA Franco Vincenzo e MOBILIA Carmelo (difensore della parte civile).
OSSERVA
Con sentenza in data 9.6.2006 del Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, LE LE UN fu condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite P.C., perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 674 c.p. ("perché, non innalzando adeguatamente la canna fumaria della propria abitazione in modo da superare in altezza l'ultimo piano dell'immobile adiacente occupato da NO IO e CC AZ, provocava emissione di fumo derivante dall'impianto di riscaldamento e tali da investire l'abitazione dei predetti vicini, provocando in tal modo molestia agli stessi, in Montalbano Elicona dal dicembre 2001 e in permanenza attuale").
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale denuncia con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto, premesso che la condotta di cui alla norma stessa è punibile solo quando la stessa sia tenuta nei casi non consentiti dalla lesse, sostiene che tale precetto "in bianco, va posto in strettissima correlazione concettuale e normativa con l'art.844 c.c."; che "la piattaforma normativa è costituita dalla norma civilistica che pone come situazione di partenza una presunzione iuris tantum (la cd. presunzione di normalità o semplice), affermando, per l'appunto, che il proprietario del fondo non può impedire le immissioni se non superano la detta presunzione;
che, di conseguenza, perché scatti il divieto di immissione, occorre che sia superata la presunzione stessa, "mediante una constatazione puntuale e un riscontro rigorosamente documentale del travalicamento di quei limiti"; che nella specie tale accertamento sarebbe del tutto mancato, di guisa che non era stata acquisita al processo alcuna prova oggettiva...circa la tollerabilità dei fumi e il superamento delle soglie definite per legge". In tale ottica il ricorrente deduce anche che "la configurazione della contravvenzione di cui all'art.674 c.p. postula che si verta in casi non consentiti dalla legge e cioè che "le denunciate emissioni violino una precisa normativa legale la cui fonte deve essere specificamente individuata"; che il regolamento comunale di Montalbano Elicona stabilisce (art. 32) che "...le stufe debbono essere munite di canna fumaria indipendente, prolungata per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza;
la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore"; che anche su tale punto "nessuna misurazione risulta acquisita", che, anzi, "la difesa si era fatto carico di fornire la già citata vasta documentazione fotografica, dalla quale si evince ictu oculi che la canna LE smonta ben al di sopra del balcone NO-CC". Tali deduzioni sono infondate: è certamente vero, in conformità di quanto costantemente affermato da questa Corte regolatrice, che la seconda ipotesi prevista dall'art. 674 c.p. (chiunque...provoca emissioni di fumo,...atte a molestare le persone nei casi non consentiti dalla legge) richiama espressamente i limiti legali posti dalla legge civile a tutela del diritto della tollerabilità fondiaria (e di godimento anche a titolo personale della stessa), in tema di immissioni oltre il limite della tollerabilità", per cui "si deve fare riferimento in generale a tutte le immissioni dannose per il vicino sanzionate dall'art. 844 c.c. ove si riscontri il superamento del limite di tollerabilità".
A ben vedere, i problemi agitati dal ricorrente sono due: quello connesso all'inciso di cui all'art. 674 c.p. (cioè, la nozione di casi non consentiti dalla legge) e quello della prova del superamento dei limiti di tollerabilità. In ordine al primo, questa Corte, con interpretazione ormai tradizionale, ha precisato che chiaramente non va riferito al caso non consentito dalla legge il mezzo con cui si provocano le immissioni, quanto proprio queste ultime allorché superino il limite della normale tollerabilità. In una non recente sentenza, occupandosi di un caso del tutto simile a quello in esame, questa Corte ha rilevato che non era certamente un caso vietato dalla legge l'accensione di un caminetto domestico, ma le emissioni di fumo cagionate da quella accensione nell'unità abitativa dell'imputato e la loro immissione in quella della persona offesa in guisa tale da superare la soglia della normale tollerabilità (Cass. sez. 1^, 26.2.1994 n. 2544). Quanto, poi, alla prova del detto superamento, l'interpretazione giuridica è costante nell'affermare che, mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri automatici, il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite dev'essere prudentemente determinato di volta in volta dal giudice, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico (Cass. Sez. Un. 26.10.57 n. 4156, rv. 880620; 20.12.85 n. 6534, rv. 443606). Ne deriva che non è esatto che esso debba risultare provato documentalmente, come sostenuto dal ricorrente, essendo sufficiente che il superamento risulti provato anche da dichiarazioni testimoniali adeguatamente valutate dal giudice. Nella specie il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione esente da qualsiasi errore logico, che il detto superamento risulta provato, oltre che dalle dichiarazioni delle parti offese NO e CC, anche, come si vedrà, "dalle deposizioni degli ulteriori testi escussi, nonché dalla documentazione acquisita". In effetti, il giudice di primo grado ha opportunamente rilevato come le molestie lamentate dalla P.C. siano risultate anche dalle dichiarazioni dei tecnici comunali OM e Cucinotta, dai sopralluoghi fatti dagli stessi (rispettivamente il 19.2.01 e il 28.4.03) e da quello effettuato dai CC. in data 1.3.03. In particolare, il tecnico OM "ha riferito di avere effettuato in data 19.2. 2001 ...sopralluogo ispettivo igienico-sanitario in entrambi i menzionati appartamenti, nel corso del quale ebbe modo di constatare che i fumi di combustione provenienti dalla canna fumaria in questione, posizionata alla stessa altezza dell'ultimo piano dell'appartamento dei citati coniugi, confluivano nell'appartamento medesimo, creando così indubbi fastidi e nocumenti anche dal punto di vista igienico-sanitario". È stato, inoltre, provato documentalmente che, proprio per fare fronte ai citati inconvenienti, l'attuale ricorrente fu oggetto di due ordinanza sindacali, la 35/01 e la 79/03, con le quali gli si ingiungeva di innalzare progressivamente, rispetto all'ultimo piano dell'abitazione NO- CC, la canna fumaria in questione. Alla seconda di tali ordinanze, seguita al sopralluogo del 28.4.03 nel corso del quale si accertò la necessità di un ulteriore innalzamento, il LE UN non ottemperò, lasciando così che la situazione di molestie persistesse. Deve, pertanto, concludersi che il primo Giudice ha ineccepibilmente ritenuto provati gli inconvenienti lamentati, i quali risultavano dai numerosi sopralluoghi effettuati e da documenti ufficiali;
tra l'altro, i CC ebbero modo di constatare, sul balcone dell'abitazione dell'NO, "l'evidente presenza di fuliggini, dello stesso tipo di quella esistente sulla tettoia di pertinenza del LE UN". Inoltre, il medico di famiglia degli NO, dr. Pantano, affermò di aver sottoposto il figlio dei coniugi, NL NO, "a frequenti visite sanitarie e di avere sullo stesso riscontrato, in più occasioni, manifestazioni tossiche da probabile inalazioni di fumi".
Il ricorrente deduce infine che "in tutto il corso del procedimento...si è dato per scontato che responsabile della condotta incriminata fosse l'attuale ricorrente" e che "tale mera induzione si adagia esclusivamente sul fatto che era lui il proprietario della canna famigerata", trascurandosi che nella casa LE abitano ed agiscono stabilmente almeno tre persone, delle quali egli è di gran lunga la più anziana". La deduzione, essendo di mero fatto, è inammissibile in questa sede di legittimità. Nella stessa linea di inammissibilità, questa volta anche per manifesta infondatezza, si pone l'ulteriore deduzione circa la "insussistenza del danno, irrisarcibilità, carenza di legittimazione passiva dell'imputato, carenza di motivazione", sotto il profilo che "non è stato mai individuato l'autore materiale della condotta contestata al LE" e "non è stato mai provato...il nesso eziologico...tra le emissioni e i disturbi enunciati dalla parte civile". Ed invero, le precisazioni fatte sopra dimostrano la totale infondatezza degli assunti qui riportati. Tra l'altro, è appena il caso di rilevare che l'esistenza di un danno risarcibile è strettamente connesso alla consumazione del reato, come sopra delineata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e a quelle sostenute dalla P.C. (come specificato in dispositivo).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla P.C., che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007